PORTO CESAREO (LE), IL VIRTU’ E CONOSCENZA UNISCE INTORNO A SÈ LE “ECCELLENZE MEDITERRANEE”

Cosimo Damiano ARNESANO: "Tale evento vuole promuovere la pace, la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani, valorizzare le diversità, sollecitare l'integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l'interscambio delle conoscenze, dare risonanza al territorio di riferimento ..."

PORTO CESAREO (Lecce) - La Giuria Tecnico-scientifica, presieduta dal dott. Antonio PASCA (Presidente del TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia), ha scelto tra le tante candidature pervenute le “Eccellenze Mediterranee” da premiare (https://youtu.be/HbRMD2CZbgI). Ad essi il 17 giugno p.v.., in orario serale, a Porto Cesareo, su un palco posto in piazza Enrico Berlinguer – Scalo d’Alaggio, a ridosso del mare, in una scenografia naturale unica al mondo, sarà consegnata la riproduzione dal valore simbolico, liberamente ispirata alla statuetta rappresentante il dio Thot, divinità egizia della scienza e della sapienza, risalente al VI secolo a.C., rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 ed esposta nel Museo Nazionale Archeologico di Taranto.

Di seguito i vincitori:

Suor Monia Anna ALFIERI (Sez. Scalo di Furno): “Religiosa dell’Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina e Legale rappresentante delle Scuole Marcelline italiane, membro della Consulta di Pastorale Scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI, per le sue battaglie condotte a favore del diritto all’istruzione, per il suo pensiero libero ed autorevole in favore della libertà di scelta educativa dei genitori, del diritto di apprendere degli studenti e della libertà di insegnamento, tanto da essere considerata tra le voci più accreditate sui problemi dell’organizzazione dei sistemi formativi”. 

Vanessa SCALERA (Sez. Messapia): “Attrice di teatro, cinema e televisione, per il suo estro e talento, per l’amore che la lega alla sua terra, per aver saputo dare concretezza, solidità e profondità a personaggi femminili, donne con un forte senso della giustizia, impegnate in una infallibile promessa di riscatto dalle convenzioni sociali e dalle oppressioni mafiose”. 

Giancarlo LOGROSCINO (Sez. Japigia): “Docente di Neurologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Direttore del Centro di Malattie Neurodegenerative e Invecchiamento Cerebrale di UNIBA presso la Fondazione “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, per aver fortemente contribuito con le sue ricerche ed i suoi studi, riconosciuti a livello internazionale, al progresso scientifico ed alla lotta contro la malattia di Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica, morbo di Alzheimer, demenza fronto-temporale, demenza di Lewy Body, divenendo eccellenza italiana nel mondo, tanto da essere inserito ai primi posti nella classifica dei Ricercatori altamente citati nel campo del “Cross-Field” di Clarivate”.

Soraya MALEK (Sez. Mare Nostrum):“Principessa d’Afghanistan, nipote del Re Amanullah Khan e della Regina Soraya Tarzi, per il suo infaticabile impegno a difesa dei diritti del popolo afghano, per la sua autorevole voce a sostegno della parità dei sessi, l’introduzione della scuola dell’obbligo per maschi e femmine, l’abolizione dell’obbligatorietà del velo e la partecipazione delle donne alla vita sociale, raccogliendo l’eredità morale dei nonni, sovrani modernizzatori del Paese asiatico”.

Carolina BUBBICO:“Eclettica cantautrice, docente di canto Pop al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, per il legame viscerale che la unisce alla sua terra natia, per il suo spiccato talento musicale che l’ha condotta ad esibirsi nei più significativi Festival italiani ed internazionali, passando dal soul al funk, dal pop ai brani della tradizione salentina, dal jazz al rock, per giungere alla bacchetta come direttrice d’orchestra, riuscendo a rimanere sempre in equilibrio tra la semplicità e il virtuosismo”. 

Antonio MONTINARO (Premio alla Memoria): “Assistente della Polizia di Stato barbaramente ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, insieme ai suoi colleghi, durante l’attentato in cui persero la vita anche il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo; per il suo altruismo, coraggio, alto senso del dovere e della giustizia, per la sua professionalità e dedizione al lavoro”. 

Albano CARRISI (Speciale Mare Nostrum): “Cantautore, attore e viticoltore, per il talento, l’estro, la passione e lo spirito solidale che lo caratterizza, per il suo impegno a favore della vita e dei diritti umani, per la bontà dei sui vini, per aver dato lustro alla terra salentina portando la canzone italiana nel mondo”.

