MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI UNO STOLKER ESEGUITA DALLA SQUADRA MOBILE

All’esito di accurate indagini, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a carico di S.S.G., un trentaduenne leccese.

  

  

  

LECCE - All’esito di accurate indagini, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a carico di S.S.G., un trentaduenne leccese.

 

SSG non si era rassegnato all’interruzione di una relazione sentimentale con una sua coetanea leccese ed aveva iniziato a perseguitarla, tanto da indurre la donna a denunciare in Questura gli atti persecutori di cui era vittima , ottenendo l’emissione del provvedimento di ammonimento del Questore nel mese di maggio di quest’anno.

 

Nonostante l’invito formale a cambiare condotta, l’intimazione non sortiva alcun effetto, poiché lo stolker continuava a perseguitare la donna con pedinamenti, appostamenti e molestie estese anche al suo nuovo compagno, non disdegnando neanche scenate sul luogo di lavoro della sua ex.

 

L’11 novembre scorso, all’uomo era stato proibito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, provvedimento cautelare emesso dal GIP Annalisa De Bebedictis su proposta del P.M. Stefania Mininni, in virtù dei gravi indizi di colpevolezza per gli atti persecutori posti in essere e per la reiterazione degli stessi.

 

Dopo oltre un anno di soprusi e vista l’indifferenza nei confronti dei precedenti provvedimenti, sulla base delle prove raccolte dalla Squadra Mobile, SSG è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

  • Scritto da Redazione

NARDO', "Sindco, basteranno 16 consulenze per il Piano del Parco e il Piano delle Coste?"

"Ancora consulenze a "go go" per il Piano del Parco e il Piano delle Coste. Infatti, se fossero confermate le indiscrezioni anticipate da alcuni organi di stampa, Risi e i suoi si starebbero apprestando a conferire altri 4 incarichi per il Piano Coste e altri 3 per il Piano Parco."

NARDO' (Lecce) - "Ancora consulenze a "go go" per il Piano del Parco e il Piano delle Coste. Infatti, se fossero confermate le indiscrezioni anticipate da alcuni organi di stampa, Risi e i suoi si starebbero apprestando a conferire altri 4 incarichi per il Piano Coste e altri 3 per il Piano Parco."

Lo affermano in una nota congiunta Mino Natalizio, coordinatore di Noi x Nardò, e i consiglieri comunali Paolo Maccagnano e Pippi Mellone, che così proseguono: "Per chi non lo ricordasse, allo scopo erano già stati affidati nei mesi scorsi incarichi "a persona" da parte della giunta comunale (3 per il Piano Coste e 6 - di cui 1 non retribuito- per il Piano del Parco) per un importo complessivo di 45.000 euro.

Quindi, a conti fatti, questa amministrazione comunale con il sindaco Risi in testa, per la stesura dei due strumenti di pianificazione arriverebbe a conferire incarichi a ben 16 persone (di cui 1 non retribuita), con buona pace dell'ennesima (disattesa) promessa elettorale del primo cittadino che, pur di essere eletto, non aveva lesinato di affermare che non avrebbe più conferito incarichi se non quelli strettamente necessari (giudicate voi).

D’altro canto chi non ricorda che uno dei primi atti fu quello di dare incarico ad un dirigente che costa alle casse comunali decine di migliaia di euro che, probabilmente, sarebbero potuti essere meglio spesi a vantaggio dei cittadini neritini. Ma tant’è.

Ci chiediamo, a questo punto, a cosa sia servita la figura del coordinatore del Piano del Parco (assegnata al dr. Giacomo Marzano per 10.000 euro - lo stesso che negli anni scorsi per una consulenza faunistico venatoria percepì dai neritini 25.000 euro e che, da presidente di una cooperativa, ne chiese 12.000 per una mostra di "uccelli impagliati") se con ben sei consulenze già acquisite non si ė riusciti a redigere questo "benedetto" Piano.

Non ci resta che sperare nel pudore di qualche consigliere di maggioranza che con un moto di orgoglio per la Città riesca a bloccare le scellerate intenzioni del governo cittadino, anticipate dalla stampa, di sprecare ulteriori soldi pubblici.

Per quanto riguarda noi, informeremo di quanto sta succedendo la Regione, che ha messo a disposizione le risorse economiche per il Piano Parco, perché ne tragga le conseguenze.

