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CAVALLINO, Catena Fiorello protagonista della seconda giornata di “Ergo Sum”

L’appuntamento con la scrittrice autrice e conduttrice televisivaè alle 19.45 nella Sala Consiliare “Mario Gorgoni” del Palazzo Ducale dei Castromediano a Cavallino. Tra gli altri ospiti Alessandra Pizzi con il suo libro “Il Capitale Passione”.

 

CAVALLINO (Lecce) - Seconda giornata di «Ergo Sum», il Festival della Letteratura siglato dal Comune di Cavallino – assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Alessandra Pizzi e il sostegno di Regione Puglia. Tra gli ospiti di oggi Catena Fiorello, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva che presenta il suo libro Un padre è un padre e Alessandra Pizzi, direttrice artistica del Festival con il suo libro Il Capitale Impresa – Come trasformare in un’impresa un’idea (di successo)

Programma

VENERDI’ 4 dicembre 

Mattina: Sala Conferenze “Michele Paone”, Centro Polivalente Ex Campo Bisanti - Castromediano

 

LA RIVOLUZIONE DEI CREATIVI

 

 

ore 10.00 ALESSANDRA PIZZI presenta Il Capitale Passione – Come trasformare in un’impresa un’idea (di successo) (Ed. Il raggio Verde)

Pomeriggio: Sala consiliare “Mario Gorgoni” – Palazzo Ducale - Cavallino

 

VISTI DA ALTRI PUNTI DI VISTA

 

ore 17.00 VALERIA BLANCO presenta Puglia, percorsi d’Autore (Ed. Password)

Dialoga con l’autrice Ilaria Marinaci

LA RIVOLUZIONE DEI CREATIVI

ore 17.30 ALESSANDRA PIZZI e DARIO DE VITIS presentano Il Capitale Passione – Come trasformare in un’impresa un’idea (di successo) (Ed. Il raggio Verde)

 

GENITORIALITA’, LA PAROLA AI FIGLI 

Ore 18.00 – MARCO MARSULLO presenta I miei genitori non hanno figli (Ed. Einaudi) 

Dialoga con l’autore Maria Grazia De Donastis

 

OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO

ore 18.45 GIORGIO GAVINA presenta L’Uomo del Bene e del Male (Ed. Parallelo 45)

Dialoga con l’autore Andrea Toscani

 

GENITORIALITA’, LA PAROLA AI FIGLI 

 

Ore 19.30 – CATENA FIORELLO presenta Un Padre è un padre (Ed. Rizzoli)

Alessandra Pizzi

Roma, 1973. 42 anni di cui la metà impegnati nella promozione della cultura. Laureata con il massimo dei voti in Beni Culturali presso l'Università degli studi a Lecce, ha discusso una tesi in Sociologia della Comunicazione dal titolo "La Nike sul Radiatore, arte e pubblicità nell'epoca del post-moderno. Da quindici anni vive a Lecce, dove lavora nel settore della comunicazione e degli eventi. Collabora con molti Enti Locali, imprese locali e nazionali in progetti di promozione turistica e di marketing territoriale, organizza eventi culturali. Ha curato rassegne di teatro e di letteratura, tra cui il Festival Chiamalarte di Parabita, alcune edizioni del Premio Letterario La Luna dei Borboni dedicato a Vittorio Bodini, organizzato dal comune di Minervino, e la rassegna La Provincia ti racconta promossa dall'Assessorato alla cultura della Provincia di Lecce. E' direttore artistico del Festival della Letteratura ERGO SUM che si svolge nel comune di Cavallino. E' giornalista pubblicista. E' autrice di testi teatrali e si diletta nella regia. Ha già pubblicato «Salento Buono Tutto L’Anno – Guida per la promozione delle imprese artigianali e per il commercio» (ed. Lupo, 2013).

Il Capitale Impresa

Uber, sharing economy, start up, coworking, incubatori certificati, crowfunding, outsourcing, caring economy, founder, marketing delle emozioni, il momento storico e sociale che stiamo attraversando è caratterizzato dalla presenza di neologismi, con i quali sempre più spesso ci confortiamo. Una “riforma lessicale” che è alla base di una nuova forma di pensiero e di una riorganizzazione del concetto di lavoro. La crisi che ha spazzato via le figure e i settori tradizionali, ha modificato comportamenti ed attitudini, ma, soprattutto, ha aperto nuovi scenari e nuove prospettive.

