CARABINIERI, OPERAZIONE “DIARCHIA” A LECCE

  Alle prime luci dell’alba di ieri, militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce hanno eseguito 14 decreti di FERMO D’INDIZIATO DI DELITTO, emessi dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Lecce, nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di “Associazione mafiosa”, “tentato omicidio aggravato”, “Associazione per delinquere ...

  

 

LECCE - Alle prime luci dell’alba di ieri, militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce hanno eseguito 14 decreti di FERMO D’INDIZIATO DI DELITTO,emessi dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Lecce, nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di “Associazione mafiosa”, “tentato omicidio aggravato”, “Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti”, “Detenzione di Armi” “Ricettazione”, “Furto Aggravato.

Di seguito le generalità dei fermati:

1)      MONTEDORO Tommaso, nato a Casarano il 30.10.1976 ed ivi residente via Amatore Sciesa n. 10, di fatto agli arresti domiciliari a Vezzano Ligure (SP) in via Provinciale n. 212,      

2)      AUTUNNO Damiano Cosimo, nato a Matino il 28.09.1966, residente a Parabita in via Coltura n. 51;

3)      BRAHO Sabin, nato a Durazzo (Albania) il 04.03.1983, residente a Brindisi in via Molise n. 30;

4)      CARACCIO Ivan,  nato a Casarano il 28.02.1987 ed ivi residente in via Saluzzo n. 46 scala B, di fatto domiciliato a Casarano in via Lucania n. 26/A, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce;

5)      CECERE Andrea, nato a Nardò il 09.04.1980 ed ivi residente in contrada Brusca n. 52;

6)     CORRADO Giuseppe, nato a Supersano il 17.04.1972, residente a Ruffano in via Roma n. 180;

7)     CRUSAFIO Salvatore Carmelo, nato a Basilea (Svizzera) il 16.07.1975, residente a Matino in via Del Mare 3^ traversa n. 5;

8)     DEL GENIO Luca, nato a Casarano il 11.01.1991 ed ivi residente via Sicilia n. 34;

9)    DEL GENIO Antonio Andrea, nato a Leonberg (Germania) il  17.06.1986, residente a Casarano in via Lussemburgo n. 24;

10)  FASANO Eros, nato a Richerwill (Svizzera) il 1° febbraio 1964, residente ad Alliste via Umberto I° n. 4;

11)  MARSANO Domiria Lucia, nata a Lecce il 11.02.1977 ed ivi residente in via Trento n. 23, di fatto domiciliata a Lecce in via Alfonso Sozy Carafa n. 48, in atto sottoposta alla Misura

Alternativa dell’Affidamento in Prova

12)     PETRACCA Marco, nato a Casarano il 11.11.1976 ed ivi residente in contrada Saraceni n. 61/1 (via vecchia Matino);

13)   PROVENZANO Maurizio, nato a Lecce il 09.02.1971 ed ivi residente in via Raffaello Sanzio n. 7, di fatto domiciliato a   Cavallino – rione Castromediano in via Nepote n. 32;

14)    SARCINELLA Lucio, nato a Gagliano del Capo il 30.07.1996, residente a Casarano

L’indagine, convenzionalmente denominata “DIARCHIA” e per la quale risultano indagati complessivamente 17 soggetti – condotta nel periodo ottobre 2016- maggio 2017 dal Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, ha documentato il processo di riorganizzazione del sodalizio mafioso diretto da MONTEDORO Tommaso La genesi è da individuarsi nei due fatti di sangue avvenuti a Casarano (LE) il 26.10.2016 con l’omicidio di POTENZA Augustino, e il 28.11.2016 con il tentato omicidio di SPENNATO Luigi, episodi legati da un unico filo conduttore e che hanno segnato in maniera definitiva la frattura interna al gruppo maturata nell’ambito del controllo del traffico illecito degli stupefacenti sul territorio di riferimento e del reimpiego dei proventi delittuosi in attività lecite. Le prime risultanze investigative hanno evidenziato la scissione della compagine mafiosa casaranese, un tempo retta congiuntamente da MONTEDORO Tommaso e POTENZA Augustino.

