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Sfide nella Diagnosi e Cura delle Demenze: tra innovazione e mental capacity. Congresso della Sezione Apulo-Lucana dell'Associazione Italiana Psicogeriatria

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio si è svolto, all’hotel Oriente di Bari, “Sfide nella Diagnosi e Cura delle Demenze: tra innovazione e mental capacity”, una due giorni di approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti disordini neurocognitivi.

 

BARI - “I dati della Regione Puglia del Piano Nazionale Demenze sono stati considerati i migliori a livello nazionale dal Ministero della Sanità. Per il nuovo triennio le tre parole chiave su cui è importante costruire la rete sono: innovazione, equità, sostenibilità”. Le parole sono del professor Giancarlo Logroscino- di UniBa e direttore del Centro per le Malattie Neurodegenerative e per l’invecchiamento celebrale di UniBa presso la Pia Fondazione Giovanni Panico a Tricase- ha fatto il punto sul progetto del “Fondo per l’Alzheimer e le Demenze” di cui è responsabile scientifico per Regione Puglia al congresso della Sezione Apulo-Lucana dell'Associazione Italiana Psicogeriatria.

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio si è svolto, all’hotel Oriente di Bari, “Sfide nella Diagnosi e Cura delle Demenze: tra innovazione e mental capacity” il Congresso della Sezione Apulo-Lucana dell'Associazione Italiana Psicogeriatria, una due giorni di approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti disordini neurocognitivi, con un importante focus sull'implementazione del Piano Nazionale Demenze (PND) nella Regione Puglia.

Sono state illustrate le esperienze della rete dell'assistenza per i disturbi cognitivi delle sei ASL di Regione Puglia (Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, Barletta), presentate dai protagonisti della diagnosi e delle cure sul territorio, dai neurologi delle sei Asl regionali e degli Enti Ecclesiastici pugliesi che hanno presentato i dati del progetto.

     Il congresso ha affrontato il tema della mental capacity, ha esplorato i principi e la pratica del giudizio medico-legale nel contesto delle problematiche decisionali nella terza età. Un altro tema centrale è stata l’emergenza nelle malattie neurologiche con focus su ictus, malattia di Parkinson e Parkinsonismi, nonché sulle problematiche legate alla gestione delle emergenze in pronto soccorso, dei disordini comportamentali degli anziani con demenze.

Si è relazionato, inoltre, dell’importanza del mental capacity e di come la salute mentale sia parte integrante del nostro benessere. Fondamentale, pertanto, un'adeguata assistenza medica e psicologica, essenziali per monitorare e gestire eventuali condizioni che possano influenzare la capacità decisionale, come demenza, depressione o altre patologie neurologiche.

Infine, si è discusso della neurologia in carcere, con un'analisi delle specificità della cura e della diagnosi delle demenze nei pazienti detenuti, attraverso il progetto Brain Space, e della dimensione psico-relazionale e sociale dell’anziano “ristretto”. È stato evidenziato come anche per la popolazione in carcere siano in aumento le malattie neurodegenerative. Sono stati presentati casi clinici e sottolineato come anche in regime detentivo sia importante un team multidisciplinare, l’utilizzo di sistemi di telemedicina e dei canali preferenziali di accesso alla cura e alla diagnosi semplificati.

Nella sua lectio magistrali il dott. Alessandro Pirani, medico di medicina generale di Ferrara, ha evidenziato come nella diagnosi precoce del disturbo cognitivo i medici di medicina generale abbiano un ruolo fondamentale. Occorre ridurre i gap che persistono, i medici del territorio non sono formati, manca il tempo, ma devono avere gli strumenti adatti per individuare i primi sintomi, perché loro sono a contatto diretto con la persona e la diagnosi precoce è sempre più fondamentale per il benessere della comunità.