Solo così intesa, e come sosteneva Albert Einstein, la crisi può essere considerata un’opportunità, perché genera cambiamento e ridisegna gli scenari in cui crescono nuove professioni, nuovi mestieri, nuovi lavori. Altre economie, oltre quelle tradizionali, richiedono l’applicazione di altri parametri, per esplorare altri mercati sin ad ora inimmaginabili. L’ “economia della conoscenza” apre lo spazio a nuove forme di lavoro privilegiando la costituzione di piccole imprese e lo sviluppo delle professioni, a patto che ci si orienti verso la connessione e la condivisione, ma, soprattutto, riqualifica il capitale umano come prima risorsa dell’azienda e la creatività come prodotto principale. Se l’economia 2.0 è stata caratterizzata dall’avvento delle imprese tecnologiche, quella 3.0 vede l’affermazione delle imprese creative. A patto che, come tali, non si indichino solo quelle che espressamente traggono profitto dai settori dell’arte, del design, della cultura, dello spettacolo, ma tutte quelle imprese capaci di “creare” e di “ricreare”, di inventare e sviluppare soluzioni innovative in grado sempre più di anticipare, stimolandole, nuove esigenze di pubblico e sempre più capaci di rispondere ad un modello “etico” di consumi, sempre più condiviso. E’ la rivoluzione delle idee, come motore delle imprese. E’ l’era della “passione”, come primo passo verso il successo.

Valeria Blanco

Valeria Blanco è nata nel 1980. Giornalista professionista dal 2008, è redattore di Nuovo quotidiano di Puglia, per cui si occupa del web e di Cultura e spettacoli. Ha collaborato con il quotidiano il Riformista e con varie riviste, tra cui Vanity Fair. Dal 2010 tiene corsi di Giornalismo in diverse scuole del Salento. E’ tra le 40 giornaliste che hanno preso parte al progetto “A nido d’ape. Lavoratrici salentine si raccontano: quaranta donne ritratte da quaranta giornaliste”, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza.

Puglia, percorsi d’autore

Quindici personaggi famosi raccontano la loro Puglia del cuore, quella che è diventata casa o che li fa sentire a casa. Valeria Blanco, redattrice trentacinquenne del giornale e autrice di tutte le interviste inserite in questo libro tascabile. Una carrellata di racconti e ricordi che si incrociano con luoghi della Puglia più o meno famosi (con foto di Pierpaolo Schiavone) e con le ricette dei piatti tipici della nostra terra (spesso fornite dai ristoratori di fiducia dei personaggi) che, a giudicare dalle opinioni dei vip coinvolti, ammaliano più del barocco e dell’entroterra trapuntato di ulivi secolari. Una guida “emozionale”, insomma, scritta a beneficio dei turisti, che hanno a portata di mano curiosità e informazioni utili, ma che si rivolge anche a chi turista non è e vuole guardare i luoghi in cui vive da un altro punto di vista, quello di chi li ha visitati e scelti, poi, come “buen retiro” o meta imprescindibile delle proprie vacanze. Accattivanti e leggere, le interviste si aprono con il regista Giovanni Veronesi, l’attrice Stefania Rocca, compagna dell’imprenditore salentino Carlo Capasa, l’attrice premio Oscar Helen Mirren e dal marito, il regista Taylor Hackford, che in zona hanno acquistato e ristrutturato una masseria del ‘500. E, ancora, l’attore Francesco Arca, l’oncologo Umberto Veronesi (che qui ha comprato e ristrutturato un complesso di trulli), l’ex ct della Nazionale Roberto Donadoni, la cantante Patty Pravo, la scrittrice Catena Fiorello e molti altri.

Marco Marsullo

Napoli, 1985. Marco Marsullo è una delle voci fresche della narrativa italiana. Uno di quei giovani di talento che ha avuto il coraggio di crederci e di fare una scelta diversa, di rincorrere la passione viscerale per qualcosa che ti facesse sentire vivo e in pace con te stesso. Marco ha ascoltato il cuore che gli diceva di scrivere, di mettere su carta la sua vita, le sue emozioni, e il risultato è stato un contratto editoriale arrivato nel 2013 con Einaudi, tre romanzi pubblicati, un impegno come editorialista per La Gazzetta Dello Sport e qualche apparizione in tv a Quelli che il Calcio. Tutto grazie a un manoscritto inviato alla redazione di una casa editrice. Marco Marsullo è una bella storia di successo, di umiltà e di speranza. Nel 2009 pubblica un’antologia di racconti Ho Magalli in testa ma non riesco a dirlo (Noubs Edizioni), in seguito pubblica Atletico Minaccia Football Club (Einaudi Stile Libero, 2013), L’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle Miserabili Monache (Einaudi Stile Libero, 2014), Dio si è fermato a Buenos Aires  (Laterza – Contromano, 2014) scritto in collaborazione con Paolo Piccirillo.

I miei genitori non hanno figli

Un diciottenne prende la parola e fa a pezzi il mondo degli adulti, e i propri genitori, smascherando la fragilità di una generazione che non è mai davvero cresciuta. Del resto i genitori sono uguali ai bambini, bisogna prenderli come vengono. Una commedia divertente, corrosiva e tenera, sghemba come tutte le famiglie, dove bisogna adattarsi «l'uno alla forma sbagliata dell'altro per non sparire del tutto».

Dicono che fare il genitore sia il mestiere più difficile, ma nessuno ricorda mai che fare il figlio non è proprio una passeggiata. Soprattutto quando hai diciott'anni e i tuoi genitori pretendono tu sappia già scegliere cos'è meglio per la tua vita, anche se la loro non sembra esattamente quella che avevano immaginato. E allora li osservi muoversi in quel microcosmo fatto di amicizie che possono tornare utili, di colleghi che hanno solo figli geniali, al contrario di te, di solitarie battute di caccia in Lettonia e turn over di fidanzati, e quasi ti arrendi all'idea che sarai proprio tu il loro ennesimo fallimento.

