FIRENZE - Nota dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
Le multe per le limitazioni alla mobilità sono state e continuano ad essere moltissime (1). Molte di queste sono per attività tipo jogging. Anche uno dei soci fondatori di Aduc ne è stato colpito nelle scorse settimane. Riportiamo il testo che è stato presentato (in questo caso al Prefetto di Firenze) chè possa servire come guida per la compilazione in proprio da parte di chi ritiene di essere stato ingiustamente multato (ovviamente per le Regioni e i Comuni dove non vige il limite dei 200 metri entro cui potersi spostare).
Qui le informazioni tecniche/burocratiche per presentare il ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
Spettabile
Prefetto di Firenze
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(l’indirizzo pec varia a seconda della sede della prefettura a cui si indirizza il ricorso, che può essere inviato anche come raccomandata A/R)
Oggetto: ricorso al verbale n. xxx del xxxx della GdF per “Violazione
amministrativa - D.L. 25 Marzo 2020, n. 19”
Spettabile,
al sottoscritto, ….., nato a …. il …., e residente in …., è stata contestata, con il verbale in oggetto, lo svolgimento di attività motorie non in “prossimità” della propria abitazione poiché, come risulta dal verbale, al mattino, molto presto, di una domenica, assolutamente da solo, ho deciso di allungare la mia necessaria (in quanto soggetto a rischio di sindrome metabolica acuta) e quotidiana “camminata veloce” al fine di verificare se il supermercato al quale solitamente faccio la spesa fosse o meno aperto, così da poter acquistare successivamente dei beni di prima necessità.
Ritengo che i criteri utilizzati dagli accertatori siano stati assolutamente sproporzionati e che
la sanzione non abbia alcuna giustificazione nella ratio della norma.
E’ evidente che tutta la questione ruoti attorno al termine “prossimità” previsto dal DL in
oggetto. Un comune cittadino, come il sottoscritto, non ha nessun elemento oggettivo per
determinare quando un luogo si possa definire o meno “prossimo” alla propria abitazione.
E’ chiaro che il termine si possa valutare diversamente a seconda dei criteri utilizzati e della
funzione a cui viene applicato. Una legittima e possibile definizione del termine “prossimo”
potrebbe essere quella di “un luogo facilmente raggiungibile a piedi senza bisogno di utilizzo
di mezzi pubblici o privati”. La norma non indica nessun criterio quantitativo in base al quale
valutare la legittimità o meno dello spostamento. Non indica 200m, 1km, 5km. Indica solo un
criterio qualitativo, quindi da valutare caso per caso.
E’ del tutto evidente che la ratio di fondo del decreto legge sia quella di evitare
assembramenti di persone.
Tengo ad evidenziare che il sottoscritto si è informato presso il sito del Governo prima di
scegliere come modificare le proprie abitudini quotidiane per poter rispettare diligentemente
le normative vigenti. Presso il sito del Governo, all’indirizzo
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa è riportata la seguente domanda e risposta: “È
consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della
propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra
persona. Sono sempre vietati gli assembramenti . ”
Queste sono le informazioni aggiuntive, rispetto al testo della norma, che un cittadino
diligente ha ricevuto dalla massima autorità pubblica.
Non si danno indicazioni quantitative, ma solo qualitative.
Più recentemente è stata aggiunta la risposta ad un domanda più specifica sulle
passeggiate, ma si riferisce comunque al decreto del 22 Marzo:
“Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è
consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?
Sì. È sempre possibile svolgere l’ attività motoria in prossimità della propria abitazione
principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020 , con la conseguenza che
è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e
sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto
sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in
detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto
i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico , come invece lo sono, attualmente, i parchi e le
aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e
circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra
allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di
mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti .
Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché
giustificati da specifiche situazioni territoriali.
La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria
abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli
la richiedono.”
Appare evidente da queste parole che l’interpretazione del concetto di “prossimità” più
autentica, espressa dal Governo, non sia di tipo quantitativo, ma qualitativo. La risposta del
Governo indica che è possibile fare passeggiate in luoghi non “chiusi al pubblico” ed il criterio
è che non si renda necessario “l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati”.
Naturalmente rispettando comunque il distanziamento sociale e facendolo individualmente.
Per queste ragioni ritengo di non aver assolutamente violato la normativa che mi è stata
contestata e chiedo che venga annullato il verbale in oggetto.
Distinti saluti
Allegato n .1. verbale n. xx del xxxx della ... (GdF, Polizia, Carabinieri, etc)
1 - https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/coronavirus+fase+tante+multe+arrivo+situazione+come_31094.php
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it
Ufficio stampa: Tel.336672969 (provvisorio per l'emergenza sanitaria) Email:
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