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IL COVID SPEGNE LENTAMENTE LA MOVIDA. GLI PSICOLOGI: "IL VIRUS HA COMPROMESSO SOCIALITÀ E RELAZIONI"

Vincenzo Gesualdo, presidente dellOrdine degli Psicologi di Puglia: "I dati del Consiglio nazionale dell’Ordine parlano chiaro: otto persone su dieci hanno sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato. Due su dieci soffrono invece di disturbi mentali più severi."

 

 

BARI - Tra contagi, quarantene e timore per la nuova variante, lì dove un tempo si riversava il popolo della notte adesso c’è una vista lunare. Una volta calato il sole, in poche ore le città si spengono, quasi a ricordare l’atmosfera del lockdown. Dal desiderio di libertà tanto agognato si è passati alla paura, per sé e per i propri cari, di contrarre il virus. Niente più slalom per evitarlo, adesso ci si priva delle interazioni sociali o almeno si prova a centellinarle.

“Ansia e fasi di disagio psichico che potrebbero indurre alla depressione sono le maggiori conseguenze di questi due anni di pandemia, ed i numeri dei casi che trattiamo sono balzati alle stelle” afferma Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia. I dati del Consiglio nazionale dell’Ordine parlano chiaro: otto persone su dieci hanno sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato. Due su dieci soffrono invece di disturbi mentali più severi.

“Siamo impegnati in una delle rivoluzioni sociali più complesse degli ultimi decenni, la pandemia ha modificato percezioni personali e compromesso le relazioni” continua Gesualdo. “Il disagio mentale è sottile e sotterraneo, non possiamo aspettare che si manifesti nelle sue patologie più estreme e si cronicizzi. Dobbiamo capillarizzare i servizi sul territo-rio e costruire una rete di assistenza che dia garanzia al cittadino di avere un benessere psicologico e relazionale”.

Le difficoltà maggiori le hanno avvertite i più giovani, la cui quotidianità scolastica ed extrascolastica, in una fase della vita di costruzione della persona è stata interrotta. “Bambini e adolescenti hanno risentito in primo luogo del colpo del lockdown” conclude Gesualdo. “Il gruppo è l’elemento centrale della loro crescita e fornisce la certificazione dell’identità. Mancando il gruppo preadolescenti e adolescenti si sono ritrovati soli. Sono aumentati, conseguentemente, gli episodi di aggressività. È una reazione che dobbiamo saper leggere ed affrontare. A loro e a tutti coloro i quali stanno avvertendo malessere psicologico dobbiamo il nostro impegno nel creare opportunità di approccio all’ascolto e alla cura, seguiti da un professionista”.

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Confagricoltura Puglia incontra l'assessore regionale Pentassuglia: “La Pac agevoli tutti gli apicoltori senza distinzioni”

Questa mattina il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, e il rappresentante del Comitato Apistico regionale, Giuseppe Mongelli, hanno incontrato l’assessore regionale Donato Pentassuglia per sollecitarlo sui temi inerenti il comparto dell’apicoltura.

BARI - Questa mattina il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, e il rappresentante del Comitato Apistico regionale, Giuseppe Mongelli, hanno incontrato l’assessore regionale Donato Pentassuglia per sollecitarlo sui temi inerenti il comparto dell’apicoltura in visione della nuova Pac, tenuto conto che solo di recente tra gli interventi previsti per lo Sviluppo rurale è stata inserita la misura ACA 18 “Impegni per l’Apicoltura”.

L’incontro è stato richiesto per sottolineare la valenza strategica che la misura assumerà per i comparti apistici, per sensibilizzare la Regione Puglia sulla necessità di garantire una maggiore competitività del settore e favorirne l’integrazione con il settore agricolo. Inoltre, sono state descritte le proposte di modifica della misura ACA 18 proposte dalla Fai, federazione apicoltori italiani.