Giorgio Gavina

Vercelli, 1971. Diplomato in Agraria, ha intrapreso gli studi universitari in Scienze Politiche. Da diversi anni vive a Castiglione delle Stiviere, sposato e con un figlio. Lavora per una azienda leader al mondo nella produzione e commercializzazione di piscine e ogni struttura affine (benessere, acqua parchi, grandi competizioni, ecc.) occupandosi della formazione e del supporto ai concessionari. Recentemente è stato premiato a Bologna al concorso letterario “Arcoveggio”.

L’uomo del bene e del male

Giacomo Fabbris, è un affascinante manager quarantenne con emorragiche lesioni affettive subite all’epoca adolescenziale, periodo in cui il padre voltò le spalle alla famiglia per una più giovane amante. Una seconda lesione al derma sentimentale gli verrà inferta dalla moglie, si separerà nel giro di poco. A dargli calore e certezze saranno una nuova compagna, il figlio Filippo ed un gatto. La morte del felino, avvelenato dal vicino di casa, porterà Giacomo a commettere un primo omicidio per vendetta. Il gusto del sangue diverrà come droga. Saranno vittime gli ammiratori di una distaccata moglie, la possessività sarà il secondo movente di per una serie di vittime “innocenti”. La trama del libro si intreccia tra presente e passato, facendo rivivere episodi alcuni episodi che hanno marcato le tappe della vita di Giacomo. Narra il momento del cambio di regione, la lite e le percosse con gli ex amici. Ripercorrerà con l’aiuto di una psicoterapeuta anche ferite indirette, quali le violenze subite da una ex fidanzata ad opera del padre. Si rivivono rapidamente scene di combattimenti clandestini adolescenziali. Per arrivare ai giorni nostri dove la assuefazione del sangue lo porta ad uccidere anche il migliore amico. Le pagine del romanzo sono dense di colpi di scena e nuovi accadimenti, così sarà sino all’ultima riga, dove tutto sarà negato, forse. È delittuoso svelare l’intero contenuto, riducendo la curiosità della catena di emozioni che il lettore potrà sentire nello scorrere le pagine del romanzo.

Catena Fiorello

Catania, 1966. Scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. La sua esuberanza e le sue capacità linguistiche, acquisite anche grazie ad un percorso di studi umanistici, la proiettano nel mondo del giornalismo collaborando con varie testate giornalistiche. Personaggio eclettico, conduce programmi televisivi, collaborando anche all’elaborazione dei testi di alcuni programmi, vedi Festivalbar edizione 1997/1998, Buona Domenica edizione 1997, e programmi radiofonici. Collabora, inoltre, con giornali nazionali. Ma la sua vera passione è scrivere. Nel 2003 viene pubblicato Nati senza Camicia (Baldini & Castoldi Dalai Editore), successo peraltro confermato anche dalla trasmissione televisiva dall’omonimo titolo, andata in onda nel 2003 e riproposta anche nel 2005. Nel 2006 è stato pubblicato il suo primo romanzo Picciridda (Baldini & Castoldi Dalai Editore). Successivamente con la casa editrice Rizzoli pubblica Casca il mondo, casca la terra (2012), Dacci oggi il nostro pane quotidiano. [Ricordi, sogni e ricette di una famiglia come tante. La mia] (2013).

Un padre è un padre

Cara Paola". Quando apre quella lettera, il cuore le martella in petto per l'emozione. A ventidue anni, Paola è una giovane donna che ha vissuto solo il calore dell'abbraccio materno, e quelle parole sono il primo contatto con il padre, l'uomo che non ha mai conosciuto. È il giugno del 1982, a Catania, stanno per iniziare i mondiali e alla radio Giuni Russo canta "Un'estate al mare", ma Paola si è appena ritrovata sola. Prima di lasciarla, la madre le ha dato un foglio con un indirizzo e un nome: quello dell'uomo che le ha abbandonate. Così lei lo ha contattato, vincendo il proprio rancore. Si chiama Roberto, e quando si incontrano per la prima volta è un colpo di fulmine. Paola non ci riesce proprio a odiare quella persona che sa subito farsi amare e anzi, si sente in profonda sintonia con lui. Per questo fa cadere ogni barriera e inizia a frequentarlo, rivendicando con un'energia tutta nuova il diritto ad avere un padre. Nessuno però deve sapere di lui, non Sandy e Milena, le amiche di una vita, e nemmeno Lorenzo, che è riuscito a farle battere il cuore dopo anni di storie sbagliate. Quando però Paola decide di dare una svolta al loro legame, una nuova verità arriva a sconvolgerle la vita per sempre. Ma solo accoglierla potrà renderla felice e aprire il suo cuore all'amore. Quello che non tradisce. Catena Fiorello ci racconta in questo romanzo la storia che ha sempre voluto scrivere: quella di un uomo che impara a essere padre e di una donna che scopre di essere figlia...

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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