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ADUC: "Inflazione cresce. Consumatori spettatori in attesa"

 "Stime preliminari Istat: inflazione cresce dello 0,5% su base mensile e dell’11,8% su base annuale. Ci abbiamo fatto l’abitudine? Speriamo di sì, perché non ci sarebbero opzioni alternative in questo Pianeta che sta prendendo (in tutti i sensi) fuoco."


FIRENZE - Nota dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori).

Stime preliminari Istat: inflazione cresce dello 0,5% su base mensile e dell’11,8% su base annuale (1).
Ci abbiamo fatto l’abitudine? Speriamo di sì, perché non ci sarebbero opzioni alternative in questo Pianeta che sta prendendo (in tutti i sensi) fuoco.

Tante questioni sono venute al dunque con, la principale, che per fare le cose insieme tra diversi, occorre che le regole siano chiare e scritte con inchiostro indelebile. Situazione che non era tale nei rapporti che, per chi ha concepito la mondializzazione economica come un’ubriacatura, sono stati presi con Paesi come Russia, Iran, Cina e tanti altri.

Per ora sono esplosi quelli con la Russia, non si capisce cosa i nostri politici abbiano intenzione di fare con l’Iran che ribolle di desiderio di libertà, e nulla sembra essere cambiato per quanto riguarda la Cina, con cui – G20 di Bali soprattutto – i nostri politici hanno continuato a sorridere, stringere le mani e intessere rapporti economici.

Niente ci dice che domani mattina non potrebbe accadere, come per la Russia, con Iran e Cina. E, soprattutto per quest’ultima, altrochè inflazione all’11 per cento e qualche grado in meno nei caloriferi delle abitazioni e vacanze e divertimenti più ristretti…. Ve l’immaginate se la Cina decide per una qualche sua idea di “riprendersi” (per esempio) Taiwan con lo stesso stile della Russia di Putin usato per l’Ucraina… cosa accadrebbe a tutto quello che prendiamo a diamo a quel Paese? Un disastro.

A questo punto si dovrebbe poter capire che il nostro 11,8% annuale il governo e il Parlamento stiano prendendo i giusti provvedimenti. Non lo sappiamo. I primi segnali ci lasciano perplessi (rave, pos, contante, mamme coi figli che vanno in pensione prima), ma occorre che la finanziaria arrivi ad essere approvata. Poi sapremo con certezza.
 

Allo stato ci tocca aspettare fluttuanti nei vortici dell’economia mondiale, verso la quale individualmente possiamo solo cercare di farci meno male coi nostri piccoli accorgimenti individuali e famigliari.

1 -  https://www.aduc.it/notizia/inflazione+sempre+crescita+stima+istat_139237.php
 

Vincenzo Donvito Maxia"

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3BMETEO.COM: “In arrivo la tempesta di Santa Cecilia, nubifragi, burrasche di vento e tanta neve in montagna”

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Sarà un martedì di forte maltempo a causa di un profondo ciclone che attraverserà l’Italia. Possibili criticità idrogeologiche e allagamenti, specie al Nordest e lungo il versante tirrenico”

 

 

 

CICLONE DI SANTA CECILIA, MARTEDI’ FORTE MALTEMPO – “Confermato il passaggio di una intensa perturbazione nel corso di martedì sull’Italia, collegata ad un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l’alto Adriatico” –. Lo avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –“il maltempo non risparmierà nessuna regione. Prime piogge in arrivo già lunedì’ sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsi nubifragi di particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150mm. Saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi.”

 

BURRASCHE DI VENTO, RAFFICHE DI OLTRE 100KM/H –“Il tutto sarà accompagnato da venti anche molto forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra Penisola” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Sul versante tirrenico, così come sulle Isole Maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100km/h; tempeste di vento spazzeranno inoltre l’Appennino. Possibili violente mareggiate sulle coste esposte, con onde anche di oltre 6-8 metri su Tirreno, Mare e Canale di Sardegna; da segnalare la possibilità anche di marea eccezionale sulla laguna veneta, fino a 150cm a Venezia e Chioggia. Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori”

 

TANTA NEVE IN MONTAGNA, ANCHE A QUOTE BASSE – “Arriveranno inoltre nevicate talora copiose in montagna: sulle Alpi neve dagli 800-1200m ma a tratti anche più in basso su Dolomiti, Val d’Adige, al mattino possibile neve fino a quote di alta collina tra Langhe piemontesi, Cuneese ed entroterra savonese. Sulle Alpi orientali previste le nevicate più abbondanti: fino a 20-40cm dai 1200-1400m, anche oltre mezzo metro dai 1600m e oltre un metro dai 1800-2000m di quota. Nevicate anche sull’Appennino, dai 1300-1600m su quello centrale, a tratti anche sotto i 1000-1200m su quello tosco emiliano entro fine giornata; quota neve più elevata invece sull’Appennino meridionale” – concludono da 3bmeteo.com

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L’ambientalista Sebastian Colnaghi sulle tracce della vipera del sud

 

 

SIRACUSA - “Nell’ambito della mia attività di osservazione dei serpenti, animali troppo poco conosciuti e di conseguenza mal considerati, spesso indicatori di buona qualità ambientale, durante l'ultima spedizione nel parco dell'Etna ho avuto la fortuna di osservare l’unica specie di vipera presente in Puglia e nell’Italia meridionale (Vipera aspis hugyi il suo nome scientifico), descritta nel 1833 da Schinz.

