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3BMETEO.COM: “Weekend, anticiclone in lento declino: la prossima settimana cambia tutto”

Gli esperti di 3bmeteo.com: “L'alta pressione domina su mezza Europa ma in Italia si iniziano a mostrare i primi segnali di un cambiamento che sarà più palese nel corso della nuova settimana col ritorno delle perturbazioni con annesso calo termico”.

 

Continua a dominare su gran parte d'Europa un vasto campo di alte pressioni, che tuttavia mostra i primi segnali di indebolimento proprio sul Mediterraneo in questo weekend, preludio a un generale cambiamento a partire da martedì quando torneranno le perturbazioni”. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera.

Secondo il meteorologo, “gran parte dell’Europa, attualmente, è interessata da un vasto e robusto anticiclone, con un massimo di pressione situato sul Baltico, che estende la sua influenza su gran parte del continente. “Le perturbazioni rimangono lontane dall'Italia, creando condizioni di generale stabilità atmosferica, caratterizzate da assenza di precipitazioni, nebbie e nubi basse, soprattutto nelle aree pianeggianti. Tuttavia i settori più occidentali Italiani risentono di una modesta area di bassa pressione, con precipitazioni in particolare su Sicilia e Sardegna”.

Tra il weekend e l’avvio della nuova settimana, questa bassa pressione tenderà a essere rinvigorita da un impulso di aria instabile proveniente dalla Francia, con delle precipitazioni sulle Isole Maggiori e su parte del Sud, mentre altrove le condizioni meteo saranno più stabili, ma non del tutto soleggiate, per la presenza di nebbie e nubi basse sulle aree di pianura del Centro-Nord e un po’ di nuvolosità sparsa.

Un cambiamento più deciso è atteso nel corso della nuova settimana, quando si prevede lo smantellamento del super anticiclone e l’arrivo di masse d’aria instabili e più fredde dal Nord Europa, che porteranno precipitazioni e un calo delle temperature anche in Italia. “Si aprirà dunque una fase meteorologica più dinamica e movimentata rispetto alla stabilità attuale con pioggia e neve in montagna”, concludono da 3bmeteo.

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NARDO', I GUARDIANI DEL TEMPO RICORDI E STORIE DI FAMIGLIA: TORNA L'EVENTO DEL CUORE PER I NERETINI

Torna sabato 14 e domenica 15 settembre I Guardiani del Tempo, un progetto ideato dall'assessorato alla Cultura e da Terrammare Teatro e giunto alla sua settima edizioneDue serate in cui la magia del teatro entra nel cuore della città.

 

