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GALLIPOLI, "CORTI IN FESTA! IL PAESE SI RACCONTA": MUSICA, TEATRO, POESIA, ARTIGIANATO, DEGUSTAZIONI. DIVERTIMENTO ANCHE CON SHOCCHEZZE LIVE

L’evento si propone di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico architettonico del Centro storico, con la promozione dei prodotti di eccellenza territoriali, dai vini alle creazioni artigianali, il tutto collegato da iniziative collaterali di arte e spettacolo.

 

GALLIPOLI (Lecce) - Tutto pronto per “Corti in Festa! Il paese si racconta”, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato al Turismo e al Commercio, che vedrà il prossimo 29 ottobre il centro storico protagonista con i suoi vicoli e le sue corti.

L’evento si propone di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico architettonico del Centro storico, con la promozione dei prodotti di eccellenza territoriali, dai vini alle creazioni artigianali, il tutto collegato da iniziative collaterali di arte e spettacolo.

Una delle caratteristiche del centro storico di Gallipoli sono le case a corte, ovvero abitazioni vicine che si affacciano sullo stesso spazio di strada e di cielo: questa peculiarità rende le strade di Gallipoli un fiume di umanità dove ancora oggi si possono trovare anziani che intrecciano reti di giunco o vecchi pescatori che costruiscono nasse da pesca, circondati da bambini che giocano in libertà e donne che condividono con le altre vicine pezzi di vita e tradizioni profondamente radicate nelle azioni quotidiane della comunità gallipolina.

Le “Corti in festa!” sono un’occasione per riscoprire l’autenticità del centro storico gallipolino attraverso una narrazione collettiva fatta di tradizione, mani sapienti, musica e parole. L’obiettivo principale della manifestazione ambisce a tutelare l’identità culturale e al tempo stesso artigianale, dalla città vecchia, coi suoi abitanti figli di scoglio, all’entroterra.

Con l’evento si intende offrire un'opportunità per creare stimoli, aiutare a far crescere il tessuto economico e sociale in un periodo slegato dal solo binomio sole-mare, permettendo di convogliare visitatori nel periodo autunnale, nel caso specifico all'inizio di un weekend lungo che possa permettere di offrire una occasione di vacanza alla scoperta di tradizioni e sapori.

L’atmosfera delle Corti sarà dunque arricchita dal suono di canti popolari, da versi teatrali che raccontano la storia gallipolina, dalla rappresentazione di vecchi mestieri, dallo scultore all’impagliatore, dal maestro cartapestaio alla massaia che fa le orecchiette fino allo scapeciaro che svelerà il segreto di questa antica tradizione tipicamente gallipolina.

A dare l'idea della festa, sia in apertura alle ore 18 in Corte Patitari che con “concerti in corte”, vi sarà la Banda di Santa Cecilia di Gallipoli che da sempre rappresenta un patrimonio cittadino, scuola di musica aperta ai talenti grandi e piccoli. E ancora gli espositori di vini, liquori e miele, l'artigianato tipico, le opere di pittura e di scultura, ma anche la realtà virtuale, gli attori, i poeti, le luminarie. Il senso di accoglienza e di ospitalità tipico della gente locale si presenterà nuovamente al pubblico, in una veste diversa ma sempre caratteristica.

Immancabile il tema della poesia, arte che da sempre identifica Gallipoli: ad animare Corte Rocci invece i poeti Antonio Bentivoglio, Lucio Chetta, Caterina De Vita e Luigi Liaci che declameranno versi in vernacolo, ogni ora, a partire dalle ore 19.

Tra gli ospiti d’eccezione anche il regista e attore teatrale Fabrizio Saccomanno: Palazzo Venneri ospita infatti Fabrizio Saccomanno – Ura Teatro con “IANCU, Un paese vuol dire”, progetto di Fabrizio Saccomanno (testo di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno, diretto e interpretato da Fabrizio Saccomanno). Questo è il racconto di una giornata. Una domenica dell’agosto del 1976 in cui la grande Storia, quella con la S maiuscola, invade la vita e le strade di un paese del Salento. Un famoso bandito, fuggito dal carcere di Lecce due giorni prima, è stato riconosciuto mentre si nasconde nelle campagne del paese. Inizia così una tragicomica caccia all’uomo che coinvolge un po’ tutti, bambini compresi. Ma questo non è solo il racconto di una giornata.È il racconto di un’infanzia e degli inganni e le illusioni che la circondano. Ed è soprattutto il racconto di un’epoca, attraverso gli occhi di un bambino.

Tra gli artisti coinvolti: l’attore Salvatore Coluccia della Compagnia Armonauti con il monologo dal titolo “Una leggenda sul mare” (Corte Palmieri, ore 19.30), la band gallipolina Shocchezze con un repertorio di musica anni 70-80 (ore 19.15 e 21.15, Largo Case Nuove), l’associazione al femminile Mater Lab con un repertorio di canti popolari a cui è affiancata una dimostrazione di pizzica (Largo De Pace, ore 18.30) e lo Staff Riviera Nazario Sauro con l’esposizione fotografica “Natale Gallipolitano” (Corte Alessandrelli, ore 18.30), un live painting con Francesca Bianco (Largo Bonavoglia, ore 19) e le installazioneiartistiche a cura de “La magia delle lanterne” (Biblioteca Comunale – via Sant’Angelo, dalle ore 18) e di Maurizio Cortese (Corte San Giuseppe, ore 18).