L’attività tecnico-investigativa ha consentito di documentare l’attuale operatività del clan al cui vertice si pone MONTEDORO Tommaso, promotore di un sodalizio criminale operante su Casarano e comuni limitrofi, il quale si avvale di un “quadro direttivo” composto da AUTUNNO Damiano Cosimo, CORRADO Giuseppe e DEL GENIO Luca, i primi due storici sodali del capoclan, l’ultimo- soggetto emergente nel panorama criminale locale.

Le fonti di prova principali dell’attività investigativa sono costituite dall’attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica, supportata, nei limiti in cui è stato possibile - data la capacità di controllo del territorio e la scaltrezza dei sodali -, dai riscontri in loco effettuati dalla P.G. I militari del Nucleo Investigativo hanno avuto la possibilità di ascoltare una ingente quantità di conversazioni per un periodo consistente, tanto da maturare, da un lato, estrema familiarità con le voci degli interlocutori, e dall’altro, di comprenderne l’oggetto, in modo da delineare con precisione e dovizia di particolari gli argomenti trattati e ripresi nel corso dei dialoghi, riuscendo così a collegarli a fatti concreti e reali. In particolare, l’ascolto globale delle conversazioni, anche nelle parti non strettamente attinenti ai fatti - reato, così come avviene nel linguaggio corrente, ha permesso di identificare senza ombra di dubbio gli interlocutori, nonché i riferimenti a persone, fatti e singoli episodi.

Principale attività del sodalizio è quella del traffico degli stupefacenti, in particolare eroina e cocaina, autentica fonte di reddito del gruppo, con capacità di movimentazione di alcuni chilogrammi di stupefacente alla settimana. In tale contesto, di particolare rilevanza l’asse CASARANO – LECCE, con rappresentanti: DEL GENIO Luca e PROVENZANO Maurizio, il quale ha evidenziato notevoli capacità autonome nel traffico, anche avvalendosi di emissari albanesi. I proventi delle attività illecite erano di sovente reimpiegati per avviare lecite attività imprenditoriali. In tale particolare ruolo, si è distinto PETRACCA Marco, insospettabile incensurato gestore di una rivendita OUTLET di abbigliamento, di fatto cassiere del gruppo criminale e naturale referente di MONTEDORO Tommaso, in via esclusiva.

Le attività hanno documentato, inoltre a conferma dell’organizzazione militare del gruppo, la notevole disponibilità di armi e la capacità di pianificare ed eseguire operazioni strutturate; quali l’assalto consumato ad uno sportello ATM ed altri tentati oltreché analoghi propositi criminali da consumarsi nelle province limitrofe all’attuale luogo di detenzione di MONTEDORO Tommaso, egli stesso promotore delle azioni.

 