NARDO' (Lecce) - Torna sabato 14 e domenica 15 settembre I Guardiani del Tempo, un progetto ideato dall'assessorato alla Cultura e da Terrammare Teatro e giunto alla sua settima edizione. Nato come progetto formativo - grazie al quale il Comune di Nardò nel 2018 ha partecipato al bando "Città che legge" (iniziativa del Centro per il libro e la lettura del Mibact e di Anci) risultando vincitore per l'area Sud - è diventato un evento molto atteso e partecipato, un po' l'appuntamento del cuore per tanti neretini, che hanno l'occasione di "scavare" nei ricordi personali e collettivi, in storie e fatti privati, in vicende piccole e grandi della nostra comunità.
Anche quest'anno, quattro luoghi del centro storico, a conclusione di un laboratorio teatrale di comunità (ideato e condotto da Terrammare Teatro), diventano altrettanti palcoscenici a cielo aperto. Due serate in cui la magia del teatro entra nel cuore della città, in cui l'arte di raccontare pone in risalto piccoli fatti memorabili, storie e voci silenziose, forze antiche, sullo sfondo dei grandi eventi della storia di Nardò. Il tema centrale è sempre quello dell'albero genealogico e dei legami familiari, le storie sono quattro con quattro narratori e quattro attori professionisti.
La prima storia è Memoria di un tempo di festa, ospitata dal Monastero di Santa Teresa (corso Garibaldi, 31), con il racconto di Anna Teresa Marzano e l'interpretazione dell'attore Fabio Zullino. "Un brano musicale... ecco che riaffiorano i ricordi, le emozioni, i luoghi, le presenze di un tempo passato".
La seconda storia è L'orologgiu ti la chiazza, ospitata da Palazzo Manieri (corso Garibaldi, 6), con il racconto di Marilì Zacchino e l'interpretazione dell'attrice Chiara De Pascalis. "... e se il tempo è una dimensione, essa si dilata e pacifica ogni ricordo, riportando leggerezza ed indulgenza negli animi e nei cuori. La saggezza di chi c'è stato ed il sorriso che ci ha donato sono l'eredità più preziosa".
La terza storia è Lu maletiempu, ospitata da Palazzo Onorato (via Duomo), con il racconto di Anastasia Rocca e l'interpretazione dell'attrice Ilaria Carlucci. "Improvvisa e travolgente come la forza dei ricordi. Può la volontà dell'uomo agire sull'impeto della natura? No, vero! Eppure c'è stato un tempo in cui l'impossibile diventava possibile se ci credevi".
La quarta storia è Parole di madre, ospitata dal Palazzo Vescovile (piazza Pio XI), con il racconto di Marina Manieri e l'interpretazione dell'attrice Angela Iurilli. "... e te lo racconto un'altra volta! Ti devi ricordare tutto per bene, perché poi lo dovrai raccontare ai tuoi figli e loro ai loro figli. No biti scirrare, mai!".
Le storie avranno tre repliche per ognuna delle due serate, programmate alle ore 21, 21:30 e 22. L'ingresso è libero e gratuito. Informazioni ai numeri di telefono 320 8949518, 389 7983629 e 348 6722242.

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NUOVO APPUNTAMENTO CON “CORNETTO BATTITI LIVE”

Dal suggestivo palco dal Castello Aragonese di Otranto, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.
  
CONVERSANO (Bari) - Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.
 
Dal suggestivo palco dal Castello Aragonese di Otranto, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.
 
Nel quarto appuntamento si alterneranno sul palco:Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il TreeZerb.
 
I cantanti saranno anche protagonisti di esibizionion the roadda alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata Irama da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele.
 
Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.
 
La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.
 
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COPERTINO, Notevole risparmio per conferimento dei rifiuti all’impianto di Erchie

Avere un unico punto di conferimento per i rifiuti organici – ha dichiarato il sindaco Vincenzo De Giorgi significa riuscire ad ottenere un risparmio notevole sia in termini di tariffa e sia in termini di tempi necessari al trasporto dei rifiuti stessi

 

COPERTINO (Lecce) - Un risparmio di circa 30.000 euro mensili per il conferimento a compostaggio dei rifiuti organici degli otto Comuni ricompresi nell’Aro 3 è il risultato degli accordi raggiunti tra la società Heracle srl ed il sindaco Vincenzo De Giorgi, nella qualità di presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito insieme al responsabile dell’Ufficio Comune, ing. Fabio Minerva.

La proposta di avere un unico impianto presso cui conferire la frazione organica era stata avanzata ad Ager, l’Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti, nelle scorse settimane e ieri è giunto il parere favorevole.

Come noto, fino ad ieri i Comuni ricompresi nell’Ambito di raccolta ottimale conferivano la frazione organica presso tre diversi impianti e, precisamente, Arnesano e Porto Cesareo presso l’impianto Heracle di Erchie, Copertino, Leverano e Veglie presso l’impianto Progeva di Laterza in provincia di Taranto, e Carmiano, Lequile e Monteroni di Lecce presso l’impianto Calimera bio situato nel Comune di Calimera.

Il vantaggio legato al conferimento dei rifiuti all’impianto di Erchie, che dista da Copertino circa 38 km, rispetto a Laterza che invece dista circa 150 chilometri, è facilmente immaginabile sotto ogni profilo, ma problematiche ci sono anche per quanto riguarda l’impianto di Calimera, dove vengono applicate condizioni economiche dipendenti da analisi merceologiche le cui metodologie sono già state contestate dall’ARO3Le.

L’accordo raggiunto con l’impianto di Erchie consente un risparmio medio sull’intera produzione dell’ARO3LE, immediato, di oltre 18 euro a tonnellata, con vantaggi in termini economici anche per i Comuni che già conferivano i propri rifiuti presso l’impianto del brindisino.

