La sentenza della Consulta, in virtù della sua inappellabilità, obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga e dall'altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011.
ROMA - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012, ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,50% come "opera di previdenza" (2,50 % dell'80 % della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale).
Detta sentenza cancella l' art.12, comma 10, del D.L. 78/2010, che, in base all'art. 136 della Costituzione e all'art. 30, terzo comma, della Legge 11.3.1953 n. 87, ha cessato di avere efficacia dal 18 ottobre u.s. e cioè dal giorno dopo la pubblicazione nella G.U. – 1^ serie speciale – n. 41 del 17.10.2012, e dunque ne annulla gli effetti presenti, passati e futuri, e conseguentemente quelli economici.
Il pronunciamento della Consulta vale per tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, che secondo alcune stime ammontano a circa 2 milioni, in quanto ai dipendenti assunti successivamente a quella data non viene applicata la ritenuta essendo stato ridotto proporzionalmente il loro stipendio.
La sentenza della Corte, in virtù della sua inappellabilità, obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga e dall'altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011.
Per quanto attiene l'adeguamento delle buste paga con esclusione della trattenuta in argomento, la cosa dovrebbe avvenire con una certa rapidità. Per quanto invece riguarda gli effetti retroattivi della sentenza, e cioè la restituzione ai lavoratori delle somme illegittimamente trattenute dal 1° gennaio 2011, la questione appare un po' più complessa, non fosse altro che per la dimensione economica (qualcuno ha parlato di 3,8 mld di € di costo complessivo per le casse pubbliche).
Ovviamente, dovrà essere operata una variazione di bilancio per restituire ai lavoratori le trattenute operate nel 2011 e nel 2012. Sarà così? L'interrogativo non è affatto peregrino alla luce delle notizie che stanno circolando in queste ore circa il tentativo del Governo di sterilizzare gli effetti della sentenza attraverso una norma legislativa ad hoc da inserire magari nella legge di stabilità.
Cosa fare, allora, in attesa che maturino gli eventi? Alcune OO.SS. hanno già elaborato uno schema di istanza da presentare individualmente, con raccomandata a.r., all'Amministrazione di appartenenza.
Si ricorda che la richiesta di rimborso può essere avanzata da coloro che sono stati immessi in ruolo entro il 31 dicembre 2000 e non risultano iscritti ad Espero (chi lo è sta capitalizzando regolarmente i versamenti effettuati nella misura del 75%).
Di seguito il modello di domanda da inviare al MIUR per il recupero del 2,50% contributo Opera di previdenza/TFR.
A.L.