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Goletta Verde presenta i dati 2019 del monitoraggio in Puglia. Cariche batteriche elevate per 5 campionamenti su 29 tra foci di fiumi e canali

 Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.

 

Focus regionale sulla depurazione:

3 gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo; il 23% dei depuratori presenta criticità mentre il 24% è soggetto a scarichi anomali. Procedono gli interventi per migliorare il comparto depurativo e sono numerose le iniziative messe in campo dalla Regione per incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura

5 campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dai limiti di legge, di questi 3 sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati come nel caso dello sbocco della vasca di Boccadoro a Trani (Bat), la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani, a Brindisi, e il canale di scarico di Marina di Leuca a Castrignano del Capo.

È in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari da Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia e Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, alla presenza di Vito Colucci, direttore generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia e del Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.

Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.

“È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde - e di intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla gestione delle acque reflue e al miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a tutela del mare. L'obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano questi i veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l'attenzione del Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro”.

“Il risultato del monitoraggio di Goletta Verde è positivo nel suo complesso - afferma Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - anche se permangono criticità su tutti i tratti di mare interessati dalle foci di fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno non cambia di molto la situazione sul fronte della depurazione: restano tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo mentre salgono a quarantaquattro quelli soggetti a scarichi anomali. Il 23% dei depuratori pugliesi continua a non essere conforme alla direttiva europea sulla depurazione mentre procedono gli interventi di potenziamento/adeguamento, compresi quelli per il contenimento delle emissioni odorigene. Viste le numerose iniziative finalizzate ad affinare le acque reflue depurate, chiediamo alla Regione Puglia di lavorare per il massimo riutilizzo di queste in agricoltura.

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 22 e il 25 giugno scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. 

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

In provincia di Foggia sono stati monitorati tre punti e tutti sono risultati entro i limiti di legge: a Peschici, in Baia Monte Pucci presso spiaggia libera La Calenella; a Cagnano Varano, in località Foce Varano presso Lido del Sole e a Manfredonia presso spiaggia Castello.

Dei sei punti campionatinella provincia Bat, l’unico risultato fortemente inquinato è lo sbocco della vasca di Boccadoro, a Trani. Risultano invece entro i limiti di legge i prelievi effettuati a Trani, presso il molo a destra sulla spiaggia Matinelle; a Margherita di Savoia, nella Riserva Naturale della Salina, alla foce del torrente Carmosina e sulla spiaggia presso il lungomare Cristoforo Colombo; a Bisceglie, in località Salsello sulla spiaggia del lungomare incrocio Mauro Dell’Olio e a Barletta, presso la spiaggia libera della litoranea di Ponente.

Nella provincia di Bari, tutti e quattro punti campionati risultano entro i limiti di legge: a Molfetta, Torre Calderina, a Monopoli, spiaggia Cala Porto Rosso, a Polignano a Mare, spiaggia Lama Monachile e a Bari spiaggia sinistra Lama Balice.

Su cinque punti monitorati in provincia di Brindisi, tre sono risultati entro i limiti, a Ostuni, in località Torre San Leonardo spiaggia del Pilone; a Fasano, spiaggia lido Savelletri; e a Brindisi, in località Giancola, sulla spiaggia della Provincia. È risultata inquinata la foce del Canale Reale di Torre Guaceto a Carovigno e fortemente inquinata quella del canale contrada Posticeddu sul Litorale Apani di Brindisi.

Sono stati sei i punti campionati in provincia di Lecce, di cui solo uno è risultato fortemente inquinato: canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo. Sono entro i limiti di legge, invece, i campionamenti effettuati a: Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, sulla spiaggia libera; a Nardò, Santa Caterina/Santa Maria, presso punta dell’Aspide; a Gallipoli, Porto Gaio, presso lo scarico del depuratore; a Otranto, Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare; e a Vernole, presso la Riserva Naturale Le Cesine-Vernole.

Infine, sono cinque i punti monitorati in provincia di Taranto. L’unico risultato inquinato è a Palagiano, presso la spiaggia Pino di Lenne, sulla foce del fiume Lenne. Entro i limiti di legge i punti campionati a Manduria, alla foce del torrente Borraco; a Maruggio, Campomarino di Maruggio, presso la spiaggia della Commenda; a Taranto, presso la spiaggia limitrofa alla foce del fiume Ostone; e a Pulsano, presso la spiaggia libera Montedarena.

Permangono, inoltre, le criticità sull’obbligo da parte dei comuni di installare la cartellonistica informativa. Tali indicazioni hanno la funzione di informare i cittadini sulla classe di qualità del mare e sui dati delle ultime analisi. Nei ventinove punti monitorati, solo ad Otranto, presso Baia di Otranto, sulla spiaggia di Madonna dell’Altomare, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello. Mentre in due casi, alla foce del Torrente Carmosina e del Canale Reale, punti non campionati dalle autorità competenti, non era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.

Focus regionale sulla depurazione

Sono 185gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da Acquedotto Pugliese e 4 gestiti direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).

La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti finali nella nostra regione. Questo comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è costituito da corpi idrici superficiali, il 75% è costituito da lame e altri corsi d’acqua effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. In ragione di tali peculiarità territoriali, per la metà dei depuratori, il Piano di Tutela delle Acque in corso di aggiornamento prescrive che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle acque reflue.

Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 3 (Lesina Marina, Manduria Vecchio e Casamassima Vecchio, quest’ultimo di prossima dismissione)

Dal monitoraggio effettuato dall’Arpa Puglia nel 2018 (2.433 controlli) emerge che sono 43 gli impianti di depurazione che nel 2018 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: 11 avevano lavori in corso tali da rendere plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Bitonto, Corato, Molfetta, Santeramo in Colle, Andria, Bisceglie, Cerignola, Lucera A, Galatone e Faggiano). Dei restanti 32: su 10 sono stati già programmati interventi di adeguamento/potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione (Gioia del Colle, Mola di Bari, San Ferdinando di Puglia, Ascoli Satriano 1 e 2, Mattinata, Monte Sant’Angelo , San Severo, Volturino, San Cesario di Lecce); su 2 è prevista la dismissione (Casamassima Vecchio, Manduria Vecchio); per i restanti 20 (Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monte Sant’Angelo A, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici, Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Stornarella, Vico del Gargano e Copertino, Trani) si provvederà con la manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di adeguamento e/o potenziamento. Nel caso di Ordona e Trani, i fuori limite sono riconducili ad una fase di avvio all’esercizio di nuove opere realizzate nell’ambito di interventi conclusi a fine 2017.

Tra i fattori che possono inficiare il processo depurativo degli impianti ci sono anche gli scarichi anomali (arrivi impropri di acque meteoriche, di vegetazione e di natura lattiero-casearia).

Sono 44 gli impianti di depurazione soggetti a scarichi anomali: gli impianti maggiormente interessati dal fenomeno sono Carovigno (8 segnalazioni), Andria (7 segnalazioni), San Ferdinando e Cerignola (6 segnalazioni), Oria (5 segnalazioni), Gioia del Colle, Barletta, Bitonto e San Severo (4 segnalazioni).

Nel settore depurazione, l’attuale programmazione prevede196 interventi infrastrutturali volti al miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti finali. Di questi, 42 risultano ultimati, 23 in esecuzione e 131 in fase di progettazione.

L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale miglioramento dell’efficienza dei depuratori sta comportando un progressivo incremento della produzione dei fanghi di depurazione, che ha subito un forte trend di crescita tra il 2012 (circa 192.000 tonnellate di fango tal quale prodotto) e il 2018 (circa 218.200 tonnellate di fango tal quale prodotto).

Nel 2018, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: il 16% direttamente in agricoltura, il 47% in impianti di compostaggio fuori Regione, il 5% in impianti di compostaggio all’interno del territorio pugliese e il 32% in discarica. In base alle ultime stime, a regime, la produzione di fanghi dovrebbe attestarsi su un valore di circa 380.000 tonnellate/anno. La progressiva riduzione delle superfici disponibili al riutilizzo in agricoltura e la ridotta disponibilità degli impianti di compostaggio regionali ad accettare il fango prodotto dai depuratori, ha indotto Acquedotto Pugliese (dal 2014 in poi) a portare il fango fuori Regione e in discarica.

Nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha adottato una strategia volta a ridurre la produzione, sostenere il recupero (in particolare il riuso agronomico) e ridurre lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione. In linea con il primo dei suddetti obiettivi, nell’ambito della programmazione in essere, è stato approvato un intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura di 60 stazioni di disidratazione meccanica, attraverso il quale il Gestore ha stimato di poter ottenere una riduzione fino al 30% del fango da conferire al recapito finale.

Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate ad incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n.32 interventi sugli impianti di: Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Trani, Bisceglie, Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San Donaci, Gravina di Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo-Terlizzi, Palagiano, Massafra, Sternatia-Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano.

In Puglia, nel 2018, sono n. 9 impianti (Acquaviva delle Fonti, Casarano, Corsano, Gallipoli, Ostuni, Fasano, Noci, San Pancrazio Salentino e Trinitapoli) che restituiscono un refluo idoneo al riutilizzo. Nello specifico, è stata riutilizzata l’acqua affinata presso gli impianti di Corsano (volume riutilizzato 2018 168.005 mc/anno), Gallipoli (volume riutilizzato 2018 104.757 mc/anno), Ostuni (volume riutilizzato 2018 36.366 mc/anno), e Fasano. Il Lago Milecchia viene alimentato con le acque affinate a Noci), mentre il sistema integrato di affinamento e riuso di Acquaviva delle Fonti è partito a maggio 2017. A S. Pancrazio Salentino e a Trinitapoli, l’acqua, seppur affinata, non viene ancora distribuita in attesa dell’esecuzione dei lavori sulla rete irrigua, di competenza dei Consorzi di bonifica.

Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), 21 risultano conformi e sono in corso le procedure per l’esclusione dall’infrazione. Per i restanti 6, che ad oggi non sono ancora conformi o perché sottodimensionati o per superamento dei limiti allo scarico (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Castrignano del Capo, San Severo e Volturino), sono previsti ovvero sono in corso interventi di adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva 91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria e Bari nel 2020; Castrignano del Capo nel 2021; Volturino nel 2022; Ascoli Satriano e San Severo nel 2023.

Con riferimento alla precedente procedura n.2004/2034, i n. 3 agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Allo stato attuale si prevede che le criticità relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico generato, saranno risolte entro il 2019, mentre per l’agglomerato di Taviano, a seguito del dissequestro delle aree di cantiere intervenuto in data 27.06.2018, sono corso le attività per il completamento della rete fognaria.

Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il non corretto smaltimento degli oli esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Puglia, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 8.560 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi - Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”. 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

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VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

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3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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