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LE DIMISSIONI DA PONTEFICE: CELESTINO V E BENEDETTO XVI. La rinuncia al potere: una festa mai celebrata

L'esempio di Celestino è stato seguito, dopo oltre sette secoli, da Benedetto XVI, che annuncia le dimissioni l’11 febbraio 2013, stabilendo che la sede pontificia diventi vacante dalle ore 20.00 del 28 febbraio 2013. 

 

L’AQUILA - C'è sempre qualcosa di strano nella storia degli uomini. Qualcosa di inafferrabile, di incomprensibile. Ma certamente di calcolato, voluto, condiviso. L'interrogativo: “Perché il 13 dicembre di ieri e di oggi non è mai diventata una festa?”

Una data rimasta nel silenzio, spesso nel più lontano dimenticatoio. In quel giorno, in quella data storica, un papa rassegnò le dimissioni. Si chiamava Celestino VUn gesto mai accaduto, se non alcune volte per gravi motivi di salute. Un gesto, quello di Celestino, profondamente rivoluzionario non solo nella storia della Chiesa, ma nella storia degli uomini. Imperatori e re dimissionari non pare ce ne siano stati. Le dimissioni non sono mai passate come gesto di esempio e di coerenza, ma espressione di pavidità e di fuga dalle responsabilità.

Le dimissioni di Papa Celestino V furono e sono rimaste come denuncia, attacco ad un potere che aveva ben poco di evangelico. Ad un regime ed un sistema lontani dalla vita eremitica che Pietro del Morrone aveva condotto fino alla incoronazione papale. Le dimissioni sono il frutto d'una consapevolezza interiore che nega il potere come tale, rinunciandovi e ritenendolo ostacolo alla salvezza. Lo afferma espressamente: «Io Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale e per obbligo di coscienza, per debolezza del corpo, difetto di dottrina e la cattiveria del mondo, al fine di recuperare la pace e le consolazioni della vita di prima, abbandono liberamente e spontaneamente il Pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che esso comporta». 

E lo conferma il successore, Bonifacio VIII, nella Bolla “Olim Celestinus” dell’8 aprile 1295: «incalzandolo la coscienza, puramente ed assolutamente rinunciò al papato». Rinunciava ad un tipo di papato che Bonifacio desiderava ed aveva ottenuto. E rinunciava non “per viltade” come sembra accusarlo Dante Alighieri: “vidi e conobbi l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto”. Sono i versi più famosi della Divina Commedia, riguardanti Celestino V. Resta il fatto che Dante parli di “ombra”, anche se allora facilmente individuabile. La motivazione dell’attacco di Dante, sempre che si riferisca a Celestino, sembra avere valore politico personale. Così scrivono Bianca Garavelli e Maria Corti: “È possibile, anzi plausibile che Dante si accanisse contro l’eremita molisano perché con la sua rinuncia al papato permise indirettamente l’ascesa del Caetani, spietato fautore del potere temporale del papato, esponente di un modo secondo Dante eccessivamente politico e aggressivo di interpretare il ruolo della Chiesa, e suo nemico personale”.

Un altro grande poeta del medioevo italiano, Francesco Petrarca, nato otto anni dopo la morte di Celestino V, nel “De vita solitaria” esclama “Oh fossi vissuto con lui!” e dichiara: “Persone che lo videro mi raccontarono che fuggì, con tanto giubilo, mostrando tali segni di letizia negli occhi e nella fronte quando si allontanò dal concistoro, libero di sé, come se avesse liberato il collo non da un peso lieve, ma da crudeli mannaie, tanto che gli sfolgorava in viso qualche cosa d’angelico”. Sono parole meravigliose, quando ormai Celestino è diventato un mito, un modello di papa santo. “La sua santità - scrisse nel Trecento Giovanni Villani - era stata proclamata ancor prima che egli morisse”. E Paolo Golinelli, nella biografia dal titolo “Il papa contadino”, scrive: “Mentre Bonifacio cercava di consolidare il suo potere, Celestino si era già guadagnato la palma del martirio e l’onore degli altari presso il popolo”.

La fuga dal palazzo reale di Napoli, dove si trovava relegato come pontefice, anche se in una povera capanna costruita appositamente per lui, era la riconquista della libertà contro l'ipocrisia e la contraddizione. Un cristiano/papa non poteva vivere tra le ricchezze d'un re, accumulate frodando e impoverendo il suo popolo. Più che rinuncia, perché all'inizio aveva accettato, in Celestino si evidenzia il netto rifiuto della carica, del ruolo del papa, in quelle condizioni di servo dei potenti. Lo stretto rapporto con Carlo ll d'Angiò che lo schiacciava col suo potere regale e che muoveva tutti i fili del pontificato era una evidente ingiustizia che subiva e una colpa che lo affliggeva.

