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Ultimo giorno di Goletta Verde in Puglia: i risultati dei campioni d'acqua delle coste pugliesi

Tutti e 29 i campioni prelevati risultano entro i limiti di legge, ma nel 2020 sono 33 i depuratori che presentano criticità per la Direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane. 

BARI - 29 i punti monitorati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, dal  12 al 15 luglio, lungo le coste della Puglia, 5 foci di fiumi e 24 punti a mare. Tutti i punti monitorati sono risultati entro i limiti di legge. Resta però alta l’attenzione sulla depurazione delle acque reflue infatti dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2059/2014 ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), a seguito di verifiche, la Commissione Europea ha confermato la non conformità per 14 agglomerati, oggetto della Causa C668/2019 per un totale di 1.257.260 abitanti equivalenti interessati. A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 che interessano 362.681 AE. Sono 3 gli agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (C565/2010): Casamassima, Porto Cesareo e Taviano.In totale gli agglomerati pugliesi sotto procedura d’infrazione sono 25 per un totale di 1.725.347 abitanti equivalenti.

 

Ne hanno parlato questa mattina, durante la conferenza stampaRuggero Ronzulli, Presidente di Legambiente Puglia, Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente, Cristiana Biondo, Portavoce di Goletta Verde, Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Infrastrutture, Risorse idriche e Tutela delle acque, Vincenzo Campanaro, Direttore scientifico Arpa Puglia, Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, CPAlessandro Ducci, capitano di vascello - Direttore Marittima di Bari e Marco Paolilli, responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud.

 

Anche quest'anno Goletta Verde si avvale del sostegno dei suoi partner principali: CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner è LaNuova Ecologia.

 

GLI OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO DI GOLETTA VERDE

 

I monitoraggi lungo le coste che Goletta Verde effettua da anni non vogliono sostituire i dati ufficiali, ma vanno ad integrare il lavoro svolto dalle autorità competenti. I dati di Arpa sono gli unici che determinano la balneabilità di un tratto di costa a seguito di ripetute analisi nel periodo estivo. Le analisi di Goletta Verde hanno invece un altro obiettivo: andare ad individuare le criticità dovute ad una cattiva depurazione dei reflui in specifici punti, come foci, canali e corsi d’acqua che sono il principale veicolo con cui l’inquinamento generato da insufficiente depurazione arriva in mare. 

 

Le analisi sono state eseguite da laboratori individuati sul territorio pugliese. La presenza di batteri di origine fecale (enterococchi intestinali ed escherichia coli) è un marker specifico di inquinamento dovuto da scarsa o assente depurazione.

 

TUTTI I DATI NEL DETTAGLIO DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI 

Tutti i 29 punti campionati sono risultati entro i limiti di legge.

In provincia di Foggia sono 3 i punti monitorati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde: la spiaggia libera La Calenella in località Baia Monte Pucci a Peschici, la spiaggia libera di Torre Mileto a San Nicandro Garganico e la spiaggia di fronte Castello a Manfredonia.

La foce del Torrente Carmosina nella Riserva Naturale di Salina e  la foce del fiume Ofanto a Margherita di Savoia, la spiaggia libera sulla Litoranea di Ponente a Barletta, la Colonna in Località Monastero e la spiaggia Verde a Trani e Ponte lama a Bisceglie sono i punti monitorati in provincia di BAT.

4 i punti monitorati in provincia di Bari: la spiaggia Riserva Torre Calderina a Molfetta, il canale Lamasinata a Bari, la spiaggia Lama Monachile a Polignano a Mare e la spiaggia Cala Porto Rosso.

In provincia di Brindisi sono stati monitorati la spiaggia libera in località Torre Canne a Fasano, la Spiaggia del Pilone a Torre San Leonardo a Ostuni, la Spiaggia presso la foce del Canale Reale in località Torre Guaceto a Carovigno, la spiaggia presso la foce del canale in contrada Posticeddu sul Litorale Apani e la spiaggia della Provincia di Giancola a Brindisi. 

