BAMBINI AUTISTICI, IGNAZIO ZULLO: “45 FAMIGLIE BARESI ABBANDONATE DALLA ASL E DA EMILIANO, TROPPO IMPEGNATO NELLA SUA BATTAGLIA CONTRO RENZI”

"I vertici della Sanità pugliese dovrebbero trovarsi almeno una volta nella vita nei panni del malato cronico che ha bisogno di un farmaco a base di cannabinoide per alleviare le sue sofferenze o in quelli dei genitori di questi bambini ...".

 

 

 

BARI - Dichiarazione del presidente del gruppo regionale dei Conservatori e Riformisti, Ignazio Zullo 

 

 "E’ giusto che un bambino autistico di pochi anni di vita non debba essere curato? La domanda non la rivolgiamo noi Conservatori e Riformisti al presidente della Regione, Emiliano, anche in qualità di assessore alla Sanità, ma 45 famiglie baresi alle quali i medici di strutture pubbliche hanno prescritto trattamenti riabilitativi ai quali non possono accedere perché la Asl non li autorizza. Nonostante le mille promesse fatte e rifatte. Eppure mai come in questi casi la prevenzione, l’intervenire subito, potrebbe dare maggiori risultati di recupero.

 

I vertici della Sanità pugliese dovrebbero trovarsi almeno una volta nella vita nei panni del malato cronico che ha bisogno di un farmaco a base di cannabinoide per alleviare le sue sofferenze o in quelli dei genitori di questi bambini che si sentono dire agli sportelli delle Asl che ci sono problemi di procedure amministrative per sbloccare una riabilitazione che potrebbe recuperare il proprio figlio.

 

Malati, genitori, parenti punti due volte dalla vita e dalla Regione perché il proprio presidente è totalmente impegnato nella sua battaglia politica con il premier Renzi per accorgersi che i suoi cittadini vivono una delle sanità peggiori e più costose d’Italia.

 

Come Conservatori e Riformisti condividiamo la battaglia dell’Associazione Camminare Oltre le Nuvole e non ci fermeremo fino a quando non saranno date risposte e soluzioni a queste famiglie."

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AMP PORTO CESAREO, Lavori di riqualificazione e migliore fruizione sulla spiaggia di Sant’Isidoro

Nuovo eccellente intervento per la riqualificazione e la migliore fruizione del litorale costiero dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. La soddisfazione del Presidente del Consorzio Amp Porto Cesareo Remì Calasso e del Consigliere Amp Giovanni Portorico.

 

 

PORTO CESAREO (Lecce) - Nuovo eccellente intervento per la riqualificazione e la migliore fruizione del litorale costiero dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. 

Sono terminati in questi giorni infatti, lavori per la realizzazione di un fondamentale intervento di fruizione balneare nell’importante Marineria di Sant’Isidoro, la più grande spiaggia della costa di Nardò. 

Va subito evidenziato che la costa di Sant’Isidoro, poiché ricadente nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, ha potuto beneficiare del prezioso supporto dell’Ente Parco, che grazie ad una stretta e valente sinergia con il settore Urbanistica, Ambiente e Demanio del Comune di Nardò, ha progettato e realizzato, ben due pedane per accesso alla spiaggia sita nella marieneria. 

Da evidenziare che l’intervento ecocompatibile ed a basso impatto ambientale così come vogliono le norme ed i regolamenti locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari che disciplinano tali attività, consentirà in particolar modo migliori e comodo modalità d’accesso all’erenile per i diversamente abili.

Nel merito e sull’utilità dell’intervento urbanistico eseguito, che è bene ribadirlo interesserà in futuro anche altre fasce costiere del litorale dell’Amp, ci sono da registrare diversi interventi di sostegno e compiacimento. 

Il primo quello del Consigliere dell’Area Marina Protetta Giovanni Portorico. “Migliorare i servizi per la libera balneazione ed accesso alla costa attraverso interventi ecocompatibili sono tra le principali azioni dell’AMP Porto Cesareo che trovano ampio supporto anche nel recentemente approvato Piano Comunale delle Coste di Nardò”. 

Sui lavori è intervenuto anche Il Presidente Amp Remì Calasso. “Un nuovo apprezzabile intervento, facente parte di un più complesso piano di riqualificazione ambientale, avviato negli ultimi anni nella riserva marina, che vede chilometri di preziosa costa sabbiosa adeguatamente attrezzati per garantirne una corretta fruizione”.

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GALLIPOLI, Vincenzo Barba chiede a Quintana di ritirare la sua candidatura

"Quintana si è rivelato un vero e proprio bluff. Con il suo comunicato stampa di ieri ha certificato - con posta Pec - la conclusione della sua sbandierata e finta esperienza di candidato unitario del centrodestra."

