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PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il commento di Italia Nostra-Puglia, Legambiente Puglia e WWF Puglia. Serve una politica regionale più incisiva e decisionale con obiettivi legislativi definiti per introdurre al 2030 la tariffazione puntuale in tutti i Comuni.

BARI - Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) costituisce il documento di pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti e rientra nei piani e programmi che hanno impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulla vita di ogni cittadino pugliese. E per tale ragione è fondamentale che tale piano sia largamente condiviso e discusso con i territori prima di essere approvato, come previsto dalla legge, dal Consiglio Regionale della Puglia. Il testo unico ambientale pone l’accento sulla riduzione della produzione di rifiuti organici e degli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, sulla promozione del riciclaggio di alta qualità, sull’obbligo di realizzazione della raccolta differenziata al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica.

Da ricordare, inoltre, che nell’aprile 2018 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto sull’economia circolare, un importante passo avanti che accelera la transizione verso l’economia circolare in Europa.  L’accordo prevede il 65% di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 2035, con target intermedi del 55% al 2025 e 60% al 2030. Per gli imballaggi, invece, si prevedono target del 65% al 2025 e del 70% al 2030. Per le discariche il target è fissato al 10% entro il 2035. In linea con gli obiettivi Onu per lo Sviluppo sostenibile, nel pacchetto è previsto anche che vi sia un dimezzamento entro il 2030 degli sprechi alimentari lungo la catena di produzione, distribuzione e consumo, con obiettivi di riduzione obbligatori che saranno fissati nel 2023.

Grazie a una rete in continua crescita di amministrazioni e cittadini attenti all’ambiente, in Puglia la media percentuale regionale di raccolta differenziata nel 2020 è stabile al 54,68%, mentre nei primi mesi del 2021 si attesta al 58,34%. Sono 113 i Comuni Ricicloni, coloro i quali hanno raggiunto o superato l’obiettivo di legge del 65 % svolgendo correttamente la Raccolta Differenziata, che però sono solo il 44% del totale. Questo ci deve far riflettere come la sfida generale si fa ancora più ardua e l’uscita dall’economia lineare è ancora tutta in salita.

“Il passaggio da un’economia di tipo lineare ad una di tipo circolare è possibile solo grazie alla diffusione delle azioni messe in campo dalle amministrazioni virtuose e dai Sindaci che pongono maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti dai loro cittadini. – sostengono Italia Nostra-Puglia, Legambiente Puglia e WWF Puglia - Bisogna dare una risposta concreta attraverso un incisivo intervento regionale che applichi l’obbligo della tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale, in nome del principio “chi inquina paga”. Oppure penalizzando economicamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti. Per uscire insieme da questo stallo “lineare” è fondamentale far cadere i campanilismi e le barricate ideologiche e attraverso la partecipazione (legge regionale sulla partecipazione n.28/2017). Il modello di comportamento usato sino ad oggi non ha portato i suoi frutti e le conseguenze ancora una volta le stanno pagando i cittadini che, nonostante il raggiungimento del 65% di RD, invece di vedere diminuire le proprie tasse continuano a pagare il prezzo del non scelte politiche”. 

Su questi aspetti fondamentali le tre associazioni ambientaliste più rappresentative nella Regione Puglia, Italia Nostra-Puglia, Legambiente Puglia e WWF Puglia oltre a chiedere una politica regionale più incisiva e decisionale, basano le osservazioni congiunte sul "Piano Regionale dei Rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano bonifiche aree inquinate. Conclusione procedura di VAS con aggiornamento di Piano alle osservazioni pervenute ed alla recente normativa eurounitaria e nazionale".

 

In sintesi gli aspetti critici dell’attuale proposta di Piano Regionale dei Rifiuti, soprattutto in seguito all’accoglimento delle osservazioni in VAS, sono:

Ø    La mancanza di step e obiettivi legislativi chiari e precisi, che portino entro il 2030 alla raccolta differenziata spinta e alla tariffazione puntuale in tutti i Comuni della Regione. Il Servizio di raccolta stradale può essere previsto in una fase transitoria, ma non come opzione di scelta perenne. Altrimenti lo scenario a regime del 2025 sia in termini percentuali che in produzione pro capite può divenire mera illusione o pronostico irrealizzabile.