Serenella MOLENDINI (Speciale Mare Nostrum): “Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eccellenza italiana nella lotta alle discriminazioni di genere, per la sua pregevole attività di studio e ricerca, per il suo notevole impegno profuso per l’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità tra uomini e donne, per aver creduto sin dall’inizio al “Virtù e Conoscenza” presiedendone per più anni la Giuria Tecnico-Scientifica”. 

NEGRAMARO (Speciale Mare Nostrum): “Band pop-rock salentina formata da artisti a Tutto tondo, per l’alta moralità, il talento, l’estro, la passione e lo spirito solidale che li caratterizza, per aver dato lustro alla propria terra portando le sonorità italiane nel mondo, per la loro inconfondibile scrittura musicale che fa sognare ed emozionare, per il loro impegno a favore della vita, dei diritti umani, della ricerca contro la sclerosi multipla e il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto”. 

Raffaele SAMBATI, Rocco DURANTE, Antonio BASILE (Speciale Mare Nostrum alla Memoria):

Raffaele SAMBATI:“Primo Sindaco di Porto Cesareo, già Presidente della Pro Loco, virtuoso modello di cittadinanza, per il suo pregevole impegno profuso nel conseguimento dell’Autonomia Comunale di Porto Cesareo, per aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio”. 

Antonio BASILE: “Già Sindaco di Porto Cesareo, promotore dell’istituzione dell’Area Marina Protetta, protagonista della conquista dell’autonomia comunale di Porto Cesareo e della lotta contro l’abusivismo edilizio lungo il litorale, per la sua intraprendenza e coerenza politica, la sua generosità e predisposizione a porgere la mano ed aiutare il prossimo ad alzarsi”. 

Rocco DURANTE: Apprezzato funzionario INPS, già sindaco di Porto Cesareo e primo Presidente dell’Area Marina Protetta, per il suo fervente attivismo profuso nel conseguimento dell’Autonomia Comunale di Porto Cesareo, per linnata gentilezza e la docilità della sua anima che lo hanno contraddistinto in ogni settore della vita pubblica e privata. 

Annick SUZOR WEINER (Premio Speciale Mare Nostrum):Donna di Alta Moralità, professoressa emerita di fisica atomica e molecolare allUniversità Paris-Saclay (Francia), Responsabile dellAgence Universitaire de la Francophonie, già Consigliere per la Scienza e la Tecnologia presso lAmbasciata di Francia a Washington, componente della Commissione UNESCO e Consigliere Internazionale dellAmerican Physical Society, per il suo elevato spirito solidale, per lo straordinario impegno profuso nella promozione dell’accoglienza, integrazione sociale, sostegno, orientamento e formazione degli studenti in esilio, preparandoli al loro futuro professionale e lavorativo”. 

Yusef ZAHIR (Targa Virtù e Conoscenza): “Ballerino italo-marocchino, docente di hip hop e danze afrocaraibiche, per il suo estro e straordinario talento che lo ha condotto ad esibirsi in mondovisione alla Cerimonia di apertura del FIFA WORLD CUP 2022 in Qatar e all’Eurovision Song Contest di Torino, suscitando emozioni e dando lustro a Porto Cesareo, suo paese d’origine”. 

Almanacco LEVERANESE (Targa Virtù e Conoscenza): Scrigno e custode della storia della Comunità Leveranese, per aver saputo narrare con obiettività e puntualità, nei suoi primi vent’anni di attività, la vita, la storia, i personaggi e gli eventi del territorio”.

Cosimo Damiano ARNESANO – ideatore ed organizzatore – riferisce: “Tale evento, giunto alla VII edizione, organizzato da MediterraneaMente APS d’intesa con il Comune di Porto Cesareo, premiando il genio, il talento, l’estro della gente mediterranea, vuole promuovere la pace, la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti umani, valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle conoscenze, dare risonanza al territorio di riferimento con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale”. E aggiunge: “Per l’edizione 2023 sono stati programmatimomenti musicali, mostre e convegni, presentazioni di libri, una sfilata di moda in arte floreale, visite a musei e siti archeologici, un torneo di calcio a 5 per sensibilizzare alla donazione del sangue, escursioni nel parco naturale e nell’area marina protetta di Porto Cesareo, oltre ad altre iniziative culturali collaterali e complementari al “Virtù e Conoscenza”, Alto Riconoscimento alle “eccellenze” mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune”.

