NARDO', ARRIVA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU SEI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

I primi pali di pubblica illuminazione sono stati fissati lungo strada Pantalei Tagliate e si proseguirà subito con via Mariano e via degli Speleologi in zona Pagani e successivamente con strada Olivari (una parallela alla strada provinciale n. 359 per Avetrana), via degli Astronauti (zona stadio) e la strada provinciale n. 17 per Gallipoli.

 

 

NARDO' (Lecce) - È iniziata nei giorni scorsi l’installazione di punti luce in sei vie del territorio comunale da sempre sprovviste di infrastrutture e servizi primari.

I primi pali di pubblica illuminazione sono stati fissati lungo strada Pantalei Tagliate e si proseguirà subito con via Mariano e via degli Speleologi in zona Pagani e successivamente con strada Olivari (una parallela alla strada provinciale n. 359 per Avetrana), via degli Astronauti (zona stadio) e la strada provinciale n. 17 per Gallipoli.

In quest’ultimo caso, il Comune di Nardò, oltre a fornire di pubblica illuminazione il tratto di propria competenza, completerà anche il tratto successivo, di cui è titolare la Provincia di Lecce, che dovrà dare l’assenso formale di rito. I pali sono dotati di luce a led di ultima generazione. L’intervento sarà completato entro l’estate.

Le risorse che l’amministrazione comunale sta utilizzando in questo caso sono a disposizione nell’ambito del generale progetto di riqualificazione energetica e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione in città da oltre 2 milioni e 700 mila euro, affidato all’associazione temporanea di imprese Cpl Concordia-Alfa Impianti.

Con questo intervento - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti - portiamo l’illuminazione in arterie del territorio comunale che sono densamente abitate e in qualche caso, come strada Pantalei Tagliate, anche piuttosto trafficate. Sono zone della città verso cui abbiamo un debito morale elevatissimo perché letteralmente dimenticate nei decenni scorsi e lasciate senza infrastrutture e servizi. La differenza con il passato sta qui: gli altri sulle periferie si fermavano ai programmi elettorali, noi diamo corpo e sostanza ogni giorno all’agenda di governo. Ovviamente non sono le uniche strade ad aver bisogno, ma abbiamo deciso di partire da queste perché hanno a tutti gli effetti una dimensione urbana, per le tante famiglie che ci vivono. C’è il decoro e c’è la vivibilità, ma anche una questione squisitamente legata alla sicurezza, soprattutto nel caso della Nardò-Gallipoli, che soprattutto d’estate è percorsa da centinaia di macchine al giorno e che spesso è teatro di incidenti, anche molto gravi”.

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NARDO', A TORRE INSERRAGLIO NASCE LA SPIAGGIA DEDICATA AGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

In una porzione del litorale neretino sarà consentito il libero accesso e la permanenza dei cani, in ossequio alla legge della Regione Puglia n. 56 del 17 dicembre 2018 che ha introdotto le norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione.

 

 

NARDO' (Lecce) - In una porzione del litorale neretino sarà consentito il libero accesso e la permanenza dei cani, in ossequio alla legge della Regione Puglia n. 56 del 17 dicembre 2018 che ha introdotto le norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione.

La giunta guidata dal sindaco Pippi Mellone ha individuato l’area dedicata agli amici a quattro zampe in una zona di circa 9800 metri quadri a nord di Torre Inserraglio (area demaniale libera) in cui agli animali sarà consentito accedere accompagnati dal proprietario o altro detentore.

Mentre nello specchio d’acqua antistante sarà permessa la balneazione (ogni proprietario potrà tenere in acqua sino a quattro animali contemporaneamente), sempre in presenza del conduttore in acqua e sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità. Si può raggiungere l’area dalla strada provinciale n. 286 svoltando su via Socrate.

A breve, l’amministrazione comunale installerà apposita cartellonistica multilingue con le prescrizioni previste.

Il Piano comunale delle Coste, com’è noto, stabilisce espressamente che in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, date in concessione o per la libera fruizione, durante la stagione balneare è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola, guinzaglio e microchip.

Premesso questo, la recente legge regionale n. 56 prevede che i Comuni rivieraschi individuino tratti di spiaggia libera nel quale l’accesso e la permanenza siano consentiti.

A condizione che i proprietari e detentori rispettino una serie di prescrizioni di carattere igienico-sanitario, cioè il fatto di detenere idonea certificazione sanitaria dell’animale, di essere in regola con le vaccinazioni, di poter essere identificati con microchip, di dotarsi di ombrellone, riserva d’acqua, attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.