La vita di Celestino V è stata una continua “conversione” (metànoia). Ne è testimonianza la stessa proclamazione della Perdonanza, all’atto della sua incoronazione a L’Aquila il 29 agosto 1294 nella Basilica di Collemaggio. E l’istituzione della Perdonanza celestiniana – il primo giubileo della cristianità – con la Bolla “Inter sanctorum solemnia” del seguente 29 settembre, non è un normale anno giubilare, come quello proposto nel 1300 dal successore Bonifacio VIII. È una frattura. Un diaframma che infrange il ritmo del tempo, la routine della vita. Con il rito della Perdonanza Celestino intendeva proporre alla Cristianità Universale lo stile di vita evangelica: la conversione interiore. Era la realizzazione dell’Amore per Dio e per gli uomini, che fra Pietro aveva imparato e vissuto durante la sua permanenza sul Morrone, a contatto con la natura, con la gente semplice e povera di quei luoghi impervi d’Abruzzo.

Il concetto di Perdono, direttamente connesso alla incoronazione papale, appare come una confessione pubblica di fallibilità e di indulgenza, di fiducia e di debolezza. Un atto di umiltà che Bonifacio VIII revoca con estremo rigore mediante la Bolla “Sicut plurimorum assertio” del 18 agosto 1295, perché in antitesi con la sua visione del potere papale, ma che non riuscirà ad annullare, perché mai il Primo Magistrato aquilano – il sindaco dell’epoca –, cui Celestino aveva consegnato un originale della Bolla, la restituì. Da 725 anni il prezioso documento è custodito nel forziere della Cappella della Torre civica e proprio il suo possesso ha consentito per oltre sette secoli che sia proprio l’autorità civile, e non quella religiosa, ad indire annualmente questo speciale Giubileo di un giorno che concede l’indulgenza plenaria a chiunque, sinceramente pentito e confessato, varchi la porta della Basilica di Collemaggio dai Vespri del 28 agosto a quelli del giorno immediatamente successivo.

Dopo l'incoronazione, Papa Celestino V e il Re Carlo II d’Angiò partono per Napoli e vi arrivano il 5 novembre, accolti da una massa di napoletani entusiasti. I 107 giorni, dal 29 agosto al 13 dicembre 1294, rappresentano il tempo di riflessione, di sofferenza, di espiazione per aver accettato la nomina a pontefice. Un tempo trascorso nel ricordare i luoghi del suo eremitaggio. Desiderio che cercherà di realizzare in tutti i modi, chiedendo direttamente al nuovo papa di tornare all’eremo di S. Onofrio. Richiesta che Bonifacio nega, dicendogli: “Non voglio che tu torni all’eremo, ma voglio che mi segua in Campania”, come riferisce Tommaso da Sulmona. Ma, al seguito di Bonifacio, giunti al convento di Piedimonte San Germano, la piccola Montecassino, confida la sua idea di fuggire ad un sacerdote amico, che gli mette a disposizione una bestia da soma e può così raggiungere il Morrone.

La gente di Sulmona, appresa la notizia, sale a salutarlo. Rimane sul Morrone alcuni mesi, nella primavera del 1295. Sarà il periodo delle sue fughe quotidiane per evitare le guardie papali che lo vanno cercando. Al disgelo, quando il Morrone e le falde della Maiella si liberano dell’alta coltre di neve, intraprende con un compagno il cammino verso il Gargano e la Foresta Umbra. Ma, braccato anche in quei luoghi, progetta di oltrepassare il mare per recarsi in Grecia, tanto che alcuni marinai di Rodi Garganico si rendono disponibili ad aiutarlo e predispongono la barca. Riescono a partire, ma vengono rigettati dal vento e dalla tempesta sulla costa, vicino a Vieste.

Bonifacio VIII non si dà pace e cerca di rintracciarlo, rivolgendosi alle autorità per farlo arrestare e condurlo da lui. È così che una delegazione con il patriarca di Gerusalemme e un priore dei Templari riesce a scovarlo e ad accompagnarlo in Campania, dove Bonifacio aveva inviato il vescovo Teodorico Ranieri che, di notte, senza che nessuno se ne accorgesse, conduce Celestino ad Anagni, al palazzo dei Caetani. Al mattino, l’incontro tra Bonifacio e Celestino. Bonifacio gli rimprovera la fuga da San Germano e di aver disobbedito. Celestino chiede perdono e implora nuovamente di poter tornare sul Morrone. Bonifacio lo trattiene ad Anagni per due mesi. Parecchi cardinali erano del parere di lasciarlo in pace, ma Bonifacio aveva trovato la soluzione: rinchiuderlo in una cella del castello di Fumone. Vi rimane dall’estate 1295 al 19 maggio 1296. Il giorno della sua morte.