LA FORZA DI INTIMIDAZIONE E LE GERARCHIE ALL’INTERNO DEL GRUPPO

Malgrado la detenzione sofferta, MONTEDORO Tommaso, noto e temuto in passato per la particolare spregiudicatezza criminale, ha assunto sin da subito la direzione della compagine mafiosa casaranese gestendo, tra l’altro, il traffico di sostanze stupefacenti imponendo, dopo la morte di POTENZA Augustino, il monopolio sul territorio. Dunque MONTEDORO Tommaso, valendosi dell’esperienza criminale maturata e consolidata nel corso degli anni, ha potuto disporre di un piccolo esercito di giovani “soldati” forti della compattezza del gruppo e disposti a qualsiasi azione , anche la più spregiudicata e violenta, pur di raggiungere lo scopo. Alcuni di questi sono stati identificati negli indagati DEL GENIO Luca, DEL GENIO Antonio Andrea, SARCINELLA Lucio, utilizzando i quali MONTEDORO ha in breve tempo riorganizzato le sue attività criminali sul territorio. L’esistenza della componente direttiva dell’associazione mafiosa in esame, viene documentata da servizi mirati di osservazione, già a partire dal mese di gennaio 2017, attività di p.g. che ha consentito di rilevare come gli associati si riuniscano a rotazione in località prestabilite e senza preventivo contatto telefonico, stratagemma utilizzato per evitare di svelare l’esistenza del vincolo ed eludere eventuali attività tecniche. La scelta dei luoghi è  ricaduta  prevalentemente su aree rurali isolate ricadenti negli agri di Supersano e Casarano. Non da meno, nell’esame dell’odierna vicenda assumono rilievo le dinamiche tipiche dell’Associazione Mafiosa: la gerarchia interna, la cassa comune, l’assistenza agli affiliati e alle loro famiglie, il forte vincolo di omertà, il sistema delle sanzioni, la segretezza delle comunicazioni, la forza di intimidazione e controllo del territorio, il reimpiego dei capitali illeciti attraverso l’acquisizione di attività di facciata.

IL TENTATOOMICIDIO DI SPENNATO LUIGI

Dopo l’omicidio di POTENZA Augustino, la vera svolta nelle indagini è arrivata con il tentato omicidio di SPENNATO Luigi, avvenuto circa un mese dopo dal primo fatto di sangue. La volontà omicida determinata e spietata si è manifestata ancora una volta nelle modalità esecutive: un commando formato da 2/3 perone che hanno utilizzato 2 distinti fucili mitragliatori Kalashnikov e una mitraglietta Sten. Le prime acquisizioni sulla scena del delitto hanno da subito indicato i cugini DEL GENIO, quali soggetti presenti sulla scena del crimine. Su entrambi, infatti, sono state rinvenute particelle provenienti dall’esplosione di quelle specifiche cartucce; anche l’auto con la quale sono stati poco dopo individuati recava le stesse tracce. Nel corso dell’interrogatorio con il magistrato, inoltre, DEL GENIO Andrea si opponeva al prelievo; le operazioni avevano luogo comunque sugli abiti indossati, fornendo riscontro positivo. Fondamentali poi apparivano alcune acquisizioni testimoniali assunte nell’immediatezza dei fatti da soggetti che avevano raccolto le prime indicazioni proprio della vittima. A questa prima ricostruzione, si è aggiunto lo strutturato complesso probatorio acquisito nel corso dell’attività tecnica, laddove appare inconfutabile la regia di MONTEDORO Tommaso.

Questi in una conversazione con DEL GENIO Luca ritorna sui dettagli del tentato omicidio di SPENNATO Luigi, raccomandando ai suoi sodali di non commettere gli stessi errori del passato per eliminare CARACCIO Ivan, personaggio perfettamente inserito nell’associazione e tra gli odierni fermati benché già detenuto poiché recentemente tratto in arresto, ma ritenuto inaffidabile per via delle sue esuberanze personali, anche in considerazione della sua completa conoscenza delle dinamiche del gruppo.

IL PROPOSITO OMICIDIARIO DI CARACCIO IVAN E LA SUA APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA

 L’affiliato CARACCIO Ivan, strettocollaboratore di DEL GENIO Antonio Andrea, attivo soprattutto nello spaccio di “piazza” unitamente a CECERE Andrea, già sottoposto ad intercettazioni telefoniche, è stato identificato a seguito di precisi riferimenti fatti dagli interlocutori nel corso delle telefonate intercettate. Per i motivi sopra esposti gli associati, ricevuto il placet del capo MONTEDORO Tommaso, erano concordi nell’emendare la condotta fallace con la soppressione di CARACCIO Ivan progettando le modalità esecutive del delitto da attuare con il metodo c.d. della lupara bianca. Tale scelta è finalizzata ad evitare ulteriore allarme sociale e quindi attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, così come è avvenuto in occasione del tentato omicidio di SPENNATO Luigi e l’omicidio di POTENZA Augustino.