“Le proposte di modifica che stiamo promuovendo – è stato evidenziato durante l’incontro – vanno a favore di tutto il settore, comparto che in Puglia impiega centinaia di lavoratori. Le ragioni delle nostre richieste, dunque, vanno in direzione di agevolare tutti gli apicoltori che ne hanno titolo e non solo una piccola parte di coloro che effettuano il nomadismo cosiddetto "produttivo", che significherebbe dare un premio a qualcuno che quello spostamento di alveari lo fa già per propria scelta e convenienza aziendale”.

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MOVIMENTO REGIONE SALENTO, GIANCARLO CAPOCCIA È IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI LECCE

MRS, GIANCARLO CAPOCCIA È IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI LECCE
Il Movimento Regione Salento è in continuo moto ed ogni cambiamento è mirato alla crescita globale ma anche individuale di ogni singolo militante; ed è il caso di Vittorio Trullo che passa il testimone di coordinatore cittadino di Lecce ma resta Tesoriere, membro del direttivo di Lecce ed è il Responsabile Regionale del Dipartimento Economico.
 
Il nuovo coordinatore cittadino è Giancarlo Capoccia, già presidente del movimento Idee e Rinnovamento che fonde col MRS per un nuovo percorso in linea con i valori ben radicati nelle radici, nella cultura e nell’identità del Salento.
 
Ad annunciare questa importante novità è il presidente Paolo Pagliaro: “È un vero piacere annunciarvi due novità che per il nostro movimento sono molto importanti perché rientrano perfettamente nel percorso di crescita che deve essere continua. Vittorio Trullo che ha svolto il ruolo di coordinatore cittadino di Lecce in maniera esemplare, cede il testimone a Giancarlo Capoccia ma continuerà ad essere sempre elemento di spicco della nostra grande famiglia perché non solo fa parte del coordinamento cittadino di Lecce ma è il nostro Tesoriere oltre ad essere Responsabile Regionale del Dipartimento Economico. Al nuovo coordinatore di Lecce il mio più caloroso benvenuto.  Amico da tantissimo tempo, persona eccezionale, con cui ci accomunano i sani valori della politica, quella bella che parte tra la gente, che è parte integrante del vero civismo, porta all’interno della nostra grande famiglia tutta la sua esperienza. E siamo lieti di includere, fondendolo con noi, il movimento di cui è stato il presidente. Ad entrambi auguro buon lavoro a nome mio e di tutto il movimento”.
 
Molto propositivo il commento di Giancarlo Capoccia: “Ho ponderato bene questa mia scelta, di entrare a far parte di questo movimento che ritengo in prima linea e in modo continuo per combattere per la nostra terra. Idee e rinnovamento diventa un tutt’uno con il MRS e si riparte più forti che mai. Ho accolto con piacere questa nomina voluta dal presidente Pagliaro, che stimo da sempre, e ringrazio Vittorio Trullo, un professionista serio che ha condotto alla perfezione questo coordinamento che mi appresto a guidare e sono felice di averlo al mio fianco nel direttivo. Detto questo sono già al lavoro per dare nuova linfa a questo meraviglioso contenitore politico territoriale che non è secondo a nessuno a nessuno. Saluto inoltre il coordinatore regionale Pierpaolo Signore, amico con cui ho condiviso e condivido idee e valori, e il coordinatore provinciale Francesco Viva. Andiamo avanti sempre nell’interesse del Salento”.
 
“Ben ritrovato a Giancarlo Capoccia, passionale amante della buona politica, ottimo rappresentante del civismo. – Afferma il coordinatore regionale del MRS, Pierpaolo Signore – Sono veramente fiero di averlo qui con noi alla guida del coordinamento cittadino di Lecce e ringrazio Vittorio Trullo per il lavoro svolto fin qui e per il grande apporto e supporto che ci darà in futuro sia come Tesoriere che come Responsabile Regionale del Dipartimento Economico. Continua così – conclude Signore – la riorganizzazione e la crescita del nostro movimento”.
 
