CURE DOMICILIARI, IGNAZIO ZULLO (FDI): "OCCASIONE DA NON PERDERE PER CREARE RETI DI ASSISTENZA PER SOGGETTI FRAGILI, NON AUTOSUFFIUCIENTI E PER MALATI ONCOLOGICI"

proposta del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

CURE DOMICILIARI, ZULLO (FDI): OCCASIONE DA NON PERDERE PER CREARE RETI DI ASSISTENZA PER SOGGETTI FRAGILI, NON AUTOSUFFIUCIENTI E PER MALATI ONCOLOGICI

“C’è da dire: finalmente si pu? riprendere in Puglia a ricostruire quel modello di rete e di integrazione socio-sanitaria alla base della riforma Fitto, il cui percorso fu interrotto con un'agguerrita quanto fallace ed ingannevole campagna elettorale fondata su slogan di riaperture di ospedali ed abolizione del ticket farmaceutico e conseguenti politiche della salute condotte dal duo Tedesco-Vendola il cui unico risultato non ha condotto né a riaperture di ospedali né ad abolizione del ticket ma semplicemente al Piano di Rientro, con conseguenti divieti di assunzione ed aumento di tassazione e di quota ticket.

“Noi di Fratelli d’Italia recupereremo quel passato, non per nostalgia ma perché un embrionario modello di reti di assistenza in Puglia si andava formando nelle idee organizzative e nelle convinzioni culturali sui nuovi modelli di sanità improntati ad affrontare le gravi emergenze del momento e i nuovi bisogni di assistenza legati all’invecchiamento della popolazione e all’incremento della prevalenza delle malattie croniche e degenerative.

“All’epoca prendevano forma non solo le cure domiciliari con l’ADP (assistenza domiciliare programmata), l’ADI (assistenza domiciliare integrata), l’ADO (Assistenza Domiciliare Oncologica) e l’OD (ospedalizzazione domiciliare) nella convinzione che il domicilio resta il luogo privilegiato di cura e di assistenza ma all’interno di una rete di servizi formata da Ospedale, centri di assistenza residenziale (RSA, RSSA, Centri di Riabilitazione extraospedalieri ex art. 26, Hospice per malati terminali, ospedali di comunità, strutture di riabilitazione psichiatrica), centri di assistenza semiresidenziale (Centri Diurni), ambulatori (distrettuali e ospedalieri).

“Reti di assistenza inseriti all’interno dei Piani di Zona gestiti a livello di ambiti distrettuali per assicurare l’integrazione sanitaria tra misure di protezione sociale di competenza dei Comuni e misure di assistenza sanitaria di competenza delle ASL.

“Ecco, noi di Fratelli d’Italia daremo un forte contributo affinché si riprenda quel percorso perché non si pensi a cure domiciliari isolate nei contesti organizzativi o, peggio, in contrapposizione con altri setting assistenziali ma a cure domiciliari che siano il fulcro di reti di assistenza capaci di assumere in carico globale e a lungo termine la persona fragile attraverso la valutazione multidisciplinare, la valorizzazione del ruolo del medico di famiglia e la creazione di percorsi e di dialogo tra strutture, servizi e professionisti.

“Presenteremo le nostre proposte nella competente Commissione Sanità chiedendo di avviare un preventivo ciclo di audizioni con gli attori interessati ad un confronto sereno, qualificato e costruttivo.”

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NARDO', Amministrative 2021. Adriano Muci: "Il mio impegno, concreto, per la Città, per i cittadini"

 

 

NARDO' (Lecce) - Nota del candidato al Consiglio comunale Adriano Muci.

“Le mie idee, i miei progetti, per (continuare) a vedere una Nardò migliore, accessibile a tutti, che può, sa e deve soddisfare chi la vive ogni giorno, partono da lontano e non sono solo il frutto della mia candidatura al Consiglio Comunale, avendo avuto la possibilità di conoscere e vivere a pieno la mia città, dapprima come libero cittadino, poi come Operatore Sanitario ed anche come attivista in politica, impegnato nel sociale e via discorrendo, notandone così pregi e difetti, cosa vi è e cosa ancora manca.

Questa possibilità, deriva principalmente dal mio lavoro, grazie al quale posso anche ascoltare cittadini che parlano ed espongono problemi, secondo il loro punto di vista, in modo del tutto libero e slegato da situazioni politiche varie ed eventuali.

Ed è questo ciò che conto di continuare a fare, ascoltare la gente, stare in mezzo ad essa, parlare, dialogare, e, là dove possibile, cercare ed attuare una soluzione vantaggiosa per tutti.

La mia attenzione si è da sempre focalizzata sulle “fasce deboli”, sul sociale, sulle politiche cittadine nel senso più concreto e diretto del termine. Tematiche già comunque ben trattate dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessore al ramo.

Perché ritengo che la voce dei più deboli, delle persone più in difficoltà, sia la voce più nobile da ascoltare, senza alcun pregiudizio, ma con la capacità ed il dono del confronto e, per l’appunto, dell’ascolto.

Ovviamente bisogna anche saper dare delle risposte, magari in tempi relativamente brevi, facendo vedere e di conseguenza facendo cadere quel luogo comune del <<politico che non sa ascoltare e che non fa i fatti>>. Anch’io sono un cittadino, anch’io so rendermi conto di ciò che mi accade intorno e cercherò, come già faccio, di capire anche chi sta in silenzio, ma soffre ugualmente, e che per un senso di sfiducia verso il mondo della politica, delle istituzioni, continua a chiudersi di più in se stesso, facendosi logorare dal silenzio e dall’angoscia.

Un apporto ancora migliore potrò fornirlo una volta all’interno dell’Amministrazione, luogo perfetto, soprattutto con la corrente Amministrazione, per rendere concreto ogni progetto.

