Contrattazione integrativa di Istituto: esclusi l'organizzazione del lavoro e la gestione del rapporto di lavoro

Emanata dalla Ragioneria generale dello Stato una circolare molto dettagliata che impone la redazione di due minuziose relazioni da allegare all'ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto: la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. Sono esclusi dalla contrattazione gli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro.

ROMA -    Emanata dalla Ragioneria generale dello Stato una circolare (N° 25, prot. 64981 del 19/07/2012) molto dettagliata che impone la redazione di due minuziose relazioni da allegare all'ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto: la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria.

Sono esclusi dalla contrattazione gli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro, in linea, del resto, con la quasi totalità delle sentenze adottate dai Giudici del Lavoro.

In pratica al contratto integrativo della scuola dovranno essere allegate una dettagliata "Relazione illustrativa" ed una ancor più analitica "Relazione tecnico-finanziaria".

Su entrambe le relazioni dovrà essere espressamente acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti in assenza del quale il contratto non potrà essere sottoscritto.

"La redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria - chiarisce la Ragioneria Generale dello Stato - deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile, anche al cittadino, e verificabile, in particolare dall'Organo di controllo chiamato alla certificazione, ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta. Si raccomanda perciò un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti verificabili oggettivamente".

Ovvii e scontati alcuni aspetti soprattutto quelli di natura economica.

La Ragioneria sottolinea, ad esempio,  che "ai fini di validazione del contratto integrativo l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto", in altre parole se l'ipotesi di contratto contiene anche una sola disposizione considerata illegittima non sarà possibile sottoscrivere il contratto definitivo.

"Va rammentato - puntualizza la Ragioneria Generale - che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera)".

A.L.

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