La figura di Pier da Morrone/Celestino V è indubbiamente, a tutt’oggi, un enigma. “Una figura lontana, diversa, per certi aspetti incomprensibile” la definisce Paolo Golinelli. Un “povero cristiano”, per dirla con lo scrittore abruzzese Ignazio Silone, autore del dramma “L’avventura d’un povero cristiano”, in cui focalizza il conflitto tra istituzione e profezia, lettera e spirito. Silone, umilmente e quasi sotto voce, cerca di rintracciare la via maestra, segnata da Celestino, per costruire un mondo di pace e di fratellanza, concludendo: «A ben riflettere e proprio per tutto dire, rimane il “Pater noster”».

L'esempio di Celestino è stato seguito, dopo oltre sette secoli, da Benedetto XVI, che annuncia le dimissioni l’11 febbraio 2013, stabilendo che la sede pontificia diventi vacante dalle ore 20.00 del 28 febbraio 2013. Anche le sue dimissioni evidenziano la debolezza d’una persona di 86 anni ed una inconfessata denuncia della burocrazia vaticana, causa di uno spiacevole isolamento nello svolgimento dell’attività pastorale di pontefice. Dimissioni che aprono nuove vie.

Proprio parlando di Celestino V, nella visita pastorale del 4 luglio 2010 a Sulmona, nell’800° anniversario della nascita di Pietro Angelerio del Morrone, Papa Benedetto XVI tra l’altro affermava: «[…] San Pietro Celestino, pur conducendo vita eremitica, non era “chiuso in se stesso”, ma era preso dalla passione di portare la buona notizia del Vangelo ai fratelli. E il segreto della sua fecondità pastorale stava proprio nel “rimanere” con il Signore, nella preghiera, come ci è stato ricordato anche nel brano evangelico odierno: il primo imperativo è sempre quello di pregare il Signore della messe. Ed è solo dopo questo invito che Gesù definisce alcuni impegni essenziali dei discepoli: l’annuncio sereno, chiaro e coraggioso del messaggio evangelico - anche nei momenti di persecuzione – senza cedere né al fascino della moda, né a quello della violenza o dell’imposizione; il distacco dalle preoccupazioni per le cose – il denaro e il vestito – confidando nella Provvidenza del Padre; l’attenzione e cura in particolare verso i malati nel corpo e nello spirito. Queste furono anche le caratteristiche del breve e sofferto pontificato di Celestino V e queste sono le caratteristiche dell’attività missionaria della Chiesa in ogni epoca. […]».

E ancora Papa Benedetto a Sulmona: «[…] Tutto questo non distoglie dalla vita, ma aiuta invece ad essere veramente se stessi in ogni ambiente, fedeli alla voce di Dio che parla alla coscienza, liberi dai condizionamenti del momento! Così fu per san Celestino V: egli seppe agire secondo coscienza in obbedienza a Dio, e perciò senza paura e con grande coraggio, anche nei momenti difficili, come quelli legati al suo breve Pontificato, non temendo di perdere la propria dignità, ma sapendo che questa consiste nell’essere nella verità. E il garante della verità è Dio. […]». Un anno prima, il 28 aprile 2009 a L’Aquila, visitando la Basilica di Collemaggio devastata dal sisma, Papa Benedetto XVI si era raccolto davanti all’urna con le spoglie di san Celestino V, rimasta intatta nel mausoleo quasi per miracolo salvo dalle copiose macerie d’intorno, e vi aveva deposto con un gesto di umiltà e d’intenso raccoglimento il suo Pallio di pontefice. Un gesto fortemente simbolico davanti al suo predecessore, quasi profetico per quel che egli stesso avrebbe compiuto tre anni dopo, con le sue dimissioni.

Per questo il successore, col nome significativo di Francesco, eletto il 13 marzo 2013, ha preferito vivere in una normale dimora, la casa di Santa Marta, a testimonianza di stile e di esempio di vita. Non sappiamo se la data della sua ordinazione sacerdotale, il 13 dicembre 1969, abbia riferimenti con la data delle dimissioni di Celestino V, ma certamente appare non casuale e piuttosto provvidenziale a motivo dell'incontro inimmaginabile tra un pontefice che lascia il potere ed uno che lo accoglie. Papa Francesco, con l’età di 83 anni, non sembra preoccuparsi per motivi di salute, ma potrebbe anch’egli raggiungere gli 86 anni e rassegnare le dimissioni. Cosa assolutamente possibile, anche se non augurabile.