Nella lectio magistrale del Prof. Marco Trabucchi Past President dell’Associazione Italiana Psicogeriatria “l’Ageismo un triste errore della nostra società”, ha evidenziato «la necessità di avere una società che crede e valorizza l’anziano. Il mondo della medicina deve mettere al centro l’anziano e deve credere fortemente che l’età anziana non sia una perdita di tempo».

Presidenti del congresso sono stati i Prof. Giancarlo Logroscino e Prof. Francesco Scapati. «Il convegno della AIP – ha commentato il Professor Giancarlo Logroscino – è stato incentrato principalmente sul problema delle demenze. Ad oggi Regione Puglia è una regione con alto tasso di invecchiamento della popolazione generale (quasi il 25% sopra i 65 anni) un vero inverno demografico accentuato da un decremento della popolazione generale, nel 2050 saranno oltre il 40% i 65enni. In Cina, India e Brasile la popolazione sta aumentando mentre in Italia sta diminuendo, in particolare il Sud Italia avrà una diminuzione drammatica della popolazione generale, con un’espansione degli anziani e con conseguenze drastiche su tutto il sistema, in primis su quello economico.

Invecchiamento precoce, declino demografico e disomogeneo sul territorio sono gli elementi da cui bisogna partire per affrontare il tema delle demenze. A livello scientifico ci sono dei cambiamenti in tutte le malattie neurodegenerative: la scoperta di biomarcatori plasmatici utilizzati in ambito di ricerca sono in attesa delle certificazioni per la diagnostica e sono stati approvati dei farmaci che modificano il decorso della malattia. È necessario adeguare il sistema con le risorse e gli strumenti adatti per gestire le emergenze presenti e anticipare quelle future determinate da questo rapido cambiamento demografico. I dati del piano nazionale demenze sono importanti per delineare un ipotetico scenario futuro e poter fornire alle politiche sanitarie di Regione Puglia gli strumenti con cui gestire l’emergenza».

«In questi due giorni del congresso regionale dell’AIP di quest’anno -dichiara il Professor Francesco Scapati- abbiamo voluto dedicare una sessione particolare ad un aspetto non sempre trattato per i pazienti con declino cognitivo ossia la neurologia in carcere. Con l’invecchiamento della società invecchiano anche coloro che sono sottoposti a regime detentivo e sono ugualmente soggetti a patologie come il declino cognitivo. L’AIP con questa due giorni di approfondimento vuole sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica al problema sempre più avvertito all’interno del mondo carcerario».

Un convegno di alto profilo, con un panel di esperti, che ha approfondito i diversi aspetti dei disordini neurocognitivi, ha evidenziato il privilegio del Piano nazionale demenze di allineare tutte le regioni e sottolineato l’importanza per la diagnosi precoce la medicina generale ha un ruolo cruciale.

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PUGLIAPROMOZIONE, SPINA (FDI): "L’AUDIZIONE DELL’ AVV. NANCY DELL’OLIO RINVIATA A MARTEDÌ 4 MARZO. FINALMENTE FAREMO CHIAREZZA SULLA GESTIONE NELL’AGENZIA"

Riteniamo che sia necessario che determinate accuse vengano riformulate in una sede istituzionale, perché ognuno si assuma le responsabilità derivanti dalle proprie parole e la politica tutta sia consapevole di cosa accade in Pugliapromozione.”

BARI - Nota della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Tonia Spina.

“Domani, 27 febbraio, sarà il terzo giovedì di seguito che l’audizione in IV Commissione su Pugliapromozione sarà rinviata. Avremmo potuto stigmatizzare il comportamento di chi adduce ogni volta scuse per non presentarsi, ma siccome il nostro interesse è quello di fare luce su una gestione vecchia e nuova che presenta non poche ombre, abbiamo accolto la proposta del presidente della Commissione, Francesco Paulicelli, e accettato che l’audizione si tenga martedì prossimo, 4 marzo, alle 10.

A quella seduta sarà presente anche l’avvocatessa Nancy Dell’Olio che, nei giorni scorsi, ha rilasciato diverse interviste sul suo rapporto con l’agenzia e quale ruolo ha avuto il presidente Michele Emiliano.