In provincia di Lecce sono stati 6 i punti campionati. La spiaggia libera nella Riserva Naturale Le Cesine  Vernole, la spiaggia Madonna Alto Mare a Otranto, il canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo, il mare presso scarico depuratore di Porto Gaio a Gallipoli, il Mare Punta presso Punta dell'Aspide al confine tra Santa Caterina e Santa Maria a Nardò e la spiaggia libera Le Dune a Porto Cesareo.

Nella provincia di Taranto sono stati monitorati la foce del Torrente Borracco in località Torre Borracco a Manduria, la spiaggia della Commenda a Campo Marino di Maruggio, la spiaggia presso la foce del Fiume Ostone a Taranto ,  foce del fiume Lenne e la spiaggia Chiatona a Palagiano.

Quest’anno nelle attività di monitoraggio al gruppo di volontari di Legambiente Puglia si sono uniti anche i ragazzi e ragazze dell’AIAT - Associazione Ingegneri per l’Ambiente e Territorio.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti dalla Puglia, ma non dobbiamo abbassare la guardia - dichiara Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Puglia - Se è vero che la Puglia ha fatto grandi passi avanti nel settore della depurazione, è altrettanto vero che ci sono ancora 14 agglomerati urbani in Puglia sotto infrazione per una non conformità alle direttive europee. Così come si parla di economia circolare ma ancora tantissima acqua viene scaricata in mare invece di essere riutilizzata in agricoltura, facendo fronte alla siccità che sta mettendo in ginocchio interi comparti economici. Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2020, inoltre, emerge che sono 33 i depuratori che nel 2020 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane”.

 

INFORMAZIONE AI CITTADINI E CITTADINE SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE

Tutti i 24 punti monitorati risultano balneabili con qualità delle acque eccellenti secondo il portale acque (un'applicazione realizzata dal Ministero della Salute che offre informazioni aggiornate sullo stato di balneazione di tutte le coste italiane). La foce del Carmosina a Riserva Naturale di Salina (BAT), quella  dell'Ofanto a Margherita di Savoia (BAT), la spiaggia al Canale Reale a Torre Guaceto (BR) e il mare presso scarico depuratore a Porto Gaio a Gallipoli (LE) non sono campionati  risultando acque abbandonate.

In nessuno dei 29 punti monitorati è presente il cartello di divieto di balneazione e solo in 3 punti sono stati trovati i cartelli di qualità dell'acqua, obbligatori per legge ormai da diversi anni.

 

Anche quest’anno il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati è main partner della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale: lo scorso anno in Puglia il Consorzio ha recuperato 7.758 tonnellate di questo rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente, di cui 3.211 tonnellate solo nella provincia di Bari. L’olio usato - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio di un’auto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscine olimpiche. Ma l'olio usato è anche un’importante risorsa perché grazie alla filiera del Consorzio, può essere rigenerato tornando a nuova vita in un’ottica di economia circolare: il 98,8% dell’olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. Un dato che fa dell’Italia il Paese leader in Europa. “Il CONOU in quasi 40 anni di attività, ha raccolto circa 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante usato che se fossero state disperse in acqua avrebbero inquinato una superficie pari a due volte il Mar Mediterraneo. Partendo da questa conoscenza e coscienza, il CONOU è da sempre impegnato a raccogliere fino all’ultima goccia di olio usato, perché rispettare l’ambiente significa prima di tutto rispettare noi stessi. Economia Circolare, salvaguardia ambientale, rispetto sociale: questa è la formula vincente che ha permesso al CONOU di essere leader in Europa per la gestione degli oli minerali usati” ha commentato Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud.

