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Polignano a Mare celebra Domenico Modugno con Beppe Fiorello

POLIGNANO A MARE (Bari) - Il più atteso è stato Beppe Fiorello. In lui i cittadini di Polignano a  Mare rivedono il loro Mimì, e l’attore non nasconde certo  l’identificazione con “un personaggio che non mi lascia più”.

A due  passi dal mare l’altra sera l’omaggio a Domenico Modugno, che anticipa  la prossima edizione del Medimex di Bari: “Meraviglioso Modugno” è lo  spettacolo voluto da Puglia sounds che celebra Mister Volare, e che si è  svolto nella città natale del cantautore, Polignano a Mare.

A  confrontarsi con un’eredità pesante e sempre viva una serie di artisti  nazionali: Alessandro Mannarino, Cristian Mele, Brunori Sas con  Dimartino e Nicolò Carnesi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Renzo  Rubino, Peppe Servillo e Antonio Maggio.

Ognuno con la propria versione  di Modugno, in grado di regalare gioielli musicali ancora oggi a quasi  vent’anni dalla morte. Il pubblico è accorso numeroso, duemila i posti a  sedere ma secondo il Comune l’affluenza complessiva nella cittadina ha  raggiunto le ventimila unità.

Tutti a canticchiare qualche verso ormai  intrecciato al DNA della cultura italiana: “Dio, come ti amo” e “La  lontananza” – magistralmente interpretate da Paola Turci – oppure parole  scanzonate come quelle de “La donna riccia”, affidata al pugliese  Antonio Maggio.

Dal repertorio sconfinato di Mimì vengono fuori rarità  come “Mafia” – profetica e necessaria per Silvestri – oppure “Sole,  sole, sole” – “un’esplosione”, per Rubino – brani che hanno lasciato il  segno e che ognuno adatta al proprio stile.

Come confermato da Peppe  Servillo, interprete di una struggente “Lu pisci spada” con  arrangiamento ridotto all’osso.

Fiorello ha ricevuto le chiavi della  città per il suo ruolo nella fiction su Modugno, scherzandoci su - “A me  andrebbe bene quell’appartamento lì” – poi ha invitato sul palco tutti  gli artisti per un finale “Nel blu dipinto di blu”, accompagnato dalle  voci degli spettatori.

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«Estate Cavallinese 2013»: ultimo appuntamento con la proiezione del film «Troppo amici»

«Estate Cavallinese 2013», la rassegna di appuntamenti siglata dall’Amministrazione Comunale di Cavallino, venerdì 30 agosto in piazza Mater Ecclesiae a Castromediano propone il suo ultimo appuntamento dell’anno con il cinema.

CAVALLINO (Lecce) - «Estate Cavallinese 2013», la rassegna di appuntamenti siglata dall’Amministrazione Comunale di Cavallino, venerdì 30 agosto in piazza Mater Ecclesiae a Castromediano propone il suo ultimo appuntamento dell’anno con il cinema.

C’è infatti la proiezione del film «Troppo amici»,pellicola del 2010 con la regia di Olivier Nakache ed Eric Toledano con Vincent Elbaz ed Isabelle Carré. Inizio ore 20.30, ingresso libero. Infotel: 0832/617210 – 366/6385829.

La trama del film

Dai registi di Quasi amici. Quando Alain ha sposato Nathalie non sapeva che avrebbe sposato anche tutta la sua famiglia. C'è Jean-Pierre, il cognato accompagnato dalla moglie Catherine e la perfettissima nipote Gaëlle. C’è Roxane, la cognata, che in preda all'accelerazione del suo orologio biologico assilla la vita di Bruno. Stasera tutti a cena da Jean-Pierre...

La scheda del film
USCITA CINEMA: 06/12/2012
GENERE: Commedia
REGIA: Olivier Nakache, Eric Toledano
ATTORI: Vincent Elbaz, Isabelle Carré, Omar Sy, François-Xavier Demaison, Audrey Dana, Joséphine de Meaux, Lizzie Brocheré, Jean Benguigui, Lionel Abelanski

FOTOGRAFIA: Rémy Chevrin
MONTAGGIO: Dorian Rigal-Ansous
MUSICHE: Frédéric Talgorn
PRODUZIONE: Quad Productions, Studio 37, Mars Distribution
DISTRIBUZIONE: Moviemax
PAESE: Francia 2010
DURATA: 102 min.
FORMATO: Colore

 

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NARDO', "Le attività cpmmerciali affondano tra mobilità e tassazione"

"Una gestione sconsiderata della mobilità nelle marine. Da Santa Maria al Bagno a Santa Caterina fino a Sant'Isidoro - afferma Pasquale Alfieri, della Comunità Militante Andare Oltre -  i commercianti già travolti dalla crisi sono sul piede di guerra. Nel corso di questi anni, nonostante l'aumento delle presenze turistiche, non si è mai provveduto a mettere in atto politiche per la mobilità adeguate all'afflusso."
  