Riteniamo, infatti, che sia necessario che determinate accuse vengano riformulate in una sede istituzionale, perché ognuno si assuma le responsabilità derivanti dalle proprie parole e la politica tutta sia consapevole di cosa accade in Pugliapromozione.”

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OLTRE 400MILA EURO PER MISSIONE-LAMPO REGIONE PUGLIA A MIAMI, CDX: “TRASFERTA D’ORO CON I SOLDI DEI PUGLIESI. PROMOZIONE O SPERPERO?”

 

BARI - Nota dei capigruppo FdI, La Puglia Domani e Forza Italia – Renato Perrini, Paolo Pagliaro e Paride Mazzotta – e dei consiglieri Tonia Spina e Francesco La Notte, promotori dell’audizione dei vertici di Pugliapromozione in IV Commissione, in programma giovedì 23 gennaio

OLTRE 400MILA EURO PER MISSIONE-LAMPO REGIONE PUGLIA A MIAMI, CDX: “TRASFERTA D’ORO CON I SOLDI DEI PUGLIESI. PROMOZIONE O SPERPERO?”

“Conto esorbitante per la trasferta della Regione Puglia in Florida: oltre 400mila euro in soli tre giorni. Tanto è costata alle tasche dei pugliesi la vetrina promozionale che ha portato a Miami l’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e il direttore della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi. Tirando le somme, al preventivo si sono aggiunti 150mila euro con affidamento diretto per l’artista foggiano Agostino Iacurci e quasi 100mila euro per la rivista Flash Art, a cui la Regione aveva già commissionato per la Milano Fashion Week 2024 un numero dedicato, intitolato Puglia Contemporary Land, che riporta un’intervista all’attrice Helen Mirren realizzata da Pasquale Natuzzi jr, titolare dello store di famiglia in Florida. Promozione o sperpero? È legittimo polverizzare cifre cos? ingenti per fare vetrina all’estero? Una somma che supera i 400mila euro per una trasferta lampo appare davvero ingiustificabile, specie in un contesto socioeconomico in cui i fondi pubblici dovrebbero essere gestiti con il contagocce, puntando a investimenti realmente strategici e duraturi. Su questo chiederemo risposte precise in Commissione Sviluppo economico, nell’audizione dei vertici di Pugliapromozione in programma gioved? 23 gennaio. Vogliamo vederci chiaro e verificare come e perché siano stati spesi con tanta leggerezza oltre 400mila euro di soldi pubblici. 
La scelta di pagare ben 150mila euro a un singolo artista e quasi 100mila euro a una rivista, ci lascia a dir poco perplessi. L'audizione di giovedi in IV Commissione, richiesta dai consiglieri La Notte e Spina, sarà l'occasione per fare chiarezza e rendicontare su ogni singola voce di spesa. In ogni caso, invitiamo la Regione a stringere i cordoni della borsa per iniziative future di questo tipo. Mentre cittadini e imprese faticano a tenersi a galla, questa trasferta in Florida ci sembra uno sperpero inaccettabile. Invitiamo la Regione a maggiore rigore e oculatezza nella spesa delle risorse collettive”.

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DISCARICA MANDURIA, RENATO PERRINI (FDL): "IL FALLIMENTO DELLA GESTIONE RICADE SEMPRE SUGLI STESSI TERRITORI. INACCETTABILE"

“A Manduria, la discarica interessata dall’ampliamento, che arriverà a un’altezza massima di 14 metri dal piano stradale, confina con un impianto di compostaggio di rifiuti organici e dista poche centinaia di metri da un’altra discarica

 

BARI - Nota del capogruppo regionale  di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“La gestione dei rifiuti in Puglia è esplosa in tutta la sua complessità per colpa di un fallimentare Piano Rifiuti, per cui l’Assessorato all’Ambiente e l’AGER devono continuamente correre ai ripari… ma con un modus operandi che resta sempre lo stesso. E allora mi chiedo: se è giusto assicurare il regolare servizio di raccolta e smaltimento, è altrettanto giusto che il peso di questa situazione ricada sempre sulle stesse comunità? E su territori già gravati da pesanti situazioni ambientali?