 

 

GALLIPOLI (Lecce) - "Quintana si è rivelato un vero e proprio bluff. Con il suo comunicato stampa di ieri ha certificato - con posta Pec - la conclusione della sua sbandierata e finta esperienza di candidato unitario del centrodestra."

Lo dice il Sen. Vincenzo Barba, che così prosegue: "Non entro nel merito delle parole scialbe e offensive sul mio conto nel pieno convincimento che si sia soffermato soltanto ad apporre la firma su una pappardella presentatagli; ognuno risponde della propria storia e della propria moralità e lui ha ancora tantissima strada da fare prima di poter minimamente pensare di potersi raffrontare a Vincent Barba.

Il problema è tutto politico e chi nella coalizione che lo sostiene non se ne accorge fa soltanto finta di non vedere, per ragioni che appaiono abbastanza ovvie a chi ha un minimo di perspicacia.

Una frase rende ridicole le sue argomentazioni e le fa crollare come un muro di falsità ed è quella in cui racconta la storiella della “granitica unità” del centrodestra a suo sostegno.

L’unità esisteva soltanto nella sua fervida fantasia, poiché il partito che lo avrebbe dovuto sostenere, alla fine della fiera, dopo le tante promesse, è schierato con i suoi big a sostegno di Minerva.

Quintana, uno e trino, si è presentato prima come esponente dell’Udc, poi di Italia Destati e, infine, come la nuova carta vincente del movimento Area Popolare. Non sappiamo quale sia la verità, ma ci sembra proprio di assistere al famoso gioco delle tre carte. E ugualmente, se non peggio, dicasi per il suo scribacchino.

Per quanto mi riguarda questa candidatura – parola mia!!! - non esiste, non è spendibile, non è più ipotizzabile, poiché svuotata di immagine, contenuti politici e condivisione all’esterno. Resta in piedi soltanto il suo accordo con Perruccio, che si sente vicesindaco in pectore, ma non c’è alcuna alchimia e sinergia tra le forze politiche che lo dovrebbero sostenere.

La candidatura di Quintana non ha più un senso logico, almeno che non si voglia far scendere in piazza la banda per far suonare lo strumento solo a un pifferaio.

Siccome sono persona con una sola parola e con un forte senso dell’onore e amo più l’essere che l’apparire, chiedo scusa alla cittadinanza di Gallipoli se fidandomi di Quintana – che si dichiarava capace di unire tutto il centrodestra – ho messo le mie parole e la mia faccia a sostegno di questa iniziativa e ho perso tanto tempo prezioso.

Oggi il bluff e la menzogna sono emersi più chiari che mai e lasciamo lo pseudo candidato sindaco a guardarsi e ammirarsi nello specchio del suo fallimento politico. Noi, certamente, non contribuiremo a vedere affossare Gallipoli sotto la sua guida e come noi la stragrande maggioranza dei nostri concittadini.

E così facendo, certamente, gli eviteremo il fastidio di analizzare e valutare con la lente di ingrandimento la composizione della nostra lista. E per questo, per evitare danni a Gallipoli e ai gallipolini, gli chiediamo a gran voce di ritirare la sua candidatura nella convinzione che lascerà sì un vuoto… ma certamente colmabile", conclude l'ex parlamentare salentino.

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INVASIONE DIGITALE AL MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA DI LECCE

 

 

 

 

L'A.p.s. Swapmuseum, in collaborazione con il Museo Diocesano d'Arte Sacra e Pugliamusei, promuove il progetto "Invasione digitale" basato sulla divulgazione del patrimonio artistico attraverso i social network.

 

 

LECCE - L'A.p.s. Swapmuseum, in collaborazione con il Museo Diocesano d'Arte Sacra e Pugliamusei, promuove il progetto "Invasione digitale" basato sulla divulgazione del patrimonio artistico attraverso i social network.
 

L'evento si svolgerà presso il Museo Diocesano di Lecce, il giorno 5 Maggio 2016 alle ore 16.00.
 

I visitatori armati di smartphone, tablet e fotocamere, durante l'evento saranno accompagnati dalla guida del museo, affiancata da Giada e Genni le due swapper che presenteranno un percorso alternativo da loro ideato nell'ambito del progetto Swapmuseum.

Il Museo Diocesano d'Arte Sacra è situato all'interno del Palazzo del Seminario, che si affaccia su Piazza Duomo. Raccoglie dipinti, sculture, argenti e paramenti liturgici che documentano la storia della diocesi dalla fine del '400 alla fine del '700. Al piano terra si può visitare il chiostro, la cappella e le sale della galleria d'arte sacra contemporanea.

Invasione digitale è un progetto internazionale che si concentra sulla condivisione dell'arte presente nei musei, attraverso l'uso di dati ed immagini postati sui social network. Questo è un modo innovativo per creare un nuovo rapporto tra il museo e il visitatore, incentrato sulla partecipazione di quest'ultimo alla produzione e alla valorizzazione della cultura attraverso la condivisione del patrimonio del museo, tramite le nuove piattaforme tecnologiche.