“Avere un unico punto di conferimento per i rifiuti organici– ha dichiarato il sindaco Vincenzo De Giorgi – significa riuscire ad ottenere un risparmio notevole sia in termini di tariffa e sia in termini di tempi necessari al trasporto dei rifiuti stessi. Grazie al prezioso impegno profuso dall’ing. Minerva siamo riusciti ad ottenere un risultato che va ad indubbio vantaggio non solo dei copertinesi ma anche di tutti i cittadini degli altri Comuni”.

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LEGGE AUTONOMIA DIFFERENZIATA, VII COMMISSIONE DICE NO A REFERENDUM PER ABROGARLA. PAGLIARO: “NON CONDANNA MA OPPORTUNITÀ PER IL SUD”

«La settima commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale ha detto no alla richiesta di due referendum popolari per abrogare la legge sull’autonomia differenziata delle Regioni. Richiesta firmata dal presidente Emiliano e da alcuni consiglieri di centrosinistra»

BARI - Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.
«La settima commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale ha detto no alla richiesta di due referendum popolari per abrogare la legge sull’autonomia differenziata delle Regioni. Richiesta firmata dal presidente Emiliano e da alcuni consiglieri di centrosinistra.
Per farla passare in Commissione sarebbero serviti i tre quarti dei voti degli undici consiglieri presenti, e dunque otto. Invece i voti favorevoli sono stati sei. Benché non vincolante, il parere della VII Commissione esprime posizioni contrapposte sull’autonomia differenziata in seno al Consiglio regionale.
Noi siamo contro il referendum, perché crediamo che la legge quadro approvata sia una buona base di partenza – con la giusta individuazione e l’equo finanziamento dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per garantire uguali diritti a tutti i cittadini italiani, da sud a nord. Invece se n’è fatta una questione politica: il centrosinistra, inclusi 5 Stelle e Italia Viva, si è intestato questa battaglia contro l’autonomia differenziata demonizzando il punto di arrivo di un processo che fu innescato proprio dal governo Amato di centrosinistra nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione. Memoria corta, camaleontismo o strumentalizzazione politica, contro una legge firmata dal leghista Calderoli?
In Commissione abbiamo ricordato che il presidente Emiliano, ora portabandiera della battaglia contro l’autonomia differenziata, in passato aveva ammesso che il centrosinistra era “confuso” sulla questione, e si era espresso a favore dell’autonomia differenziata, sostenendo che “tutte le Regioni dovessero chiederla perché lo Stato centrale è inefficiente e bisogna aumentare il potere delle Regioni con un meccanismo differenziato fra Regioni più efficienti e meno efficienti”. Siamo abituati alle sue giravolte, ma questo testacoda lascia davvero senza parole…
Noi siamo autonomisti e crediamo che i territori, e quindi l’istituzione primaria dei territori che sono le Regioni, debbano essere artefici del proprio futuro. Ma il problema è a monte, è la disomogeneità fra Regioni. La Lombardia con 10 milioni di abitanti contro la Val d’Aosta che ne conta appena 125mila. La Puglia che mette insieme tre macro aree geograficamente e storicamente distanti fra loro: Salento, Terra di Bari e Daunia. Noi siamo convinti che si debba riorganizzare la geografia politica, sulla linea ispiratrice di Carlo Cattaneo: uno stato federale, liberale e laico. La centralizzazione dei poteri ha tradito lo spirito costituzionale delle Regioni, pensate come entità autonome per bilanciare il potere centrale con quello locale. L'autonomia potrebbe aiutare le aree periferiche a colmare il divario con le Regioni più avvantaggiate, destinando risorse aggiuntive a servizi essenziali come istruzione, sanità, previdenza e mobilità. Per favorire il Mezzogiorno sarebbe anche necessario applicare il federalismo fiscale funzionale, affinché i tributi locali vengano pagati dove si produce reddito. Ma di tutto questo avremo modo di discutere in aula nel prossimo consiglio, dedicato all’autonomia differenziata».
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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

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La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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