Decreto Sviluppo: "Il Fondo per la Crescita Sostenibile è una confusa incognita!"

"Il Decreto Sviluppo (DL83) in discussione alla Camera, - afferma il deputato tarantino on. Ludovico Vico - all’art.23 istituisce il Fondo per la Crescita Sostenibile. Il Fondo abroga e cancella sostanzialmente l’attuale sistema degli aiuti e degli incentivi alle imprese, ovvero le cosiddette misure “automatiche”, semi-automatiche” e “negoziate”.

ROMA - Il Decreto Sviluppo (DL83) in discussione alla Camera, all’art.23   istituisce il Fondo per la Crescita Sostenibile. Il Fondo abroga e cancella sostanzialmente l’attuale sistema degli aiuti e degli incentivi alle imprese, ovvero le cosiddette misure “automatiche”, semi-automatiche” e “negoziate”. Abroga 43 norme di agevolazione gestite dal Mise. In effetti alcune delle norme non erano più operative, di contro altre risultano avere un numero consistente di procedimenti pendenti. Tra le norme abrogate la l.488/92 e tutte quelle relative alla programmazione negoziata – contratti di programma, contratti di localizzazione, e contratti d’area-.

La dotazione del Fondo per il 2012 è di 600milioni (derivanti da stanziamenti non utilizzati dalle Aree depresse ai Contratti di programma etc. insomma 300milioni dal sud). Successivamente si dovrebbero aggiungere le risorse della L. 488, che in assenza di quadro preciso avrebbe bisogno di un commissariamento ad acta per capire definitivamente se le risorse sono 1,2 miliardi o 800milioni. L’intero Fondo in un biennio dovrebbe attestarsi a 2miliardi. Le linee strategiche del Fondo sono: promozione ricerca e sviluppo, rilancio aree di crisi industriale attraverso accordi di programma, internazionalizzazione attrazione degli investimenti.

I problemi che si pongono sono i seguenti : quali saranno gli strumenti di intervento? Quando saranno resi i regolamenti ? Vuol dire che avremo un vuoto temporale! Questa “attesa” misura antirecessiva non è forse “scarsa” di risorse finanziarie? Perché viene cancellato il “fondo perduto” senza che gli corrisponda il “credito d’imposta”? Infine perché bloccare gli impianti di alcune delle misure negoziate che potrebbero continuare ad agire sulle cosiddette “economie”?

Ma la questione di fondo è proprio l’articolo 23 che riordina gli strumenti esistenti per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile.

In particolare il comma 3 dell’articolo 23 stabilisce che il MISE, con decreti di natura non regolamentare, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, individui le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo, con riferimento all’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Ovviamente le misure sono attivate con bandi o direttive del Ministro dello sviluppo economico.

Secondo l’articolo 7 del D.LGS 31 marzo 1998, n. 123 , gli aiuti possono essere erogati nella forma di concessione di garanzia , contributo in conto capitale , contributo in conto interessi e finanziamento agevolato , con esclusione del credito di imposta:

- bonus fiscale;

- concessione di garanzia;

- contributo in conto capitale;

- contributo in conto interessi;

- finanziamento agevolato.

Ora , il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale già con la sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare».

Insomma il riferimento alle leggi vigenti in materia di procedimenti e modalità per l’erogazione delle agevolazioni appare confuso, si sovrappongo procedure esistenti con nuovi indirizzi che suggeriscono al Ministero di scegliere la strada della riscrittura della disciplina.