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Goletta Verde e dei Laghi presentano i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e volontarie di Legambiente nei mari e nei laghi della Puglia

Focus regionale sulla depurazione:

27 i presidi depurativi che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane

Legambiente: “Coste, foci e laghi entro i limiti: una vittoria importante per una delle regioni costiere. Bisogna, però, restare costanti per la realizzazione di tale traguardo e non abbassare la guardia” 

Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi

BARI - Goletta Verde e dei Laghi presentano insieme i risultati delle analisi microbiologiche eseguite sulle acque marine e lacustri in Puglia: tutti entro i limiti di legge i punti campionati dal team di volontarie e volontari di Legambiente in questa stagione 2022, nell’ambito delle due campagne estive che monitorano lo stato di salute di mari e laghi italiani, denunciandone le criticità e promuovendo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Rispettivamente, sono 29 i punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Puglia, 6 foci e 23 punti a mare, e due quelli campionati da Goletta dei Laghi sul Lago di Varano.

Resta però alta l’attenzione sulla depurazione delle acque reflue: infatti sono 27, secondo i dati Arpa Puglia, i presidi depurativi che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Mentre dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2059/2014 ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), a seguito di verifiche, la Commissione Europea ha confermato la non conformità per 14 agglomerati, oggetto della Causa C668/2019 per un totale di 1.257.260 abitanti equivalenti interessati. A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 che interessano 362.681 AE. Sono 3 gli agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (C565/2010): Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Sono per cui 25 in totale gli agglomerati pugliesi sotto procedura d’infrazione.

I dati sono stati resi noti questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati tenutasi nella sede di Legambiente Puglia a Bari. All’incontro hanno partecipato Alice De Marco, Portavoce Goletta Verde; Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia; Anna Grazia Maraschio, Assessore all’Ambiente Regione Puglia; Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia; Vito Colucci, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese; Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud; Giovanni Raggi, Vice Presidente AIPE.

Goletta Verde ha al centro la lotta alla crisi climatica, la promozione delle rinnovabili, a partire dall'eolico offshore, e la tutela della biodiversità. Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque sono invece i temi principali al centro di Goletta dei Laghi.

Partner principali di Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partner La Nuova Ecologia. Per Goletta dei Laghi, partner principali sono CONOU e Novamont, media partner La Nuova Ecologia.A bordo della campagna viaggia anche il progetto europeo LIFE Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti dalla Puglia, ma non dobbiamo abbassare la guardia - dichiara Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Puglia - Se è vero che la Puglia ha fatto grandi passi avanti nel settore della depurazione, è altrettanto vero che ci sono ancora 25 agglomerati urbani in Puglia sotto infrazione per una non conformità alle direttive europee. Oggi più che mai che siamo in una grave situazione di crisi idrica è incettabile che non si riesca a riutilizzare l’acqua affinata in agricoltura o si continui a portare i fanghi di depurazione in impianti fuori regione, questa non è economia circolare. Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2021, inoltre, emerge che sono 27 i depuratori che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane”.

I dettagli delle analisi microbiologiche su acque marine e lacustri pugliesi

Nel dettaglio, tra l’11 e il 13 luglio scorsi, le volontarie e i volontari di Goletta Verde hanno campionato 29 punti lungo la costa pugliese, sei foci e 23 punti a mare, tutti risultati entro i limiti di legge: tre punti in provincia di Foggia, sei in quella di Barletta-Andria-Trani, quattro in provincia di Bari, cinque nella provincia di Brindisi, sei in quella di Lecce, cinque punti in provincia di Taranto.

“Il monitoraggio di quest’anno premia la costa pugliese: un risultato ascrivibile probabilmente a una buona gestione del comparto pugliese ma anche alla siccità che imperiosa imperversa lungo tutto lo Stivale e che ha portato a secco molti dei già esigui canali della regione – dichiara Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde – Un risultato positivo di questo genere, tuttavia, non deve certo fare abbassare la guardia sullo stato di salute delle acque marine pugliesi, ma anzi spingere a implementare azioni virtuose e investimenti per mantenerlo, e a ricercare sempre una buona performance delle acque di balneazione, a vantaggio di cittadini, turisti e territorio”.