Swapmuseum è un progetto sperimentale vincitore del bando Share in Action 2015 della Fondazione Italiana Accenture, che mira ad avvicinare i ragazzi dai 16 ai 25 anni al museo, rendendoli parte attiva nella produzione dei contenuti. I ragazzi (swapper) esprimono la loro creatività aiutando i musei della loro città e mentre essi: fanno valere i giovani rendendo i loro servizi innovativi. Per l'occasione saranno presentati al pubblico i lavori che Giada e Genni hanno prodotto durante la loro esperienza con Swapmuseum e incentrati sul Museo Diocesano di Lecce.

L'invasione digitale al Museo Diocesano è stata inoltre organizzata con l'aiuto di Alessandra, Marta e Rebecca, tre studentesse dell'Istituto Galilei Costa di Lecce nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro al museo.

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XYLELLA, CRISTIAN CASILI (M5S): “PROCEDURE UE SUPERATE. SERVE UN PIANO PER SOSTENERE GLI OLIVICOLTORI SALENTINI”

“Dopo tre anni di parole sterili e ricerche scientifiche sulla lotta al contenimento del batterio xylella fastidiosa si continua con l'ipocrisia e l'inefficienza di chi ancora sostiene la necessità di applicare le misure contenute nella Decisione di esecuzione europea numero 789 del 18 maggio 2015.” 

 

 

 

 

 

BARI - “Dopo tre anni di parole sterili e ricerche scientifiche sulla lotta al contenimento del batterio xylella fastidiosa si continua con l'ipocrisia e l'inefficienza di chi ancora sostiene la necessità di applicare le misure contenute nella Decisione di esecuzione europea numero 789 del 18 maggio 2015.” 

 

Lo dichiara il consigliere regionale M5S Cristian Casili che prosegueL'Europa, se qualcuno non lo avesse ancora capito, gioca a scaricare le sue responsabilità sull'Italia e sulla Regione Puglia. Eppure il batterio com'è risaputo è ormai presente in altre aree del continente, come la Francia. Posto che il batterio può essere presente sul nostro territorio da diversi anni.”

 

Casili specifica quanto già ribadito in passato, ricordando che avrebbe dovuto essere l'Europa a porre in essere un controllo a monte sull'applicazione delle misure di protezione contro l'introduzione nei paesi comunitari di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione generale.

 

“Ho più volte sollecitato gli organi competenti a prendere consapevolezza del fatto che l'eradicazione del patogeno è, allo stato dell'arte, ormai impossibile. - prosegue il consigliere salentino - Chi sostiene il contrario è complice dell'inerzia e della devastazione del patrimonio olivicolo pugliese ed europeo. Quindi togliamoci dalla testa che eliminare piante potenzialmente ospiti intorno ai 100 metri, possa essere risolutivo.”

 

Non può che essere un'utopia secondo il consigliere pentastellato, il pensare di avere nel tempo una precisa "carta di identità" delle infezioni luogo per luogo dal momento che il monitoraggio del batterio è molto complesso; anche le stesse misure di contenimento dell'insetto vettore secondo Casili, saranno insufficienti anche per questa stagione e lo saranno comunque nel futuro. 

 

“E’ impensabile - incalza il consigliere M5S - pensare di intervenire efficacemente su tutte le superfici olivetate, sulle aree comunali incolte, nelle aree a verde pubblico, lungo i canali e i bordi stradali, e su tutte le altre superfici dove insiste vegetazione spontanea e coltivata: in questo periodo  caratterizzato dalla presenza degli adulti di sputacchina, questo significherebbe trasformare le province di Lecce, Brindisi e Taranto, in un cantiere permanente con trattori e mezzi meccanici presenti in ogni dove fino a tutto il periodo primaverile-estivo. Se vogliamo dare un senso al contenimento della malattia, mettiamo in condizione gli olivicoltori salentini, la maggior parte piccoli conduttori di poche decine di olivi, di essere sostenuti con un piano che superi la polverizzazione aziendale. 

 

Non abbiamo altri mezzi, per ora, che procedere con potature sanitarie eseguite sotto il controllo di specialisti opportunamente selezionati e, altri, da formare; con piani di nutrizione organica e ripristino della fertilità, fino alla pulizia meccanica delle erbacee spontanee attraverso trinciatura e/o limitando gli interventi di aratura solo superficiale senza danneggiare e ferire gli apparati radicali, e nel contempo partire con studi multidisciplinari richiesti da tempo e ancora fermi al palo. Non abbiamo altre strade, perciò la politica regionale dia risposte immediate per innescare questi processi di ritorno alla coltivazione dell'ulivo.”

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

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I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

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Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

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Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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