 

FOCUS SULLA DEPURAZIONE PUGLIA 2021

Sono 185 gli impianti di depurazione in esercizio a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da Acquedotto Pugliese e 4 direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
La scarsa disponibilità idrica superficiale naturale condiziona fortemente la tipologia dei recapiti finali nella nostra Regione. Ciò comporta che solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è costituito da corpi idrici superficiali, il 75% da lame e altri corsi d’acqua effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 16% recapita a mare. Per tali peculiarità territoriali, l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Delibera della Giunta Regionale 1333/2019, prescrive per metà degli impianti che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle acque reflue.
Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 2 (Lesina Marina e Manduria Vecchio), per i quali i procedimenti ambientali per la dismissione dello scarico contra legem sono rispettivamente concluso ed in itinere.

Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2020 (2.222 controlli, su 176 impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 AE), emerge che sono 33 i depuratori che nel 2020 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi: n.3 sono stati interessati da lavori in corso che hanno reso plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Ovest, Corato e Monte Sant’Angelo B); su n. 9 sono stati programmati interventi di adeguamento/potenziamento da avviare tra il 2020 ed il 2023 (Bari Est, Cagnano Varano, Collepasso, Gioia del Colle, Monte Sant’Angelo A, Orsara di Puglia, San Severo, Serracapriola e Volturino); su n.2 sono stati programmati interventi di adeguamento/potenziamento post 2023 (Roseto Valfortore e San Marco la Catola); su n.1 è prevista la dismissione (Manduria Vecchio); per i restanti n.18 si procederà al miglioramento della gestione con interventi di manutenzione straordinaria (Altamura, Apricena, Bisceglie, Bitonto, Candela, Carapelle, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Gravina in Puglia, Lesina, Lucera A, Molfetta, Ordona, Ruvo di Puglia, Sannicandro Garganico e San Paolo di Civitate). 

Invece dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2059/2014 ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), a seguito di verifiche, la Commissione Europea ha confermato la non conformità per 14 agglomerati, oggetto della Causa C668/2019 per un totale di 1.257.260 AE interessati. Le motivazioni sono ascrivibili al sottodimensionamento, all’ inadeguatezza per vetustà delle opere ovvero alla presenza di superamenti dei limiti allo scarico. Nei primi due casi (sottodimensionamento e/o vetustà) sono in corso interventi strutturali di adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva 91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Bari e Corato nel 2021, San Ferdinando di Puglia nel 2022, Carlantino, Castrignano del Capo, Montemesola e San Severo nel 2023, Volturino e Ascoli Satriano nel 2024, Bovino nel 2026 (1.073.002 AE totali interessati). A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 (Cerignola, Faggiano, Manduria, Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia, Palagiano e Serracapriola) che interessano 362.681 AE. In merito ad essi, la Regione Puglia ha indicato al Ministero la conformità di n. 6 agglomerati (Faggiano, Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia, Palagiano e Serracapriola), la conformità strutturale raggiunta nel 2020 dell’agglomerato di Cerignola ed in ultimo il raggiungimento della conformità dell’agglomerato di Manduria entro il 2023. Sono 4 le procedure di infrazione ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), 3 delle quali riguardano anche la Puglia. Con riferimento alla procedura n. 2034/2004, i 3 agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (C565/2010) sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano.
Le criticità relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico generato, sono state risolte nel 2019 anche se l’impianto di depurazione di Porto Cesareo non è ancora entrato in esercizio. La conformità di Casamassima è prevista per il 2023, mentre quella di Porto Cesareo per il 2026. Infine, per l’agglomerato di Taviano sono in corso attività per il completamento della rete fognaria che dovrebbero concludersi entro il 2024, garantendone la conformità

“Anche la Puglia fa parte delle regioni che hanno causato le procedure di infrazione all’Italia da parte dell’Unione Europea - dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente - due delle quali si sono trasformate in multe che stiamo già pagando e che ammontano a 60 milioni di euro all’anno: una cifra che si potrebbe utilizzare molto più utilmente aprendo cantieri e creando nuovi posti di lavoro per il ciclo integrato delle acque. Il corretto trattamento dei reflui fognari è un passaggio fondamentale per assicurare la salute dei cittadini e la protezione dell’ambiente e per non danneggiare l’economia turistica, in Puglia come nel resto del Paese. È arrivato il momento di sanare, una volta per tutte, questa ferita sanguinante sulle coste del nostro Paese, utilizzando anche le risorse economiche previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”.