Ai cittadini non
resta che meditare su come si stanno spendendo i soldi in un periodo di crisi in
cui chi ha bisogno, sempre più spesso, non trova risposte da parte
dell'amministrazione comunale.

Noi x
Nardò
Mino Natalizio - coordinatore
Paolo
Maccagnano - consigliere comunale

Andare
Oltre
Pippi Mellone - consigliere comunale

  • Scritto da Redazione

NARDO', Poliambulatorio: "La polemica sulla firma del protocollo d'intesa è a mio avviso pretestuosa"

"Da cittadino di Nardo' e da amministratore penso - dice il Dott. Rocco Luci - sia necessario guardare avanti e attivarsi affinchè quanto previsto nel protocollo venga attivato al più presto onde smentire quanti ribadiscono che in esso non vi è nulla di nuovo rispetto a quanto era già presente nel poliambulatorio di piazza Croce Rossa."

  

NARDO' (Lecce) - "Ho letto con molta attenzione i vari interventi che si sono susseguiti sui mezzi di informazione relativi alla firma del protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale, Asl e Regione Puglia per la riconversione della nostra struttura ospedaliera."

Lo afferma in una nota il Dott. Rocco Luci, medico ospedaliero e consigliere comunale del Pd, che così prosegue: "Da operatore della sanità che ha vissuto gli ultimi 25 anni in questa struttura, nonché da amministratore comunale “pro tempore” penso di dover esplicitare il mio punto di vista a beneficio di tutti ed in primo luogo per fare un po’ di chiarezza.

A mio avviso, la “questione ospedale” è molto complessa mentre, purtroppo, la vedo affrontata in maniera molto semplicistica, oggetto di scontro politico fra fazioni che si alternano accusandosi a vicenda e rimbalzandosi le responsabilità.

Vivendola dall'interno, la vicenda appare diversa. Abbiamo assistito, a partire dai primi anni 90,   ad un progressivo depauperamento della struttura nonostante le grida di allarme di noi operatori sanitari che purtroppo non hanno trovato risposta.

Oggi risulta facile attribuire la responsabilità al governatore Vendola ed all'amministrazione comunale poiché sono gli ultimi a dover gestire una situazione che trova la sua origine nel tempo.

Un attento esame di coscienza dovrebbe indurre a parecchi “mea culpa” in chi, politici regionali e provinciali, amministratori locali di varia provenienza, operatori sanitari hanno gestito negli anni la sanità sul territorio, ma anche cittadini che (spesso consigliati dai propri medici di famiglia) si sono fatti attrarre dagli specchietti per le allodole delle strutture sanitarie dei paesi vicini quando ancora la nostra struttura era completa ed efficiente.

Nel tempo l'ospedale di Nardo', depauperato della divisione di Ostetricia e Ginecologia, accorpato all'ospedale di Copertino, declassato nelle sue unità di chirurgia ed ortopedia, ridimensionato nel numero di posti letto (anno 2004 !!), è diventato l'anello debole della catena per cui era inevitabile che al primo strappo sarebbe stato il primo a cedere.

Non bisogna poi dimenticare quante cose sono cambiate nel mondo della sanità in questi anni, cambiamenti dettati da fattori economici ma anche culturali.

Il sistema precedente che vedeva una diffusione sul territorio di piccoli/medi ospedali oggi non regge più in quanto insostenibile economicamente ma anche poco “produttivo” non riuscendo esso a dare risposte complete alle esigenze di salute dei cittadini, con conseguenti continui viaggi della speranza fuori regione ed ulteriore aggravio delle spese sanitarie.

Da qui la necessità di riformulare l'organizzazione sanitaria sul territorio creando delle strutture attrezzate per dare risposte a 360 gradi ed incrementando i servizi territoriali in maniera tale da ridurre sempre di più la necessità dei cittadini di ricorrere all'ospedale per vedere esaudite le loro richieste di salute.

La città di Nardò, per la sua storia e per la sua densità abitativa, benchè abbia pieno diritto per essere annoverata fra quelle sedi di un ospedale attrezzato e completo, non si è trovata pronta all'appuntamento cruciale nel quale si sono decise le sorti delle varie strutture. E' su questo punto che   bisognerebbe aprire una seria discussione di approfondimento e chiedersi il perché tutto cio' è avvenuto, tralasciando ogni forma di livore che purtroppo traspare nei vari interventi che leggiamo in questi giorni.