 

È quanto rende noto Sebastian Colnaghi, di 21 anni conosciuto in Italia per il suo impegno a difesa dell’ambiente.

 

 

“Una specie straordinaria – prosegue – la vipera come tutti gli esseri viventi gioca un ruolo fondamentale nell’ecosistema, contribuendo al mantenimento dell’equilibrio ambientale, e cibandosi di piccoli roditori dannosi per l’agricoltura. Si tratta di una specie protetta dalla convenzione di Berna, che ne vieta l’uccisione”.

 

“Al pari delle altre vipere italiane – conclude Sebastian Colnaghi - si tratta di un serpente timido ed elusivo che morde solo se messo alle strette e se si sente minacciato. Nel caso di un incontro ravvicinato in mezzo ad un sentiero, vicino ad un rifugio o in altre situazioni è opportuno mantenere la calma e allontanarsi tranquillamente.

 

Un suo morso, benché il veleno non sia considerato mortale per l’uomo, può provocare complicazioni di rilevanza medica e richiede comunque un intervento sanitario. In generale, se si viene morsi da una vipera, la condotta da adottare è semplicemente quella di mantenere la calma e chiamare i soccorsi il prima possibile. Non bisogna prendere nessun altro tipo di iniziative e non bisogna assumere farmaci o usare prodotti chimici senza l'indicazione del medico soccorritore”.

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Gianfranco Fini, ospite a Mezz'ora in più: "I democratici sono tutti antifascisti, ma non tutti gli antifascisti sono democratici"

"Fratelli d'Italia? Quando nacque pensai 'ma dove vanno'? Meloni e La Russa però avevano ragione, io torto", dice l'ex leader di Alleanza Nazionale.

 

ROMA - Ho votato per Giorgia Meloni e lo confermo, ma "Ispiratore no, Meloni non ha bisogno di essere ispirata", ha detto Gianfranco Fini ospite di "Mezz"ora in più su Raitre. L'ex leader e fondatore di Alleanza Nazionale torna in tv intervistato da Lucia Annunziata e parla a tutto tondo della destra italiana di allora e di oggi alla luce della fiducia al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni.

L'ex presidente della Camera che parla di Meloni coniugandola al femminile “mi viene piu spontaneo dire la presidente, ma capisco chi dice il presidente” riconosce la vittoria dell'ex alleata nelle fila della destra italiana: "È evidente che avendo Fdi raccolto più volti di Lega e Fi messi insieme è in una posizione di centralità. Questo è un governo di destra-centro e questo mette in agitazione gli alleati". 

Alleati come Matteo Salvini che "È un uomo pragmatico ma ho un solo ricordo di un fugace incontro in una trasmissione televisiva”. E sul leader della Lega dice: "Come si fa a non essere inquieti quando si perdono così tanti voti e il partito che guidi ti riconferma? Salvini avverte questa responsabilità perché il voto è stato uno shock" e "l'inquietudine lo porta ad alzare bandiere identitarie", cosa che invece "non ha capito la sinistra" che "rimane politicamente corretta, rimane grigia e prevedibile". 

E su l'ex-Cavaliere "Berlusconi ha una fortissima personalità e io ne sono buon testimone, lo dico senza acrimonia. Ora prende atto che non è più il dominus, che non ha più lo scettro, che è in mano a una donna e per giunta una donna che non viene dalla mitica trincea del lavoro, dalla società ma che ha masticato pane e politica fin da ragazzina e questo per Berlusconi non è mai stato un titolo di merito".

Al tempo stesso, ha osservato Fini, "Berlusconi non è un irresponsabile, basta vedere i ministri di Fi, penso a Tajani, che danno ampia garanzia di continuità nell'azione di governo". Del resto, ha sottolineato ancora l'ex alleato del cavaliere, Berlusconi i sondaggi li guarda, ha capito che alcune fibrillazioni danneggiano soprattutto Forza Italia". 