 

Nel settore depurazione, l’attuale programmazione PdI 2020-2023 prevede n.264 interventi infrastrutturali, volti al miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti finali. Dal rapporto di monitoraggio aggiornato al 31.12.2020, si evince che:  N.40 risultano ultimati, 42 in esecuzione e 182 in fase di progettazione.

“Il Focus Depurazione condiviso con Legambiente per la campagna Goletta Verde 2021 scatta una fotografia di un’altra Puglia rispetto solo a pochi anni fa. - ha affermato Raffaele Piemontese - assessore al Bilancio, Infrastrutture e Tutela delle Acque della Regione Puglia - La Regione, in sinergia con l’Autorità Idrica Pugliese e l’Acquedotto Pugliese, sta marciando a tappe serrate verso l’obiettivo di chiusura definitiva del ciclo della depurazione delle acque con l’annullamento delle infrazioni comunitarie, attraverso il finanziamento e la realizzazione di oltre 160 interventi di potenziamento e adeguamento delle reti e dei presidi di depurazione, con investimenti per circa 700 milioni di euro. Abbiamo migliorato la qualità degli scarichi e della salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici: un obiettivo che, in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque, ha puntato a garantire la sostenibilità ambientale del sistema idrico pugliese e situazioni igienico-sanitarie ottimali per tutti i pugliesi. Il riflesso positivo è evidente sulla principale risorsa legata all’economia blu: il mare per cui la Puglia è, quest’anno, al primo posto in Italia tra le regioni costiere per qualità delle acque di balneazione, risultate “eccellenti” nel 99,8% del numero totale dei punti controllati”.

Sono molteplici i temi e le problematiche che vedono coinvolta Arpa Puglia sul territorio regionale. Particolare attenzione è stata posta, anche quest’anno, all’ambiente marino-costiero, non solo garantendo specifici sistemi di monitoraggio, tra cui quello delle acque di balneazione, ma anche rafforzando gli approfondimenti scientifici sul consumo di suolo costiero. Importante è anche l’attenzione sui depuratori di reflui urbani, complessivamente 184 in Puglia, con circa 2500 controlli eseguiti nel 2020, con grande sforzo da parte dei Dipartimenti Provinciali e delle strutture laboratoristiche dell’Agenzia.

“Si conferma l’impegno e la linea voluta fortemente dalla Direzione strategica di Arpa Puglia sui temi del mare e sulla qualità delle acque in generale in Puglia - sottolinea Vincenzo Campanaro, direttore scientifico di Arpa Puglia - Questa visione plasticamente concentrata nella sede del Centro Regionale Mare di Bari, si concretizza non solo per l’impegno e la qualità tecnico scientifica delle attività, ma anche per la strategia istituzionale che vede coinvolto in maniera sinergica ed operativa la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, l’Università, i Centri di Ricerca e le associazioni ambientaliste, tutti impegnati nella difesa e nella tutela di un capitale naturale fondamentale per la Puglia: il mare”.

LA PRODUZIONE E GESTIONE DEI FANGHI 

 

L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale miglioramento dell’efficienza dei depuratori ha comportato la necessità di un miglioramento della gestione dei fanghi prodotti negli impianti di trattamento dei reflui urbani, compatibile con le strategie regionali in tema di gestione dei rifiuti. Nel 2020, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: per il’91% in impianti di compostaggio fuori Regione, a fronte del 81% dei fanghi recuperati nel 2019 e per il 9% in discarica. Non sono stati conferiti fanghi direttamente in agricoltura.