Resta sempre, latente, il desiderio di quel “Papa Angelico, al quale sarà data piena libertà per rinnovare la religione cristiana e per predicare il Verbo di Dio”, secondo le parole di Gioacchino da Fiore, applicate allora a Celestino V. È oggi più che evidente lo sforzo di Papa Francesco nel rinnovare la Chiesa, nonostante le critiche dei conservatori e, talvolta, la mancanza di adesione convinta da parte dei collaboratori più stretti. Purtroppo negli episcòpi, spesso antiche e artistiche costruzioni con numerose stanze decorate, i vescovi vi dimorano come gentiluomini e burocrati. Lontani dagli eremi dove viveva e amava vivere Celestino. E, paradossalmente, lontani da quel popolo di Dio che sono chiamati a servire.

Paolo VI, nel post Concilio, aveva ordinato ai vescovi di rassegnare le dimissioni all'età di 75 anni, con il Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” del 6 agosto 1966. Una normativa che lo aveva angosciato, perché avrebbe dovuto valere anche per il papa. Si recò al castello di Fumone, il 1° settembre di quell’anno, in visita alla cella dove era morto Celestino, per pregare e avere ispirazione sul tema delle dimissioni. Addirittura si parlò di sue dimissioni e di un eventuale eremitaggio sul Morrone, sulle orme di Celestino. In quella occasione Papa Paolo VI tra l’altro disse: «[…] Ed ecco rifulgere la santità sulle manchevolezze umane: il Papa (Celestino V, ndr), come per dovere aveva accettato il Pontificato supremo, così, per dovere, vi rinuncia; non per viltà, come Dante scrisse - se le sue parole si riferiscono veramente a Celestino - ma per eroismo di virtù, per sentimento di dovere. E morì qui, segregato, perché altri non potesse profittare ancora della sua semplicità ed umiltà, e la morte non fu per lui la fine, ma il principio della gloria, oltre che nel paradiso, anche sulla terra. […]». Le disposizioni che obbligano i vescovi a rassegnare le dimissioni all’età di 75 anni sono state recentemente ribadite anche da Papa Francesco. La regola delle dimissioni apre una strada nuova, meravigliosa, non solo per la Chiesa, ma per l'umanità. È la strada della critica al potere che deve trasformarsi in servizio. Una critica che assume i caratteri dell’auto-critica.

Celestino, dunque, non è imprigionabile nelle stanze del potere, di ogni potere, anche di quello ecclesiastico, simboleggiato dalla tiara, il copricapo che con Bonifacio VIII diventerà “triregno”, a significare il potere temporale del papato. Questo simbolo venne eliminato da Paolo VI e venduto per ricavarne denaro da destinare ai popoli del Terzo Mondo. La salma di Celestino, lasciata prima a Ferentino, da alcuni monaci Celestini fu proditoriamente trafugata nel 1327 e traslate a L’Aquila. Nel frattempo c’era stata la prima canonizzazione di san Pietro del Morrone, come confessore, avvenuta nel 1313 ad opera di Clemente V ad Avignone, dove lo stesso pontefice aveva trasferito la sede apostolica. Bisogna attendere il 1668 per la seconda canonizzazione come pontefice, diventando così san Pietro Celestino. Oggi le spoglie di Celestino V sono custodite nella Basilica di Collemaggio, nello cinquecentesco mausoleo realizzato dallo scultore Girolamo da Vicenza, raccolte in un’urna di cristallo e argento sbalzato. Probabilmente Celestino non immaginava né voleva che le sue spoglie mortali fossero rivestite dei paramenti pontificali, esposte alla venerazione dei fedeli. Più verosimilmente avrebbe preferito indossare, da morto, il saio della povertà e rimanere nella grotta del Morrone, col suo stile di vita umile e modesto.

A livello di analisi esegetica, c’è un concetto semplice e profondo, eloquente e terribile, esposto in poche parole nella lettera di San Paolo ai Filippesi: “Cristo Gesù, pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo”(2,6-8). È la “kénosi”, parola derivante dal verbo greco “ekénosen”, che significa appunto “spogliarsi, svuotarsi, privarsi”. Forse nessun passo della Scrittura è così sconvolgente come questo. In poche parole viene focalizzata la figura di Cristo-Dio, nella sua eccezionalità: rinuncia all’ “onnipotenza” divina e scelta della “debolezza” umana. Su questa via, segnata dal sangue del Fondatore, si sono incamminati tutti coloro che, come Celestino, hanno lasciato un’orma indelebile nella storia e tutti coloro che oggi ne incarnano la vita.  

Goffredo Palmerini Mario Setta

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

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VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

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È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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