Comune

PV

Località

Punto

GIUDIZIO

Peschici

FG

Baia Monte Pucci

Spiaggia Libera La Calenella

Entro i limiti

San Nicandro Garganico

FG

Torre Mileto

Foce Schiapparo

Entro i limiti

Manfredonia

FG

Foce Candelaro

Foce Candelaro

Entro i limiti

Margherita di Savoia

BAT

Riserva Naturale di Salina

Foce del Torrente Carmosina

Entro i limiti

Margherita di Savoia

BAT

Margherita di Savoia

Foce del fiume Ofanto

Entro i limiti

Barletta

BAT

Litoranea di Ponente

Spiaggia Libera

Entro i limiti

Trani

BAT

monastero

colonna

Entro i limiti

Trani

BAT

spiaggia verde

lato trani

Entro i limiti

Bisceglie

BAT

Bisceglie

ponte lama

Entro i limiti

Molfetta

BA

Torre Calderina

Spiaggia Riserva - Torre Calderina

Entro i limiti

Bari

BA

Bari

Canale Lamasinata

Entro i limiti

Polignano a Mare

BA

Polignano a Mare

Lama Monachile

Entro i limiti

Monopoli

BA

Monopoli

Cala Monaci

Entro i limiti

Fasano

BR

Torre Canne

Spiaggia libera

Entro i limiti

Ostuni

BR

Torre San Leonardo

Spiaggia del Pilone

Entro i limiti

Carovigno

BR

Torre Guaceto

Mare presso la Foce Canale Reale

Entro i limiti

Brindisi

BR

Litorale Apani

Mare presso la Foce del canale c/da Posticeddu

Entro i limiti

Brindisi

BR

Giancola

Spiaggia della Provincia

Entro i limiti

Vernole

LE

Riserva Naturale Le Cesine - Vernole

Spiaggia libera su SP 366 km 9

Entro i limiti

Otranto

LE

Baia Otranto

Spiaggia Madonna Alto Mare

Entro i limiti

Castrignano del capo

LE

Marina di Leuca

Canale di scarico

Entro i limiti

Gallipoli

LE

Porto Gaio

Mare presso scarico depuratore

Entro i limiti

Nardò

LE

Palude del Capitano

Spiaggia del frascone

Entro i limiti

Porto Cesareo

LE

Le Dune

Spiaggia Libera Le Dune

Entro i limiti

Manduria

TA

Torre Borraco

Foce del Torrente Borracco

Entro i limiti

Maruggio

TA

Campo Marino di Maruggio

Spiaggia libera

Entro i limiti

Taranto

TA

Taranto

Spiaggia

Entro i limiti

Taranto

TA

Foce Pino di Lenne

Foce fiume Lenne

Entro i limiti

Palagiano

TA

Spiaggia

spiaggia chiatona

Entro i limiti

NOTA. Nel dettaglio, appena due dei 29 punti monitorati dalla campagna reca il cartello di qualità delle acque di balneazione: Polignano a Mare, presso la spiaggia di Lama Monachile, e la baia di Otranto, presso la spiaggia Madonna Alto Mare.

 

La Goletta dei Laghi ha invece preso in considerazione il Lago di Varano: due i punti campionati sulle sue sponde lo scorso 14 luglio nel Comune di Cagnano Varano (FG), con prelievi eseguiti in località Foce Varano, presso l’inciso, e all’ex Idroscalo Militare “Ivo Monti”, ambedue risultati entro i limiti di legge. 

“Monitorare costantemente lo stato di salute dei bacini lacustri è una delle attività che vogliamo porre sempre più al centro delle azioni di tutela e controllo della regione, dove l’attenzione e la sensibilità con cui il territorio sta rispondendo alla nostra campagna sono indicative di un cambio di approccio – spiega Elisa Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi – Gli esiti positivi delle analisi eseguite sulle acque del Lago di Varano, del resto, confermano questa tendenza. Il Comune di Cagnano Varano è inoltre una delle aree pilota al centro del progetto europeo LIFE Muscles, di cui Legambiente è partner, per contribuire alla riduzione dell’impatto causato dalla dispersione nell’ambiente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di militi”.