Notevole attenzione anche alle tradizione e agli antichi mestieri: nel percorso sono presenti anche Luigi Bianco con la lavorazione delle reti, la ditta Tessitura 3 Campane con la lavorazione dei vecchi telai, Luigi Freddo con la lavorazione della nasse, l’impagliatura delle sedie con Salvatore Campa e il laboratorio di scapece con la ditta Manno.

Gran finale alle 21.30 con il noto cantautore salentino Enzo Petrachi e Folkaband in concerto. Enzo Petrachi (voce) è accompagnato da Rebecca Carla in arte Rebell (cori), Gabriele Mazzotta (batteria), Michele Russo (chitarra), Giuseppe Schirinzi (basso), Beniamino Capoccia (percussioni), Salvatore Costantini (fisarmonica), a curare i suoni (fonica) il maestro e direttore artistico Giorgio Mancarella. Il cantautore con tutto il suo repertorio artistico sulle note della FolkBand tradizioni popolari è pronto ad incantare il pubblico nell’atrio del Seminario in via Duomo.

Non mancano inoltre i manufatti in cartapesta dei Maestri Cartapestai gallipolini e le degustazioni di miele con l’Azienda apistica “Miele come una volta” e i liquori con il Liquorificio Villantica. Ancora,  vini in piazza Duomo a cura di Fisar Lecce e le luminarie a cura di Parisi 1876. Inoltre il Museo Civico Barba, la Sala Coppola, il Museo del Mare, i frantoi ipogei, la Confraternita della Purità e la Confraternita S. Francesco Di Paola garantiscono l’apertura al pubblico dalle ore 18 alle 23.

L’evento è organizzato dal Comune di Gallipoli, Assessorato al Turismo e al Commercio, in collaborazione con Pro Loco di Gallipoli e il Distretto Urbano del Commercio con la direzione artistica di Ottavia Perrone; gode del patrocinio della Provincia di Lecce e del supporto della Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce.

“Un evento ideato per valorizzare l’identità culturale della nostra città, per destagionalizzare il turismo, creando una forte sinergia tra Amministrazione comunale- abitanti- associazioni- attività economiche territoriali – commenta l’assessore al Turismo Rossana Nicoletti - I migliori risultati si ottengono lavorando tutti insieme con un unico obiettivo: far crescere la nostra Gallipoli”.

Si ringraziano gli sponsor: Gial plast - BCC Leverano - Bar Paolo - Ristorante Le Garibaldine - Ristorante il Tramonto - Ristorante Marechiaro - Associazione Commercianti e Imprenditori - Mamangi - Ceramiche Salamastra - Trattoria La Perla Blu - Pasticceria Vecchio Ingrosso - Parco Gondar - Facula

 

 

IL PROGRAMMA:

 

  • Ø  CORTE PATITARI

 

ore 18:00 - INAUGURAZIONE

 

Orchestra di fiati

 

"S. Cecilia" Città di Gallipoli

 

  • Ø  CORTE ROCCI

 

ore 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00

 

Poesia in Vernacolo con Caterina De Vita, Lucio Chetta e Luigi Liaci

 

  • Ø  CORTE S. GIUSEPPE

 

dalle ore 18:00

 

Installazione

 

a cura di Maurizio Cortese

 

  • Ø  PALAZZO VENNERI

 

ore 20:30

 

IANCU con

 

Fabrizio Saccomanno

 

Spettacolo teatrale

 

  • Ø  CORTE PALMIERI

 

ore 18:30

 

Mare in realtà virtuale a cura di Emys

 

ore 19:30 | 21:00 | 21:30

 

"Una leggenda sul mare"

 

Monologo di Salvatore Coluccia

 

Compagnia "Armonauti"

 

Lavorazione nasse con Luigi Bianco

 

  • Ø  LARGO CASE NUOVE

 

SHOCCHEZZE

 

in concerto

 

  • Ø  LARGO BONAVOGLIA

 

dalle ore 19:00

 

Live Painting

 

a cura di Francesca Bianco

 

I tessuti e i vecchi telai della ditta Tessitura 3 campane

 

  • Ø  CORTE ALESSANDRELLI

 

dalle ore 18:30

 

Natale Gallipolitano

 

Staff Riviera Nazario Sauro

 

  • Ø  CORTE MANTA

 

dalle ore 18:00

 

Antichi Mestieri

 

Lavorazione nasse con Luigi

 

Freddo e impagliatura sedie con Salvatore Campa

 

 Ø  LARGO A. DE PACE

 

 

dalle ore 18:30

 

COSE TE CURTE

 

Canti popolari e pizzica

 

a cura di Mater Lab

 

Laboratorio a cura di

 

Scapece Manno

 

 Ø  PALAZZO D'OSPINA

 

dalle ore 18:00

 

Degustazioni

 

a cura di Azienda apistica "Miele come una volta" e “Liquorificio Villantica”

 

 Ø  BIBLIOTECA COMUNALE

 

dalle ore 18:00

 

Installazione

 

a cura di La magia delle Lanterne

 

 Ø  PIAZZA DUOMO

 

dalle ore 18:00

 

Fisar Lecce

 

Stand degustazione vini

 

 Ø  ATRIO SEMINARIO

 

dalle ore 21:30

 

ENZO PETRACHI e FOLKBAND

 

in concerto

 

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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