Sollecitato a ricordare l'epoca della fondazione del partito di Fratelli d'Italia, nel 2012, il settantenne ex-leader politico sottolinea che in fondo "il simbolo di Fdi non è quello del Movimento sociale ma è quello di Alleanza nazionale" e che quella fiamma tricolore è rimasta a simbolo della destra post-fascista ma quel simbolo del MSI aveva un suo richiamo storico, era la continuità e non c'è più, è una semplice fiamma tricolore. "Quel simbolo è stato archiviato con Fiuggi". Anche quando "Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, fraternamente amico da tanti anni, non mi seguono e danno vita alla casa della destra. Oggi devo dire che avevano ragione loro e non io".  

Era il 1995 ed “È chiaro che il congresso di Fiuggi e i comportamenti conseguenti, come il viaggio in Israele, determinarono per An una maggiore assunzione di responsabilità, con l'ambizione di essere destra con cultura di governo”. Perchè “Quando naque Fdi vi era scetticismo totale verso la destra. Io stesso dicevo ma dove vanno? L'accusa che mi veniva mossa - e per quello dico avevate ragione - era quella di aver posto fine alla destra autonoma.” E dunque "Alleanza nazionale era la casa di chi si ritrova in certe idee, in una visione. Quello è il testimone caduto, non il fascismo che non c'entra nulla". Quella era l'epoca in cui si puntava - dice Fini -  alla creazione e alla nascita del bipolarismo italiano ma "Creare il Pdl fu un errore enorme che non perdono a me stesso , credevamo nel bipolarismo, pensavamo fosse naturale dare vita a un rassemblement della destra" ma "quel movimento finì come finì". 

Se c'è un consiglio per Giorgia Meloni, Gianfranco Fini lo individua nella annosa battaglia per i diritti civili. Si tratta di "una materia importante e delicata quando si agisce su due temi che sono la famiglia e l'orientamento sessuale. Si confrontano elementi di forte identità culturale e religiosa. L'atteggiamento deve essere laico da parte delle istituzioni. In Italia su questi argomenti l'opinione pubblica si è sempre divisa. Il ministro Roccella vedremo cosa farà", ma ricordo che era "una dei parlamentari che promise di promuovere un referendum per abrogare le unioni civili". Francamente su questo ci andrei "piano. I governi dovrebbero dire è il parlamento che si deve occupare di questi temi". 

Sulla gestione della pandemia da coronavirus Fini dice che sarebbe "meglio che le mascherine per i medici negli ospedali rimangano obbligatorie". 

Infine a chi lo vorrebbe di nuovo in  prima linea in politica: "Ringrazio gli amici, ma non ho nessuna intenzione di tornare in politica, di chiedere una tessera. Si può lavorare tranquillamente senza avere incarichi". 

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M5S chiede audizione delle Asl sull’attivazione dei servizi mensa e l’erogazione dei buoni pasto per i dipendenti

 


BARI - Capire se dopo la mozione approvata in consiglio regionale nella scorsa legislatura, le Asl abbiano applicato  in maniera uniforme le previsioni  in merito all’attivazione dei servizi mensa e alle modalità di erogazione dei buoni pasto. È questo l’oggetto dell’audizione richiesta in III commissione Sanità dal capogruppo del M5S Marco Galante e la consigliera con delega alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari

Nella mozione era fatto esplicito richiamo alla contrattazione collettiva nazionale che stabilisce che le aziende siano tenute a istituire i servizi mensa o ad assicurare il pasto con modalità sostitutive;  che l’organizzazione del servizio sia demandata all’autonomia gestionale aziendale ,restando ferma la competenza del CCNL nel regolamentare il diritto alla mensa per i lavoratori ed infine, che abbiano diritto alla mensa tutti i dipendenti  (in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro) purché siano presenti in servizio.

“La mozione approvata nel 2020  - spiegano i pentastellati - si era resa necessaria perché, come riconosciuto nelle audizioni dallo stesso direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, nel tempo si erano verificate evidenti disparità di trattamento nelle diverse ASL pugliesi, in quanto l’erogazione dei buoni pasto era stata prevista ed attuata solo per i dipendenti della Asl di Bari, peraltro al termine  di un lungo contenzioso concluso dalla Regione con una transazione di 15 milioni di euro. Ora chiediamo di audire l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e i Direttori Generali delle Asl pugliesi per  approfondire, chiarire e conoscere le modalità e le tempistiche con cui i direttori hanno proceduto ad assicurare l’attivazione del servizio mensa e/o l’erogazione dei buoni pasto e, conseguentemente, per verificare la corretta, puntuale ed uniforme, all’interno delle diverse Aziende sanitarie, applicazione di un principio di diritto sancito dalla contrattazione collettiva di riferimento. È necessario assicurare la trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e scongiurare l’attivazione di ulteriori ricorsi con conseguenti ulteriori aggravi di spesa a carico della finanza pubblica”. 

  • Scritto da Redazione

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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