Focus Depurazione Puglia 2022

Sono 185 gli impianti di depurazione in esercizio a servizio degli agglomerati pugliesi, di cui 181 gestiti da Acquedotto Pugliese e 4 direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina, Sannicandro Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).

Come indicato nel Piano d’Ambito 2020-2045 (adottato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n.33 del 08/07/2021 e ss.mm.ii.), solo il 7% dei recapiti finali dei depuratori è costituito da corpi idrici superficiali, il 75% da lame e altri corsi d’acqua effimeri/episodici o dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 18% recapita a mare.

Per tali peculiarità territoriali, l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, adottato con DGR 1333/2019, prescrive per metà degli impianti che il trattamento sia spinto fino a rendere possibile il riutilizzo delle acque reflue. Per incentivare le pratiche di riuso delle acque depurate, la Regione Puglia ha anche attivato, sin dal 2016, un avviso a sportello aperto a tutti i Comuni/Consorzi, per consentire di esprimere manifestazioni di interesse indipendentemente dall’originaria previsione di riuso indicata nel PTA. Gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo sono 2 (Lesina Marina e Manduria Vecchio), attualmente in fase di dismissione.

Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2021(2.216 controlli, su n.176 impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 AE), emerge che sono n.27 i presidi depurativi che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane.

Di questi: n.3 sono stati interessati da lavori in corso che hanno reso plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Est, Gioia del Colle e San Severo); su n. 9 sono stati programmati interventi di adeguamento/potenziamento che al 2021 risultano in fase progettuale(Casamassima nuovo, Castellana Grotte, Ascoli Satriano 2, Candela, Deliceto, Foggia 2 Borgo Incoronata, Peschici, Vico del Gargano, Manduria); per i restanti n.15 si procederà al miglioramento della gestione con interventi di manutenzione straordinaria (Bitonto, Gravina in Puglia, Andria, Bisceglie, Trani, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Stornara, Copertino, Galatone, Ugento e Crispiano).

N. 173 dei n. 185 impianti di depurazione, al 31.12.2021, avevano ottenuto un provvedimento di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 152/06. Per i restanti n.12 impianti - n. 5 in prov. di Foggia (Ascoli Satriano 1, Deliceto, Lesina Marina, San Marco La Catola e Volturino), n. 4 in prov. di Bari (Altamura, Corato, Gioia del Colle e Putignano) e n. 3 in prov. di Taranto (Crispiano, Lizzanoe Palagiano) - i procedimenti di autorizzazione sono in itinere ovvero sospesi per parametri non conformi e superamenti di valori limite.

Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n.2059/2014 (Causa C668/19) ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), con sentenza CGUE del 6 ottobre 2021, n. 14 agglomerati sono stati condannati (Andria, Ascoli Satriano, Bari, Bitonto, Bovino, Carlantino, Castrignano del Capo, Corato, Lucera, Molfetta, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo e Volturino).

Le motivazioni sono ascrivibili al sottodimensionamento, all’ inadeguatezza per vetustà delle opere ovvero alla presenza di superamenti dei limiti allo scarico. Nei primi due casi (sottodimensionamento e/o vetustà) sono in corso interventi strutturali di adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire la conformità alla direttiva 91/271/CEE secondo la seguente scansione temporale: Andria nel 2021, Corato nel 2022, Bari, Carlantino, Montemesola, San Ferdinando di Puglia e San Severo nel 2023, Castrignano del Capo nel 2024, Ascoli Satriano, Bovino e Volturino nel 2026.

A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 (Cerignola, Faggiano, Manduria, Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia, Palagiano e Serracapriola). In merito ad essi, la Regione Puglia ha indicato al Ministero la conformità di n.6 agglomerati (Faggiano, Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia, Palagiano e Serracapriola), la conformità strutturale dell’agglomerato di Cerignola ed in ultimo il raggiungimento della conformità dell’agglomerato di Manduria entro il 2024.