Ed anche per tutto questo, ho scelto di candidarmi nella lista civica <<Obiettivo Comune>>, il cui coordinatore è l’amico Cesare Dell’Angelo Custode, già Consigliere Comunale, ed ovviamente, al fianco di Pippi Mellone Sindaco, con i quali condivideremo progetti ed idee, per rendere ancora migliore la nostra amata Nardò.

I problemi li risolveremo insieme, le soluzioni ce le proporremo vicendevolmente.

Non faccio promesse o grandi proclami, lascio parlare i fatti."

 

 

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Vaccinazione over 12. L'associazione Colibrì Puglia diffida la Regione Puglia

 
LECCE - "L'associazione Colibrì Puglia nei giorni scorsi, tramite i legali avv. D’Oria e Apollonio, ha diffidato la Regione Puglia in relazione al programma, annunciato dall’assessore Lopalco, della vaccinazione “in blocco” delle classi over 12 dal prossimo 23 agosto, per una gravissima mancanza di informazione alle famiglie in ordine ai rischi di reazioni avverse quali pericardite e miocardite già rilevate dall'ema e portate all'attenzione del Senato con un atto di sindacato ispettivo".
 
Di seguito il testo integrale della diffida.
 

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3BMETEO.COM: “WEEKEND rovente, ma la prossima settimana arrivano i temporali e il GRAN CALDO si smorza”

3BMETEO.COM: “WEEKEND rovente, ma la prossima settimana arrivano i temporali e il GRAN CALDO si smorza”

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “La settimana più calda di questa strana estate 2021, si concluderà in un weekend di Ferragosto da bollino rosso su gran parte dello Stivale, con l’apice del caldo al Centro Nord. Cambio di rotta a inizio della prossima settimana”

WEEKEND ROVENTE, APICE DEL CALDO AL CENTRO NORD – “L’ondata di caldo che attanaglia l’Italia da inizio settimana, nel weekend raggiungerà il suo apice sulle nostre regioni centro settentrionali con valori che in Valpadana toccheranno i 37/39°C” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che prosegue – “Anche il Centro risulterà rovente con picchi sino a 37-38°C su vallate e pianure interne di Abruzzo e Marche, in ulteriore lieve rialzo poi lunedì, sino a 40-41°C su Valle del Tevere, vallate umbre, 38-40°C su piana del Liri, est-nordest romano, piana fiorentina, Valdarno, pianure senesi e grossetano.” – continua Mazzoleni “Al Sud le massime non subiranno grosse variazioni, con valori diurni ancora di 36/37°C sui settori interni, locali picchi di 38/39°C. Ferragosto da bollino rosso in ben 16 città, il livello massimo secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute.”

SETTIMANA PROSSIMA FINALMENTE SI SVOLTA – “Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – “Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale. Martedì i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico” – prosegue Mazzoleni.

TEMPERATURE FINALMENTE GIU’l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare.”- concludono da 3bmeteo.com.

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BARI CITTA' DA BOLLINO ROSSO: LE TEMPERATURE POTRANNO TOCCARE I 48 GRADI

 

 

BARI -Tre giorni di fila con il bollino rosso, a partire da oggi, per Bari, Campobasso, Rieti e Roma. 

Si è aperta la settimana più rovente dell'estate con temperature che, al Sud, potranno arrivare a toccare i 48 gradi. E i primi segni tangibili di questa nuova ondata di calore si avranno già oggi, con 4 città da bollino rosso (Bari, Campobasso, Latina e Roma).

 

Un numero che mercoledì raddoppierà (con Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti che si aggiungeranno all'elenco). Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come invece indica il bollino arancione. Quest'ultimo è stato invece assegnato oggi a 8 città (Bologna, Brescia, Catania e Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Trieste) e a 13 mercoledì (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo).

 

I bollini gialli, invece, indicano uno stato di pre-allerta per le ondate di calore, mentre quelli verdi stanno a significare un'assenza di rischio caldo. A determinare quest'ondata di caldo in arrivo, spiegano i meteorologi de 'iLMeteo.it', è un anticiclone subtropicale africano che si sta espandendo con sempre maggiore forza per raggiungere il nostro Paese. La massa d'aria in arrivo si preannuncia rovente fino a 28/30 gradi a 1500 metri di altezza e questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno anche al Centronord: fino a 38 gradi a Roma, Firenze, Bologna, ci penserà l'afa a rendere il tutto più insopportabile. Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali, spiegano gli esperti de 'iLMeteo.it', a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento.

Nello scenario più probabile delineato dagli esperti questa ondata di caldo è destinata a durare a lungo e potrebbe proseguire anche per alcuni giorni dopo Ferragosto. Intanto, ad inizio settimana saranno il Centro ma soprattutto il Sud e le Isole a dover sopportare i valori più estremi con massime intorno ai 40 gradi al Sud e localmente anche superiori nelle Isole. Sulle regioni del Sud queste temperature eccezionali si abbasseranno un poco nella seconda parte della settimana, mentre il caldo tenderà ad intensificarsi su tutte le regioni settentrionali (previste massime superiori ai 35 gradi sulla pianura padana, ma anche le notti saranno calde e afose).

Per difendersi dal caldo il ministero ribadisce alcune fondamentali regole: evitare di esporsi al caldo o al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente trafficate, in particolare per le persone più fragili; uscire nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l'attività fisica all'aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla conservazione dei farmaci, bere abbondantemente, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche. Importante poi seguire un'alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti. Quanto all'abbigliamento, il ministero della Salute suggerisce di indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparandosi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e utilizzando occhiali da sole.

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

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Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

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4.2. L'informativa estesa.

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All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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