Abbiamo ritenuto - spiega l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio - di adeguarci immediatamente alla legge regionale, che regolamenta finalmente l’accesso degli animali in spiaggia. Un’esigenza sociale molto diffusa visto l’elevatissimo numero di famiglie, ad esempio di turisti, ma anche di neretini, che detiene uno o più animali domestici. In questi mesi gli uffici comunali, che ringrazio, hanno fatto un ottimo lavoro e quindi anche la nostra costa avrà a Torre Inserraglio un’area riservata ai cani. È un modo per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuovendo la protezione degli animali e l’educazione al rispetto”.

Finalmente - aggiunge il consigliere delegato al Randagismo Gianluca Fedele - chi possiede un cane potrà beneficiare di una spiaggia dedicata, evitando infrazioni alle regole e magari sovente qualche piccolo dissidio con i bagnanti. Quella della Regione è una misura di civiltà e di buon senso, che credo metta tutti d’accordo. La delibera della nostra giunta arriva alla fine di un percorso condiviso da uffici, assessorato e guardie zoofile, che meritano in modo particolare il nostro ringraziamento”.

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Ospedale di Comunità. M5S: “Bene il regolamento, auspichiamo un maggior coinvolgimento dell’Ordine degli Infermieri” “Riteniamo fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nella nostra regione l’istituzione dell’Ospedale di Comunità, per questo

Riteniamo fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nella nostra regione l’istituzione dell’Ospedale di Comunità, per questo abbiamo votato a favore del regolamento.".



BARI - Riteniamo fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nella nostra regione l’istituzione dell’Ospedale di Comunità, per questo abbiamo votato a favore del regolamento. Riteniamo però assurdo che la struttura abbia provveduto alla stesura senza un confronto con l’Ordine Professionale infermieristico (OPI), dal momento che la gestione dell’Ospedale di Comunità è affidata all’assistenza infermieristica. Ancora una volta si ha una visione medicocentrica della nostra sanità. a dispetto di leggi nazionali e locali che parlano dell’importanza della figura dell’infermiere”.

 

Lo dichiarano i consiglieri del M5S Marco Galante e Mario Conca  a margine della seduta della III Commissione in cui è stato espresso parere favorevole allo schema di regolamento regionale relativo al “Modello organizzativo e di funzionamento dell’Ospedale di Comunità”.


Ora - continuano i pentastellati - auspichiamo che gli Ospedali di Comunità non rimangano contenitori vuoti. Fondamentale  è che i ricoveri non diventino lungodegenze, ma un prolungamento dell’assistenza domiciliare  per i pazienti con patologie croniche che, a causa di una riacutizzazione delle stesse, abbiano bisogno di un’assistenza infermieristica continuativa. In questo modo si riusciranno a evitare ricoveri inappropriati negli ospedali, migliorando i tempi di attesa e la qualità del servizio. Una riorganizzazione, quella degli ospedali di Comunità che sarebbe dovuta essere contestuale alla chiusura dei nosocomi e al taglio dei posti letto previsti dal Piano di riordino ospedaliero, che da anni chiediamo al nostro evanescente assessore alla Sanità. Meglio tardi che mai”.

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Lugano: la polizia svizzera blocca il Circo Orfei

Secondo il Servizio autorizzazioni svizzero il circo non dispone di un valido attestato relativo alla sicurezza dei suoi impianti. Spettacoli vietati in tutto il Ticino.

 

 

 

LECCE - Lo spettacolo serale del Circo Orfei è stato fermato prima dell'inizio. Gli agenti della polizia cantonale sono intervenuti a Lugano per vietarne le esibizioni.

 

Il Circo italiano gestito dalla famiglia Coda Prin non ha ricevuto la necessaria autorizzazione per l'esercizio dell'attività di baracconista o di impresario circense in Ticino, perché «non sussistono attualmente i requisiti per il suo rilascio».

 

La polizia sottolinea che la decisione del mancato rilascio dell'autorizzazione, di competenza del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, era già stata intimata ai responsabili nella giornata di ieri.

 

Non solo sono «caduti i presupposti» per l'ottenimento del permesso, ma i responsabili hanno dimostrato «mancata volontà nel voler rispettare la decisione».

 

Si è quindi reso necessario l'intervento odierno degli agenti, che hanno bloccato lo spettacolo prima dell'inizio.

 

Il Circo Orfei non potrà proporre i suoi spettacoli a Lugano, sette in tutto, in programma oggi, domani e domenica e neppure su tutto il suolo ticinese, fino all'eventuale ottenimento di tutti i necessari permessi.

 

In particolare, il circo, secondo l'ufficio competente al rilascio autorizzazioni, non dispone di un valido attestato relativo alla sicurezza dei suoi impianti.

 

Infatti, in base agli articoli 21 e 22 dell'Ordinanza sul commercio ambulante del 04.09.2002, il richiedente deve dimostrare che la sicurezza degli impianti utilizzati sia stata controllata da un organismo di ispezione autorizzato dal Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS) o riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale.