IL GRUPPO MAFIOSO OPERANTE IN CASARANO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

L'esperienza giudiziaria degli ultimi anni evidenzia come nel tempo le associazioni mafiose abbiano rivolto grande attenzione al traffico organizzato di sostanze stupefacenti, idoneo a garantire notevolissimi guadagni. La presente indagine infatti delinea la parallela sovrapposizione dell’associazione ex art. 416 bis c.p. ed ex 74 DPR 309/90, operanti contemporaneamente nella stessa zona e composte in buona parte dagli stessi soggetti. Infatti è emerso che i partecipi al gruppo mafioso MONTEDORO Tommaso, AUTUNNO Damiano Cosimo, CORRADO Giuseppe e DEL GENIO Luca sono coinvolti in un’organizzazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, con centro di smistamento la città di Lecce a dimostrazione della mira espansionistica dell’associazione vincolata a pregressi rapporti in ambito criminalità, consolidatisi nel tempo.

L’ASSE DELLA DROGA CASARANO-LECCE.LA PARTECIPAZIONE NELL’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO DI PROVENZANO MAURIZIO

L’indagine ha consentito di documentare con dovizia di particolari come il gruppo mafioso di Casarano smisti ingenti quantitativi di stupefacente nel capoluogo salentino, tramite l’opera di PROVENZANO Maurizio, noto pregiudicato leccese per reati specifici, identificato con certezza a seguito di mirati servizi di osservazione. Di fatto, il predetto è inserito all’interno dell’associazione, ex. Art. 74 D.P.R. 309/90, con il ruolo di broker, acquisendo lo stupefacente dalla compagine mafiosa casaranese, nella circostanza rappresentata da DEL GENIO Luca, per immetterlo successivamente sulla piazza di Lecce grazie ad una sua rete autonoma di spacciatori, tra cui emerge MARSANO Domiria. Gli incontri d’affari con DEL GENIO avvenivano esclusivamente presso il citato box, di volta in voltaprogrammati, senza alcun tipo di comunicazione telefonica preventiva. Il Provenzano, inoltre, con autonoma capacità gestiva anche un traffico di stupefacenti con alcuni contatti albanesi BRAHO Sabin e FASKU Eljos (quest’ultimo arrestato in flagranza di reato con 2,6 kg. di eroina).

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Nel corso dell’attività, come detto precedentemente, emerge la figura di SARCINELLA Lucio che, dopo essere “migrato” dal gruppo facente capo a POTENZA a quello riconducibile a MONTEDORO, dimostra, fra l’altro, la sua particolare propensione alla commissione di reati contro il patrimonio posti in essere  con azioni cruente in danno di istituti di credito e potendo contare sulla ingente disponibilità di armi. Le indagini hanno documentato che SARCINELLA, nell’ambito delle sue condotte delittuose, era in frequente contatto con CALABRESE Luigi e CRUSAFIO Salvatore Carmelo, motivo per cui i tre venivano contestualmente sottoposti a perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire parte delle armi nella disponibilità del gruppo, custodite in quel frangente da CALABRESE che quindi veniva arrestato in flagranza di reato.

I contatti tra SARCINELLA CALABRESE hanno permesso di documentare la disponibilità di armi da parte del gruppo, utilizzate per commettere reati contro il patrimonio.

SARCINELLA Lucio, CRUSAFIO Salvatore Carmelo e FASANO Eros, proseguivano le condotte delittuose ed in particolare consumavano una serie di reati contro il patrimonio ovvero,  una c.d. spaccata il 18 marzo 2017 presso la filiale della Banca Popolare Pugliese di Tuglie e tentavano, in Matino, un analoga azione delittuosa il 27 aprile scorso presso la postazione bancomat del medesimo Istituto di credito. Per tali fini venivano consumati anche danneggiamenti e ricettazioni.

Nel corso delle operazioni di Fermo, sono stati sequestrati oltre 40.000 € in contanti, tutti in tagli di 50, 100 e 200 euro e materiale d’interesse per le indagini .

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

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d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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