 

IL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA

 

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate a incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, finanziando n. 12 interventi con le risorse del POR Puglia 2014 - 2020 az. 6.4.3 (comuni di Carovigno, San Pancrazio Salentino, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Fasano, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Barletta, Castellaneta, Castellana Grotte, Santa Cesarea Terme, Tricase, Castro, Castrignano del Capo e Trani) e n. 19 interventi con le risorse FSC 2014 - 2020 (comuni di Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta, Corsano, Ugento, San Donaci, Gravina in Puglia, Martina Franca, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, Palagiano, Massafra, Sternatia e Zollino, Manfredonia, Margherita di Savoia e Taurisano). Nel 2020 però sono solo quattro gli impianti di affinamento che hanno conferito acqua per usi irrigui in agricoltura Ostuni, Gallipoli e Corsano , a cui si aggiunge l’impianto di Fasano che non è gestito da Acquedotto Pugliese.

 

ECCO LA TABELLA RELATIVA AI RISULTATI DEI MONITORAGGI DI GOLETTA VERDE 2021 SULLE COSTE PUGLIESI

 

Comune

Prov.

Località

Punto

Giudizio

Peschici

FG

Baia Monte Pucci

Spiaggia Libera La Calenella

Entro i limiti

San Nicandro Garganico

FG

Torre Mileto

Spiaggia libera - Torre mileto

Entro i limiti

Manfredonia

FG

Spiaggia Castello Manfredonia

Spiaggia fronte Castello

Entro i limiti

Margherita di Savoia

BAT

Riserva Naturale di Salina

Foce del Torrente Carmosina

Entro i limiti

Margherita di Savoia

BAT

Margherita di Savoia

Foce del fiume Ofanto

Entro i limiti

Barletta

BAT

Litoranea di Ponente

Spiaggia Libera

Entro i limiti

Trani

BAT

Monastero

Colonna

Entro i limiti

Trani

BAT

spiaggia verde

lato Trani

Entro i limiti

Bisceglie

BAT

Bisceglie

Ponte lama

Entro i limiti

Molfetta

BA

Torre Calderina

Spiaggia Riserva - Torre Calderina

Entro i limiti

Bari

BA

Bari

Canale Lamasinata

Entro i limiti

Polignano a Mare

BA

Polignano a Mare

Spiaggia Lama Monachile

Entro i limiti

Monopoli

BA

Monopoli

Spiaggia Cala Porto Rosso

Entro i limiti

Fasano

BR

Torre Canne

Spiaggia libera

Entro i limiti

Ostuni

BR

Torre San Leonardo

Spiaggia del Pilone

Entro i limiti

Carovigno

BR

Torre Guaceto

Spiaggia presso la Foce Canale Reale

Entro i limiti

Brindisi

BR

Litorale Apani

Spiaggia Foce canale c/da Posticeddu

Entro i limiti

Brindisi

BR

Giancola

Spiaggia della Provincia

Entro i limiti

Vernole

LE

Riserva Naturale Le Cesine - Vernole

Spiaggia libera su SP 366 km 9

Entro i limiti

Otranto

LE

Baia Otranto

Spiaggia Madonna Alto Mare

Entro i limiti

Castrignano del Capo

LE

Marina di Leuca

Canale di scarico

Entro i limiti

Gallipoli

LE

Porto Gaio

Mare presso scarico depuratore

Entro i limiti

Nardò

LE

Santa Caterina/Santa Maria

Mare Punta c/o Punta dell'Aspide

Entro i limiti

Porto Cesareo

LE

Le Dune

Spiaggia Libera Le Dune

Entro i limiti

Manduria

TA

Torre Borracco

Foce del Torrente Borracco

Entro i limiti

Maruggio

TA

Campo Marino di Maruggio

Spiaggia della Commenda

Entro i limiti

Taranto

TA

Foce Fiume Ostone

Spiaggia presso la foce del Fiume Ostone

Entro i limiti

Palagiano

TA

Foce Pino di Lenne

Foce fiume Lenne

Entro i limiti

Palagiano

TA

Spiaggia

Spiaggia Chiatona

Entro i limiti

 

LEGENDA

 

I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. 

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo. Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

 INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500 UFC/100ml.

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >1000 UFC/100ml.

 

 

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

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RELATORE il dott. Antonello Soro;

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Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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