Infine, è arrivato il messaggio di Vittorio Trullo: “È un vero piacere per me lasciare nelle mani di Giancarlo Capoccia le redini del coordinamento cittadino di Lecce. Giancarlo è una persona che stimo tantissimo. Io continuerò con l’entusiasmo di sempre a curare le casse del nostro movimento e ad essere sempre a disposizione dei leccesi e dei salentini per risolvere i problemi che possiamo risolvere con la nostra grande famiglia”.
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Sen. Roberto Marti (Lega): "Il Ministero dei Beni Culturali non blocchi il piano casa in Puglia. A rischio investimenti e sviluppo"

"Consideriamo la posizione espressa da alcuni uffici del Ministero dei Beni Culturali esclusivamente ideologica e pericolosa perché tesa a bloccare lo sviluppo e gli investimenti che il piano casa produce". 

BARI  – “Consideriamo inutile e pericolosa la presa di posizione del Ministero dei Beni Culturali nei confronti del Consiglio Regionale Pugliese, al quale si chiede di escludere dall'applicazione del "piano casa" le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, minacciando addirittura un ricorso alla Corte Costituzionale. Per questo, la prossima settimana insieme ai consiglieri regionali della Lega, faremo un incontro di approfondimento al MiC con il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e gli uffici competenti. È strano, infatti, che alla competente direzione del Ministero sfugga che la legge nazionale istitutiva del "piano casa" e la Conferenza Stato Regioni non ha escluso l'applicazione della norma nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ma solo in tre specifici casi: 1) abusi edilizi già realizzati, 2) centri storici 3) zone a inedificabilità assoluta. Le Regioni e i Comuni hanno poi la facoltà (non l'obbligo!) di escludere o limitare, eventualmente in altri tipi di aree (come per esempio quelle con vincolo paesaggistico) lo strumento in questione. Infine il Ministero dei Beni Culturali attraverso le locali Soprintendenze, esprime un parere vincolante sulla compatibilità degli interventi legati al piano casa in tutti i casi in cui questi ricadano in aree soggette a vincolo paesaggistico proprio per salvaguardare il contesto naturale di riferimento. Per tali ragioni consideriamo la posizione espressa da alcuni uffici del Ministero dei Beni Culturali esclusivamente ideologica e pericolosa perché tesa a bloccare lo sviluppo e gli investimenti che il piano casa produce. Al contrario siamo convinti che l’applicazione del piano casa, proprio in alcune aree “sensibili”, favorisca interventi di restauro “sostenibile ed eco compatibile”, che consentono di migliorare e recuperare immobili esistenti e fatiscenti, spesso abbandonati, liberando così il paesaggio da situazioni di degrado. Tutto ciò risponde chiaramente a quelli che erano gli obiettivi del legislatore, quando ha ideato tale strumento per ridurre il consumo di nuovo suolo non urbanizzato grazie alla rigenerazione dell’esistente. Non serve, dunque, alimentare una contrapposizione tra istituzioni e ancor di più inaugurare una stagione di inutili e interminabili ricorsi e controricorsi, che in un periodo di ricostruzione come quello che viviamo, alimenterebbe solo la sfiducia bloccando progetti e investimenti”.

Tanto dichiara il Sen Roberto Marti, Commissario Regionale della Lega Puglia.

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COPERTINO SI ILLUMINA ASPETTANDO IL NATALE

 

 

COPERTINO (Lecce) - Stasera, alle 18.30, l’accensione delle luminarie; domani, a partire dalle 19.30, il tradizionale corteo storico “Madonna della Neve” - quello che anima l’estate di Copertino - si fa cittadella medievale. 

 Appuntamento domani nel borgo antico della città - tra  Piazza del Popolo, Piazza Castello e via Margherita di Savoia - con la prima edizione di un’iniziativa a tema che tra spettacoli del fuoco, sbandieratori, musici, danzatrici, falconieri, arcieri - e nel rispetto delle limitazioni anti Covid -  vedrà l’attore di origini copertinesi Walter Nestola, tra i protagonisti della serie tv “L’onore e il rispetto” e del film “Sulla mia pelle”, impersonare Manfredi, figlio dell’imperatore Federico II e Conte di Copertino. 

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà a sabato.