Con cio' non voglio ridimensionare le responsabilità del governo regionale attuale riguardo a frequenti disservizi la cui causa è da ricercare nel fatto di avere voluto (dovuto) accelerare i tempi di chiusura delle strutture ospedaliere dettati dalla necessità impellente del piano di rientro senza procedere prima, o quanto meno in maniera contestuale, alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi territoriali.

La polemica sulla firma del protocollo d'intesa è a mio avviso pretestuosa. Da cittadino di Nardo' e da amministratore penso sia necessario guardare avanti e attivarsi affinchè quanto previsto nel protocollo venga attivato al più presto onde smentire quanti ribadiscono che in esso non vi è nulla di nuovo rispetto a quanto era già presente nel poliambulatorio di piazza Croce Rossa.

Da operatore della sanità che in 25 anni di attività né ha viste di belle e di brutte penso che di fronte all'offerta di un poliambulatorio ben attrezzato e funzionante in cui i pazienti possano seguire dei percorsi diagnostico-terapeutici integrati senza grosse lungaggini burocratiche cui oggi sono soggetti quando devono sottoporsi a più visite specialistiche, di fronte alla possibilità di un incremento dell'assistenza domiciliare per i malati cronici, di fronte all'ampliamento dell'offerta sanitaria con la presenza di nuovi ambulatori, preferisco un buon poliambulatorio ad un ospedale mediocre (quale era diventato il nostro negli ultimi tempi) che poteva ospitare pazienti con scarsa criticità e che di fatto generava di frequente ricoveri impropri.

Il Servizio di Emergenza-Urgenza del 118, di cui è previsto il potenziamento, provvederà ad intervenire nei casi di urgenza e trasporterà i pazienti nella sede più idonea alla risoluzione del loro problema senza inutili perdite di tempo che hanno generato in passato rischi per la vita dei pazienti.

L'innalzamento dell'età media, l'incremento delle patologie croniche degenerative, le famiglie che hanno difficoltà a prendersi carico degli anziani, sono tutti fattori che generano maggiori richieste di assistenza che è impensabile possa essere erogata dalle strutture ospedaliere per cui sarà sempre maggiore la necessità di fornire servizi qualificati sul territorio.

A riguardo invito gli scettici a documentarsi su come stia già ben funzionando il servizio di Diabetologia che usufruisce già del supporto del neurologo, dell'oculista e dell'endocrinologo ed il Centro per la valutazione della malattia di Alzheimer ( centro UVA) dove vengono gestite in proprio gli accertamenti complementari necessari per il controllo della malattia, il centro per la sorveglianza dei malati in trattamento anticoagulante orale e come potrà ben funzionare il Punto di Primo Intervento nel momento in cui potrà usufruire dei vari specialisti per la consulenze.

Già oggi questi ambulatori sono frequentati da utenti provenienti da tutto il distretto sanitario (che comprende Copertino, Leverano, Veglie, Galatone oltre a Nardo') e da cittadini provenienti da paesi fuori distretto visto l'apprezzamento per il servizio svolto. Essi rappresentano l’esempio virtuoso di come potrà essere la futura offerta sanitaria nel nostro territorio.

L'invito che mi sento di rivolgere, ai responsabili delle organizzazioni politiche, delle associazioni attive sul territorio, agli operatori della sanità ed ai cittadini è di lasciare da parte ogni forma di astio per cercare di percorrere una strada comune che ci porti ad alleviare le sofferenze, fisiche e psicologiche dei nostri concittadini, evitando di fare controinformazione generatrice di confusione, cercando invece di dare le giuste informazioni su quella che è la reale offerta sanitaria della nostra struttura e di attivarci, nei ruoli e nelle competenze che ognuno di noi svolge nella società, affinché quanto oggi siglato nell'accordo, si trasformi in realtà nel più breve tempo possibile", conclude il consigliere Luci.