Con riferimento alla precedente procedura n.2034/2004, i 3 agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (C565/2010) sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Le criticità relative agli agglomerati di Casamassima e Porto Cesareo, per una quota parte del carico generato, sono state risolte nel 2019 anche se l’impianto di depurazione di Porto Cesareo non è ancora entrato in esercizio. La conformità di Casamassima è prevista per il 2026, mentre quella di Porto Cesareo per il 2027. Infine, per l’agglomerato di Taviano sono in corso attività per il completamento della rete fognaria che dovrebbero concludersi entro il 2024, garantendone la conformità.

Nel settore depurazione, l’attuale programmazione PdI 2020-2023 prevede n.264 interventi infrastrutturali, volti al miglioramento complessivo del comparto depurativo tra adeguamento, potenziamento della capacità di trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti finali. Di questi 264, dal rapporto di monitoraggio aggiornato al 31.12.2021, si evince che N.58 risultano ultimati, 47 in esecuzione e 159 in fase di progettazione.

IL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA

Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate a incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura, incentivando e promuovendo numerosi tavoli tecnici e politici, che hanno previsto il finanziamento e di interventi con le risorse del POR Puglia 2014 - 2020 az. 6.4.3 con le risorse FSC 2014 – 2020. Allo stato attuale, sui n.185 impianti di depurazione in esercizio all’interno dell’ATO Puglia, n. 93 impianti prevedono il raggiungimento dei limiti imposti da DM 185/03. Di questi ultimi, rispettivamente n.68 prevedono limiti allo scarico secondo i parametri imposti da tab.4 dell’All.V alla parte III del d.lgs.152/06 + riuso, ed i restanti n.25 prevedono limiti allo scarico secondo i parametri imposti da tab.1 e/o tab.1/2 dell’All.V alla parte III del d.lgs.152/06 + riuso. In particolar modo, al 31.12.2021, dei n.93 impianti: N. 8 impianti erano già adeguati al DM 185/2003 e riuso già attivo (ID Fasano, Corsano, Ostuni, Gallipoli, Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte, Noci, Trinitapoli);N. 10 impianti erano già adeguati al DM185/2003 ma con riuso non ancora attivo (ID Casarano, Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Ferdinando di Puglia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Uggiano La Chiesa, Avetrana, Maruggio, Pulsano); I restanti 75 impianti saranno adeguati al DM 185/2003 con progettazione dedicata o nell’ambito di altri interventi come da programma degli interventi 2020-2023 e da PdA 2020-2045. In dettaglio, nell’annualità 2021 sono stati affinati 3.676.537 mc di acqua reflua (Acquaviva delle Fonti = 448.944 mc, Castellana Grotte = 548.455 mc, Corsano = 250.000 mc, Gallipoli = 205.248 mc, Noci = 866.510 mc, Ostuni = 831.780 mc e Trinitapoli = 525.600 mc).

I FANGHI DI DEPURAZIONE

L’incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e il contestuale miglioramento dell’efficienza dei depuratori ha comportato la necessità di un miglioramento della gestione dei fanghi prodotti negli impianti di trattamento dei reflui urbani, compatibile con le strategie regionali in tema di gestione dei rifiuti. Nel 2021 la loro quantità complessiva prodotta negli impianti gestiti da Acquedotto Pugliese in Puglia si è attestata sulle 193.618 tonnellate Nel 2021, i quantitativi di fango di depurazione prodotti sono stati così conferiti: per circa il 99% in impianti di recupero, in gran parte fuori regione e solo per circa l’1% in discarica. Non sono stati conferiti fanghi direttamente in agricoltura. Tra gli obiettivi strategici realizzabili a livello di Servizio Idrico Integrato, e secondo quanto espresso nelle indicazioni dell’ARERA (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) nel PdI 2020-2023 sono state inserite le seguenti attività: aumentare l’efficienza delle digestioni anaerobiche; ridurre i volumi di fango stabilizzato, al fine di minimizzare l’impatto economico connesso ai conferimenti interni ed esterni al territorio regionale; implementare la lisi cellulare; garantire lo stoccaggio e il trattamento centralizzato; incrementare l’affidabilità delle misurazioni in termini di contenuto di sostanza secca.