 

Contro la decisione è data facoltà di ricorso, privo di effetto sospensivo, al Consiglio di Stato.

 

Una vicenda per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che riporta alla ribalta la questione della libertà di movimento dei circhi che, nonostante la loro natura di spettacoli itineranti, rischiano di vedersi snaturati a causa di norme sempre più restrittive.

 

L'augurio che ciò non porti alla scomparsa di uno degli spettacoli che rappresentano da sempre la gioia di grandi e piccini.

 
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Erchie invasa da fedeli e pellegrini per la processione del 1° maggio con i corpi di S. Lucia e Sant’Irene

 Il corpo della Protettrice Santa Lucia e della Patrona Sant’Irene continua ad essere venerato da migliaia di fedeli e di pellegrini che ogni giorno arrivano ad Erchie per rendere omaggio alle due Sante.

 

 

ERCHIE (Brindisi) - Una città in fermento e in devozione per le sue Sante. Il corpo della Protettrice Santa Lucia e della Patrona Sant’Irene continua ad essere venerato da migliaia di fedeli e di pellegrini che ogni giorno arrivano ad Erchie per rendere omaggio alle due Sante.

Un via vai senza soluzione di continuità all’interno del Santuario di Santa Lucia e della Chiesa Madre che in questi giorni ospitano le spoglie di Santa Lucia e di Sant’Irene, traslate rispettivamente da Venezia e da Catignano, nel pescarese.

I due monumenti sono posti uno di fonte all’altro in piazza Umberto I, nel cuore di Erchie. Un aspetto singolare che rafforza simbolicamente il senso di profonda devozione di questa comunità.

"Sembra quasi che questo incontro tra le due sante – ha sottolineato don Pietroronzo Cinieri, Rettore del Santuario di Santa Lucia di Erchie - sia stato già pensato nel momento in cui vennero costruite le due Chiese  ad esse intitolate e che, nella piazza di Erchie, si trovano in posizione frontale, come se volgessero lo sguardo l'una verso l'altra”. E’ un momento storico che rafforza il senso di fede della comunità.

 “Santa Lucia e Sant’Irene ci hanno lasciato il dono della vita – ha ricordato il vescovo di Oria, monsignor Vincenzo Pisanello - E il Vangelo diventa così la luce per eliminare tante difficoltà”.

Erchie si è trasformata in una sorta di cittadella della preghiera e della riconciliazione, un luogo dove regna un silenzio ricco di valori, di fede, di pace e di speranza.

Mai come in questo momento recarsi al Santuario di Santa Lucia diventa una tappa obbligata per venerare la Santa passando delicatamente il fazzoletto benedetto sulla teca di cristallo che custodisce il suo corpo.

C’è grande apprensione a Erchie per la processione in programma mercoledì 1° maggio. Per quella giornata, infatti, si prevede l’arrivo in città di decine di migliaia di fedeli e di pellegrini che giungeranno in città da tutta la regione e da alcuni centri del Nord Italia.

Una gioiosa e silenziosa invasione che metterà a dura prova la macchina organizzativa dell’evento - ineccepibile fino a questo momento - capace di regolamentare in maniera disciplinata i continui e ordinati flussi di visitatori.  

In questa occasione i corpi di Santa di Lucia e di Sant’Irene saranno momentaneamente spostati dalle rispettive chiese sull’altare allestito in piazza Umberto I per prendere parte, alle ore 18, alla Santa Messa - presieduta dal vescovo di Oria Vincenzo Pisanello - e quindi all’attesa processione che si snoderà lungo le vie della città secondo il seguente itinerario: Via Grassi, Via Principe di Napoli, Via Marconi, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Via Trieste, Via Zara, Via M. Grappa, Via Quintino Maggiore, Via Pola, Via Santa Croce, Via Calvario, Via Milano, Via Pietro Tatulli, Via Manduria, Via Giardinetto II, Via Verdi, Via Borghetto Sant’Irene, Via Marconi, Via Santa Lucia, Via Carceri, Via Santa Lucia, Via Roma, Via Santa Croce, Via Grassi per poi far ritorno in Piazza Umberto I.

La processione verrà animata dalle associazioni bandistiche “Nicolì” e “Puccini”. Al termine verranno esplosi i tradizionali fuochi pirotecnici. Chiuderà la serata il gran concerto bandistico ”O. Margilio” Città di Squinzano.

I corpi di Santa Lucia e Sant’Irene potranno essere venerati ogni giorno, dalle 7 a mezzanotte, fino al prossimo 4 maggio.

Le iniziative odierne rientrano nell’ambito dell’evento “Erchie in Giubilo”, organizzato dal Comune di Erchie e dall’Unità pastorale di Erchie (Diocesi di Oria).

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

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3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

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4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

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La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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