  • Scritto da Redazione

LINGUAGGIO DEI SEGNI: COLMATO UN VUOTO DI DEMOCRAZIA

“Prendiamo atto con soddisfazione che la Giunta regionale, anche se con ritardo, ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi alle emittenti televisive pugliesi che utilizzano il linguaggio dei segni (LIS)". Lo ha detto il presidente del Gruppo regionale Udc Salvatore Negro.

BARI - “Prendiamo atto con soddisfazione che la Giunta regionale, anche se con ritardo, ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi alle emittenti televisive pugliesi che utilizzano il linguaggio dei segni (LIS). Ci sono volute numerose sollecitazioni per giungere a questo risultato, ma ora potrà essere finalmente colmato quel vuoto di democrazia che rendeva inaccessibile l’informazione locale alle persone non udenti”.

Lo ha detto il presidente del Gruppo regionale Udc Salvatore Negro, che unitamente ai colleghi Curto, De Leonardis e Longo avevano presentato un emendamento al bilancio di previsione 2011 affinché fosse previsto un contributo a tutte quelle emittenti televisive pugliesi che producono informazione utilizzando il linguaggio LIS.

“Il decreto attuativo della Giunta – ha ricordato il capogruppo Negro – doveva essere approvato entro 60 giorni da quella data. Ma questo non è mai avvenuto fino ad oggi, nonostante numerose sollecitazioni ed interrogazioni da parte nostra. Oggi finalmente si colma un vuoto democratico che penalizzava i più deboli, ledendo il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 della nostra Carta Costituzionale. Ora auspichiamo che le emittenti regionali possano concorrere numerose e con servizi di qualità all’avviso pubblico della Regione Puglia per garantire la massima diffusione possibile dell’informazione locale e assicurare anche ai non udenti la possibilità di essere informati su ciò che si muove sul nostro territorio.

È questo – ha concluso il presidente Negro – un segno di grande civiltà e di vicinanza a tutti i cittadini che rende onore a quella politica che sa essere vicina alle istanze delle categorie più deboli e svantaggiate”.

  • Scritto da Redazione

Polignano a Mare celebra Domenico Modugno con Beppe Fiorello

POLIGNANO A MARE (Bari) - Il più atteso è stato Beppe Fiorello. In lui i cittadini di Polignano a  Mare rivedono il loro Mimì, e l’attore non nasconde certo  l’identificazione con “un personaggio che non mi lascia più”.

A due  passi dal mare l’altra sera l’omaggio a Domenico Modugno, che anticipa  la prossima edizione del Medimex di Bari: “Meraviglioso Modugno” è lo  spettacolo voluto da Puglia sounds che celebra Mister Volare, e che si è  svolto nella città natale del cantautore, Polignano a Mare.

A  confrontarsi con un’eredità pesante e sempre viva una serie di artisti  nazionali: Alessandro Mannarino, Cristian Mele, Brunori Sas con  Dimartino e Nicolò Carnesi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Renzo  Rubino, Peppe Servillo e Antonio Maggio.

Ognuno con la propria versione  di Modugno, in grado di regalare gioielli musicali ancora oggi a quasi  vent’anni dalla morte. Il pubblico è accorso numeroso, duemila i posti a  sedere ma secondo il Comune l’affluenza complessiva nella cittadina ha  raggiunto le ventimila unità.

Tutti a canticchiare qualche verso ormai  intrecciato al DNA della cultura italiana: “Dio, come ti amo” e “La  lontananza” – magistralmente interpretate da Paola Turci – oppure parole  scanzonate come quelle de “La donna riccia”, affidata al pugliese  Antonio Maggio.

Dal repertorio sconfinato di Mimì vengono fuori rarità  come “Mafia” – profetica e necessaria per Silvestri – oppure “Sole,  sole, sole” – “un’esplosione”, per Rubino – brani che hanno lasciato il  segno e che ognuno adatta al proprio stile.

Come confermato da Peppe  Servillo, interprete di una struggente “Lu pisci spada” con  arrangiamento ridotto all’osso.

Fiorello ha ricevuto le chiavi della  città per il suo ruolo nella fiction su Modugno, scherzandoci su - “A me  andrebbe bene quell’appartamento lì” – poi ha invitato sul palco tutti  gli artisti per un finale “Nel blu dipinto di blu”, accompagnato dalle  voci degli spettatori.

  • Scritto da Redazione

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Utenti on line

Abbiamo 752 visitatori e nessun utente online