La Direzione Artistica sarà curata da Antonio (Aki) CHINDAMO, arrangiatore e produttore discografico, titolare di Auditoria Records (Como).

La Cerimonia di Gala sarà condotta da Pamela SPINELLI (Giornalista TeleNorba). Gli interventi musicali saranno curati dall’Ensemble Orchestrale “EUPHONIC” diretta dal violinista M° Joele MICELLI. Tra gli ospiti: Alex ZUCCARO (cantautore e arrangiatore), Irene ROBBINS (Cantante americana della scena jazz internazionale) e Noe TOMMASINI (Vincitrice del Premio LUNEZIA). Molto attesa l’esibizione de I CALANTI, noto gruppo di musica e danza popolare salentina. La Cerimonia si aprirà con una sfilata di moda curata dalla Flower Designer Anna Rita VALENTINO in collaborazione con The One Abbigliamento.

Il servizio sicurezza sarà gestito da Servizi Sicurezza Italia (società leader del settore) in collaborazione con la Protezione Civile “Le Aquile del Mare”, con il coordinamento di Guglielmo SATURNINO e dell’ing. Salvatore ALEMANNO. Il progetto grafico è curato dalla classe 4APCP, corso Promozione Pubblicitaria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Copertino.

La VII edizione del VIRTÙ E CONOSCENZA gode del Patrocinio di: Presidente della Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Porto Cesareo, Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Confindustria Puglia.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: www. Virtueconoscenza.com

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

PRESIDENTE

Antonio PASCA (Presidente TAR Puglia)

COMPONENTI

Cosimo Damiano ARNESANO

Presidente MediterraneaMente APS, Ideatore ed organizzatore del Virtù e Conoscenza

Catia BROCCA

Docente di Progettazione Grafica all’Istituto “V. Bachelet” di Copertino

Alessandro CALCAGNILE

Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia all’Ospedale San Giuseppe di Copertino

Pascal COPPOLA

Docente di clarinetto al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia

Enzo DEL VECCHIO

Giornalista RAI

Giuseppe GARRISI

Presidente Nazionale dell’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale

Roberta GRESELIN

Produttrice discografica

Matteo IEVA

Docente di Progettazione Architettonica e Urbana al Politecnico di Bari

Cosimo LEUZZI

Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano

Giuseppina LOTITO

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari

Marta LUPO

Avvocato, Segretaria MediterraneaMente APS

Stefania MANDURINO

Consigliera Nazionale Federturismo, Componente Giunta Camera Commercio di Lecce

Umberto MELE

Presidente BCC Terra d’Otranto

Eridania MIGLIONICO

Mediatrice Culturale

Padre John MUNDUA

Docente di filosofia al Seminario Maggiore di Nairobi (Kenia)

Besnik MUSTAFAJ

Scrittore, già Ambasciatore e Ministro degli Esteri in Albania

Lucia PALADINI

Imprenditrice Turistico-alberghiera

Antonio PASCA

Presidente del TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Anna PELUSO

Vice Sindaca del Comune di Porto Cesareo

Attilio PISANO’

Docente di Filosofia del Diritto e Diritti Umani all’Università del Salento

Adriana POLI BORTONE

Già Ministro, Senatrice della Repubblica, Europarlamentare e Sindaco di Lecce

Pierangelo PUTZOLU

Giornalista, Direttore Editoriale di Antenna Sud e della Rivista “Lo Jonio”

Antonio QUARTA

Direttore Centro Servizi Volontariato Salento

Filomena RANALDO

Direttrice Museo della Preistoria di Nardò

Francesco Sandrino RATTA

Presidente dell’Università della Terza Età di Leverano

Andrea RETUCCI

Delegato Regionale Puglia Sud della Lega Navale Italiana

Luciano REZZOLLA

Direttore dell’Istituto di Fisica Teorica alla Goethe Universität di Francoforte sul Meno

Daniela SALZEDO

Direttrice Legambiente Puglia

Antonio SOLETI

Giornalista, Direttore responsabile del giornale Paise Miu – Notizie e Cultura Salentina

Daniel SPEDICATO

Studente di Ingegneria Informatica all’Università del Salento

Claudio STEFANAZZI

Deputato della Repubblica Italiana

Cosimo TAFURO

Comandante Polizia Municipale di Porto Cesareo

Sara VALENTINO

Presidente Italia Nostra Salento-Ovest

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

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4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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