“A Manduria, la discarica interessata dall’ampliamento, che arriverà a un’altezza massima di 14 metri dal piano stradale, confina con un impianto di compostaggio di rifiuti organici e dista poche centinaia di metri da un’altra discarica. Una concentrazione che rende difficili le condizioni di vita dei cittadini e che, certamente, non costituisce un bel biglietto da visita per un territorio a forte vocazione turistica e agricola, la terra del vino Primitivo, un’eccellenza enogastronomica che ha reso grande il Made in Puglia nel mondo.

“Per tale ragione nelle scorse ore ho depositato una richiesta di audizione in commissione Ambiente per audire l’assessore Serena Triggiani, il Responsabile del procedimento, Barbara Valenzano, il Direttore dell’Ager, Angelo Pansini, e il Direttore dell’Arpa, Vito Bruno, per conoscere lo stato in cui versa la Discarica di Manduria.”

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NARDO', NUOVA GESTIONE DEL MUSEO DELLA MEMORIA: DOMANI L’OPEN DAY

  Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno riparte con una nuova gestione, affidata per i prossimi anni a Fluxus Cooperativa. Domani, sabato 4 gennaio, è in programma l’open day con la presentazione del nuovo gruppo di lavoro, le partnership e tutte le altre novità.


 

NARDO' (Lecce) - Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno riparte con una nuova gestione, affidata per i prossimi anni a Fluxus Cooperativa. Domani, sabato 4 gennaio, è in programma l’open day con la presentazione del nuovo gruppo di lavoro, le partnership e tutte le altre novità.

Al mattino, dalle ore 9:30 alle 12:30, il Museo sarà visitabile liberamente, mentre nel pomeriggio, alle ore 17:30, è in programma un incontro con il focus sulle novità della gestione e gli interventi, tra gli altri, della responsabile del Museo, Valeria Maria Immacolata Dell’Atti, dell’assessora alla Cultura e Istruzione, Giulia Puglia e dell’imprenditore culturale Gary Feingold, che con la moglie Savina, anche lei impegnata nel mondo della danza e della cultura, ha scelto di trascorrere parte dell’anno a Santa Maria al Bagno (risiedono in Olanda) e di condividere con Fluxus questo “viaggio” nella gestione del Museo. All’open day sono stati invitati tutti gli operatori del settore.
 

Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza, istituito nel 2009, è un luogo di importanza strategica per la comprensione e la ricostruzione degli avvenimenti che sconvolsero l’Europa durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Nelle sale bianche e inondate di luce (simbolo di speranza e rinascita, nell’intento del progettista Luca Zevi) il visitatore non trova le immagini degli orrori dei campi di concentramento e delle vittime dell’Olocausto, ma i volti finalmente rilassati e sereni di chi, più fortunato di altri, ha avuto una opportunità e la possibilità di raccontare.

I documenti provenienti dall’archivio storico comunale e da archivi privati, le foto d’epoca, gli oggetti e i murales realizzati dal profugo rumeno Zivi Miller tra il 1945 e il 1946, insieme alle visite guidate, offrono un’esperienza di alto valore educativo.

Com’è noto, Nardò e la comunità neretina sono simbolicamente e intimamente legati a quel periodo storico per aver ospitato in un campo di accoglienza a Santa Maria al Bagno (il D.P. Camp 34), tra il 1943 e il 1947, gli ebrei liberati dai campi di sterminio e in viaggio verso il nascente Stato di Israele.

Una pagina esemplare di solidarietà che ha consentito alla città di fregiarsi nel 2005 della Medaglia d’Oro al Merito Civile da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

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Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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