Con una circolare, l'Inps ha ridefinito i criteri per la concessione del congedo in caso di assistenza a una persona disabile in situazione di gravità. Il requisito della convivenza continuerà ad essere accertato d'ufficio.
LECCE – Il CSV Salento informa che anche i parenti e affini entro il terzo grado possono chiedere il congedo straordinario di durata non superiore a due anni (art. 42 comma 5 del D.l. 151 del 26 marzo 2001) per assistere una persona disabile in situazione di gravità. L'apertura arriva con la circolare n. 159 dell'Inps del 15 novembre scorso e può essere concessa in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti che prioritariamente ne hanno titolo e individuati dalla norma nel seguente ordine di priorità:
1. coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in assenza dei soggetti di cui ai punti 1 e 2;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in assenza dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Il requisito della convivenza continuerà ad essere accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale(residenza) del dipendente o del disabile. Per quanto concerne la mancanza dei soggetti di cui ai punti 1,2,3 e 4, l'istituto ribadisce che tale deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale o giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
La circolare va a coprire il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2013/2013 con la quale i giudici della Consulta avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 5 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il parente o l'affine entro il terzo grado convivente con la persona disabile.
Miriam Ratta