L’origine del corteo. Verso la metà del IV secolo, a Roma, il patrizio romano senza figli Giovanni, d’accordo con la moglie, decide di implorare l’aiuto di Maria Vergine e di edificare una chiesa in suo onore.

La Madonna appare in sogno ai due coniugi la notte successiva, indicando un posto in cui, la mattina dopo, i due sposi avrebbero trovato la neve nonostante fosse il 5 agosto: quello sarebbe stato il luogo prescelto.

La neve fu miracolosamente trovata sul colle Esquilino, e la chiesa, inizialmente detta Santa Maria del Presepe perché, secondo la tradizione, vi sarebbe stata trasportata la mangiatoia in cui fu adagiato Gesù Bambino, fu poi denominata Santa Maria Maggiore, e in memoria del prodigio Santa Maria della Neve, con festa da celebrare appunto il 5 agosto.

La devozione si diffuse rapidamente ovunque, e nel tredicesimo secolo il figlio di Federico II Manfredi, principe di Taranto e Conte di Copertino, fece riedificare in stile romanico  la Chiesa Matrice di Copertino, già fondata da Goffredo Normanno nel 1088, col titolo di Basilica Sancta Maria ad Nives.

Per secoli i copertinesi hanno ricordato questa vicenda con un corteo e una processione in cui il Conte e la sua famiglia, sotto la protezione di un’immagine della Madonna, prendevano posto su un carro riccamente addobbato e, seguiti da un lungo corteo, si recavano dal castello alla vicina Chiesa, dove anche l’Arciprete prendeva posto sul carro mentre i sacerdoti, vestiti con piviale e a cavallo, partecipavano al corteo dietro ai fedeli devoti.

Il corteo attraversava l’attuale Piazza del Popolo e via Margherita di Savoia, usciva dalla Porta del Malassiso, girava intorno alle mura e rientrava dalla stessa Porta, fermandosi vicino al sagrato della Chiesa Matrice.

Qui, cantato il “Te Deum” di ringraziamento, i sacerdoti rientravano in chiesa, mentre gli altri accompagnavano il Conte al Castello, dove questi ringraziava e dava da bere ai partecipanti. 

Da più di quarant’anni la Basilica Sancta Maria ad Nives e la Città di Copertino portano dunque avanti la tradizione del corteo del 5 di agosto, che ha visto all’opera anche l’arte sartoriale del compianto maestro Pino Cordella, scomparso di recente, e la cui fama si è diffusa negli anni ben oltre il territorio provinciale anche grazie al coinvolgimento, oltre delle autorità civili e religiose,  di molte associazioni che operano sul territorio e altrettanti artisti che arrivano  da ogni parte d’Italia per esibirsi nella città salentina.  

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Copertino, dalla Basilica Sancta Maria ad Nives, dai Tamburini del Rione Cittadella, da A.R.C.A. e dall’Associazione Commercianti del Centro Storico. 

IL PROGRAMMA  2021

7 DICEMBRE, ORE 18.30

· ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

8 DICEMBRE, ore 19.30

· PIAZZA DEL POPOLO: APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI CON ESIBIZIONE DEI TAMBURINI DEL RIONE CITTADELLA

· PIAZZA CASTELLO: APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI CON ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI DEL RIONE LAMA DI ORIA

· SAGRATO CHIESA MADRE: "4 MANI ALL'OPERA" A CURA DELLA MAESTRA MARIANNA GRECO E CARLO ALEMANNO

Ore 20

· PALAZZO BRIGANTI: PERFORMANCE MEDIEVALE A CURA DEGLI ARTISTI

"SCENA MUTA" DI IVAN RAGANATO

Ore 20.30

· CHIESA DELLE CLARISSE: INTRATTENIMENTO MUSICALE CON ARPA A CURA DI CAROLINA CEZZA

· ARCO DEI PAPPI: ESIBIZIONE TIRO CON L'ARCO CON L'ARCIERE RENATO RAGANATO

· PIAZZA DEL POPOLO: SPETTACOLO DEL FUOCO A CURA DI "LAB COMMUNICATIONS"

 
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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

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Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

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Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

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Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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