Ø    La trasformazione della Regione Puglia in un grande inceneritore, in quanto l’iniziale previsione, in linea con il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” (GU n.129 del 31-5-2021)), nello sviluppo del mercato del CSS End of Waste, èstata cassata accogliendo l’osservazione di un privato e così variando il Piano per la conservazione della esclusiva produzione di CSS. Per inciso, il CSSc presenta minori quantitativi di zolfo e polveri sottili e, quindi, sicuramente meno inquinante del CSS tradizionale. L’applicazione di tecnologie innovative e/o migliorative andrebbero implementate come base per un sistema in continua evoluzione, mentre il contrario non rispetta il pubblico interesse e non tutela la salute dei cittadini. Si ricorda che la termovalorizzazione è al fondo della piramide dell’economia circolare tant’è che non sono previsti incentivi e finanziamenti. Come Transizione ecologica e il PNRR vanno in direzione contraria a tale ipotesi di smaltimento/trattamento dei rifiuti.

Ø    Nello scenario di produzione e di trattamento delle frazioni della raccolta differenziata, condividendo l’importanza dell’impiantistica, fondamentale per il corretto trattamento delle frazioni differenziate, si sottolinea come la creazione di un solo impianto aggiuntivo non consentirebbe il soddisfacimento al 2025 della necessità complessiva. Bisogna infrastrutturare tutta la Puglia con impianti di riciclo e riuso (senza aprire nuove discariche, termovalorizzatori o impianti di TMB - trattamento meccanico biologico), perché per tendere all’opzione “rifiuti zero” a smaltimento, occorre realizzare tanti impianti industriali con cui recuperare materia. Ogni provincia deve essere autosufficiente con produzione di biometano e compost di qualità, impianti per riciclare tutti i rifiuti da cui estrarre risorse, come le apparecchiature elettriche ed elettroniche (per recuperare ad esempio le terre rare), i pannolini usa e getta, le terre da spazzamento. Devono moltiplicarsi i centri di riuso (coinvolgendo anche le persone più fragili) e occorre garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, che finiscono in gran parte all’estero, e il riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita e degli impianti eolici dismessi.

Ø    Allo stesso modo tenendo conto della previsione della riattivazione di discariche poste sotto sequestro o attualmente chiuse, è fondamentale prevedere, già nel piano allegato di bonifiche, un piano di intervento, messa in sicurezza, monitoraggio ante, durante e post di questi siti (vedi Conversano, Trani e Corigliano d’Otranto). Se si chiede ad un territorio un “sacrificio” questo deve essere ben delineato nei modi e nei tempi e soprattutto nella tipologia del rifiuto da ospitare.  Anche perché lasciare ai Comuni la presentazione di un progetto, è deleterio per il territorio visti i risultati in questi anni. Inoltre se si vuole riattivare in parte tali discariche deve essere ben specificata la tipologia di rifiuti da destinare, privilegiando inerti, ma soprattutto NON autorizzando in tali discariche l’accoglimento di rifiuti di altre Regioni, come accaduto di recente con la Regione Lazio.

Ø    La proposta di Piano prevede anche i Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Questo però ha un deficit di fondo perchéper la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, tra le componenti ambientali considerate ai fini di minimizzare l’impatto negativo manca la componente “salute umana” che è uno dei capisaldi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che non può essere derubricata ad una generica – tutela della popolazione – con riferimenti di larga massima alla qualità dell’aria ed al relativo PRQA ed alla tutela dalle molestie olfattive, oppure all’inquinamento acustico e luminoso. Una lacuna del Piano che potrebbe permettere la realizzazione di impianti di coincenerimento e/o di termovalorizzazione in ambienti industriali o pseudoindustriali (insediamenti industriali/commerciali come già accade nella zona ASI Bari/Modugno) che prescinderebbe dal reale contesto insediativo del territorio interessato con le immaginabili ricadute negative in termini socio/sanitari/economici. Tale criticità deve essere valutata considerando che il Piano dei rifiuti estende la casistica evidenziata anche all’ampliamento e/o potenziamento degli impianti esistenti. Non è ben chiaro in quale categoria debba essere collocato un impianto che chieda di implementare la quantità di rifiuto da trattare ancorché non vengano modificate le attività di gestione, di trattamento e non ci siano ampliamenti aerali con consumo del suolo.   

Ø    Ed ancora, circa gli strumenti di pianificazione vigenti e l’uso del suolo, nella definizione delle aree agricole di pregio, si potrebbe fare riferimento, almeno per gli impianti di incenerimento/coincenerimento, agli studi che la Regione ha già effettuato, con elaborazione cartografica di dettaglio, per l’emanazione del RR del 30.12.2010 di recepimento del D.M. per le aree non idonee all’installazione di impianti FER.