Tra i primi (interventi infrastrutturali) è da segnalare la realizzazione di n. 14 serre solari che permetteranno di aumentare la sostanza secca fino al 70-80% con una riduzione in termini di volume di fango disidratato di circa 50.000 tonn, in fase di autorizzazione presso gli enti competenti, con aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle serre di Corsano e Ugento. Nell’ambito della Manutenzione Straordinaria, invece, sono già stati attivati interventi specifici per garantire il miglioramento della gestione dei fanghi di depurazione, ovvero la realizzazione di silos di stoccaggio dei fanghi disidratati e l’approvvigionamento di n. 60 stazioni di disidratazione.

Il CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, rinnova ancora la sua storica partnership per la campagna estiva di Legambiente. Da 39 anni il Consorzio è protagonista dell’economia circolare italiana assicurando la raccolta e l’avvio a rigenerazione degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese. Grazie alla filiera del Consorzio questo rifiuto si trasforma in una preziosa risorsa tornando a nuova vita: oltre il 98% dell’olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. Lo scorso anno il Consorzio ha recuperato in Puglia 8.536 tonnellate di olio usato.

“Il CONOU, in quasi 40 anni di attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante che se fossero state disperse in acqua avrebbero inquinato una superfice pari a due volte il Mar Mediterraneo. Partendo da questa conoscenza, il CONOU si è sempre impegnato a raccogliere l’olio usato fino all’ultima goccia, perché rispettare l’ambiente significa prima di tutto rispettare noi stessi. Questo è il motivo fondamentale che ci accomuna a Legambiente, traguardiamo gli stessi obiettivi di Economia Circolare, Salvaguardia Ambientale, Rispetto Sociale.” ha affermato Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud. “In particolare l’olio usato va raccolto e rigenerato: per esempio anche andando nei porti turistici offrendo ai diportisti la possibilità di consegnare l’olio del loro motore in modo agevole. L’olio minerale è un inquinante pericolosissimo anche per l’uomo: nei mari e nelle spiagge può distruggere la vita della flora e della fauna e, pertanto, non va assolutamente disperso. L’olio usato va raccolto in modo proprio perché possa essere poi rigenerato e restituito a nuova vita risparmiando le equivalenti importazioni e lavorazioni di petrolio e tutte le emissioni nocive o climalteranti che da ciò conseguirebbero. Una doppia missione, quindi, pienamente realizzata dal CONOU, che fa da esempio all’Europa e a tutte le economie circolari nascenti di altri rifiuti che speriamo si realizzino o continuino a crescere, sempre più recuperando nuove risorse anziché inquinare mari e spiagge.”

“La corretta gestione del fine vita delle cassette in polistirolo (EPS) destinate alla pesca è una priorità della nostra Associazione, impegnata da anni a promuovere la sostenibilità degli imballaggi in polistirolo. Per sostenere il riciclo delle cassette del pesce attraverso un corretto conferimento, AIPE ha dato vita all’operazione Porto a Porto, che ha la finalità di facilitare e migliorare il recupero delle cassette per il pesce in polistirolo nei principali porti della penisola, attraverso un protocollo di raccolta studiato ed elaborato appositamente per le aree portuali – ha affermato Giovanni Raggi, Vice Presidente AIPE – E’ quindi per noi una straordinaria opportunità essere imbarcati su Goletta Verde per portare a conoscenza, di un vasto e qualificato pubblico, la nostra iniziativa, che oltre al recupero delle cassette destinate al pescato mira a limitarne la dispersione nell'ambiente marino, contribuendo al contempo in maniera concreta ad uno sviluppo sostenibile delle risorse, attraverso un sistema virtuoso di raccolta e riciclo circolare del polistirolo (EPS)”.

Il monitoraggio scientifico  

I prelievi di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

  1. LEGENDA  
    Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:  

Per le acque marine

INQUINATO = Enterococchi intestinali > 200 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 500 UFC/100ml.  

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali > 400 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 1000 UFC/100ml.

Per le acque dolci

INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 1000 UFC/100ml

FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 2000 UFC/100ml

 

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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