Ø    Continuando si fa notare e sottolinea che nelle osservazioni alla VAS - Relativamente all’osservazione di Confindustria, è stata di colpo modificata l’area buffer di 500 mt per i siti della rete Natura 2000, portandola a 100 mt facendo riferimento a quanto previsto dal PPTR.Per questo tipo di norme vale il principio “Lex specialis derogat legi generali” che trovano applicazione in luogo della norma più generale in quanto proposte a regolare quella particolare circostanza.  Cioè la tutela del patrimonio ambientale relativo alla rete Natura 2000, preminente come pubblico interesse di una collettività più ampia, rispetto all’attività di gestione dei rifiuti, di livello regionale, che implica più fattori di impatto ambientale e, conseguentemente, al loro impatto cumulativo (aumento del traffico anche pesante, rumore, emissioni, polveri, ecc.). Per tale ragione si richiedere di riportare a 500 mt il buffer, per tutelare in modo particolare i siti natura 2000 e le aree protette in Puglia.

Ø    Nella proposta piano di bonifica delle aree inquinatesarebbe opportuno elaborare, ancorché di larga massima, specifici progetti di bonifica che contenessero interventi di studio e previsione circa i più che probabili interventi che si potrebbero rendere necessari a seguito della realizzazione e, soprattutto, di esercizio della nuova impiantistica prevista dal Piano di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all’incremento degli impianti di coincenerimento e/o di termovalorizzazione. Uno scenario di maggior dettaglio conoscitivo consentirebbe una valutazione puntuale relativamente al completamento degli interventi finalizzati alla chiusura per la realizzazione delle “coperture” delle discariche definendo: - i volumi necessari alla sagomatura delle pendenze per il corretto scorrimento delle acque meteoriche; - i materiali da utilizzare per la suddetta sagomatura, così da evitare, o per lo meno da palesare, fenomeni di sopralzo/ampliamento dei volumi di discarica. Pertanto è importante valutare la differenza tra le quote di progetto e quelle finali di esercizio.

Ø    Per quanto riguarda il Piano dei Fanghi di depurazione del servizio idrico è fondamentale che nel piano ci sia una linea chiara e decisa sulla metodologia prevalente e prioritaria da utilizzare separando nettamente le azioni per i Fanghi Idonei e quelli Non Idonei al riutilizzo. Puntando in modo prevalente sull’massimo riutilizzo di quelli idonei in agricoltura, come ben specificato nel D.lgs. Decreto n. 99/1992, garantendo il massimo controllo nella matrice iniziale del fango e soprattutto nel metodo, tempi, modi e quantità nella fase di stesa.Attraverso un’azione capillare di sensibilizzazione e corretta informazione nei confronti degli agricoltori e cittadini, soprattutto sulla forza del monitoraggio a monte e a valle del trattamento.  Per il massimo riutilizzo, anche in fase di essiccamento, non è possibile prevedere direttamente il trattamento di CSS, ma ugualmente è fondamentale e prioritario l’estrazione delle sostanze organiche importanti e vitali al riutilizzo delle stesse.

Ø    Nella sezione conoscitiva per l’analisi impiantistica viene affermato che vengono considerati come esistenti gli impianti per i quali sono ancora in corso gli iter autorizzativi.Per gli impianti destinati al recupero energetico, a fronte dei tre attualmente autorizzati ed in esercizio, ne sono elencati ulteriori tre: uno per coincenerimento non ancora in esercizio ed altri due da realizzare.Pertanto, nella realtà dei fatti, nel Piano è previsto un incremento, pari quasi al doppio degli impianti di termovalorizzazione confermando il primato della Puglia come regione con il più quantitativo di rifiuto urbano inviato a coincenerimento.       

Considerando il momento storico in cui l’Italia e la Puglia è chiamata a dare il proprio contributo, ci auspichiamo che tali osservazioni possano richiamare l’attenzione della Regione Puglia e pertanto migliorare e rafforzare il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, strumento fondamentale di pianificazione, programmazione e indirizzo per l’intera collettività. E soprattutto che la politica abbia il coraggio di fare scelte incisive e decise in termini di tutela dell’ambiente, dell’uomo e delle comunità in cui viviamo. Come associazioni ambientaliste saremo sempre presenti nel monitorare costantemente che l’ambiente e l’uomo siano sempre al centro delle politiche di programmazione della nostra Regione, auspicando che ulteriori scempi e danni ambientali siano impediti, perché oggi è già troppo tardi per trovare un rimedio.

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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