NARDO' (Lecce) - "Una gestione sconsiderata della mobilità nelle marine. Da Santa Maria al Bagno a Santa Caterina fino a Sant’Isidoro - afferma in una nota Pasquale Alfieri, della Comunità Militante Andare Oltre - i commercianti già travolti dalla crisi sono sul piede di guerra. Nel corso di questi anni, nonostante l’aumento delle presenze turistiche, non si è mai provveduto a mettere in atto politiche per la mobilità adeguate all’afflusso.
 
Ma è la ratio delle scelte amministrative a lasciare più perplessi. A Santa Maria al Bagno, ad esempio, la chiusura del Lungo mare al traffico durante i week end estivi è dettata dallo svolgimento di spettacoli vari, a partire dalla solita danza. Ciò obbliga gli ambulanti, a cui era stata data la possibilità di esporre inizialmente nell’area parcheggio delle Quattro Colonne, a spostarsi ed esporre sulla sede stradale quando sono in corso i suddetti spettacoli in quell’area. Questo, di fatto, impedisce l’accesso degli avventori alle attività commerciali ghettizzate tra l’area pedonale e questo blocco stradale improvvisato. Di fatto ciò, combinato alle strisce blu ad 1,50 euro l’ora (neanche a Portofino!), invoglia i turisti a migrare verso lidi “più accoglienti”. Situazione ancor più grave, se possibile, nella marina di Sant’Isidoro, dove la scelta discutibile di favorire alcune strutture ricettive, creando un’area pedonale che chiude la litoranea in toto, rende impossibile a chiunque sia in auto l’accesso alle strutture di ristorazione presenti da anni sul lungo mare. Una scelta, questa, che dà il colpo di grazia ad attività già di per sé in crisi.A Santa Caterina la situazione è ancor più paradossale. Due esperimenti di viabilità in una sola stagione non si erano mai visti. Incertezza che non giova alla programmazione delle attività commerciali.  A questo panorama si associano le disposizioni assai restrittive in tema di musica e spettacoli, salvo rare e note eccezioni. La situazione descritta impedisce alle attività presenti di mettere in piedi spettacoli ed eventi a proprie a spese, dato il divieto di proseguire con la musica dopo le ore 01.00.
 
 
Misure queste a dir poco penalizzanti a cui si assomma una tassazione comunale spaventosa con aliquote Imu e Tares da grande Città italiana. Una tassazione che distrugge queste attività le quali, lo ricordiamo, ormai vivono solo durante la brevissima stagione estiva", conclude la nota.
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Grande successo per la XIV edizione del mercatino del gusto di Maglie

Appassionati e curiosi, amanti del buon cibo e del buon bere sono arrivati a Maglie da tutta la Puglia, dall'Italia e dall'estero per gustare i prodotti della tradizione alimentare salentina e regionale, incontrando e parlando direttamente con casari, pastai, vignaioli, birrai e frantoiani.

MAGLIE (Lecce) - Il Mercatino del Gusto di Maglie si è appena concluso, ma già si lavora alla quindicesima edizione. Il Comitato, infatti, ha pensato di programmare una serie di incontri e workshop tematici insieme ai produttori e agli espositori per migliorare ulteriormente la formula di una manifestazione che, nonostante la crisi, anche quest'anno ha visto un aumento di presenze di pubblico.

Appassionati e curiosi, amanti del buon cibo e del buon bere sono arrivati a Maglie da tutta la Puglia, dall'Italia e dall'estero per gustare i prodotti della tradizione alimentare salentina e regionale, incontrando e parlando direttamente con casari, pastai, vignaioli, birrai e frantoiani.

Da giovedì 1 a lunedì 5 agosto, con un prologo il 31 luglio per la consegna del Premio Mercatino del gusto, si sono alternati fra cortili, giardini, piazze, vie e palazzi appuntamenti e laboratori, cene e concerti, presentazioni di libri e degustazioni intorno al tema "Tradizione e innovazione si incontrano in Puglia".

"Il nostro sito internet, anche grazie all'uso del qr-code su tutti gli stand e i materiali di comunicazione", sottolinea il presidente del Comitato del Mercatino del Gusto, Salvatore Santese, "ha avuto contatti da smartphone e tablet di numerose nazionalità. Questo dato ci conferma, come già evidenziato in una ricerca dell'Università del Salento dell'anno scorso, una presenza nazionale e internazionale al Mercatino con molti turisti che scelgono di venire in Salento nella prima settimana di agosto proprio per partecipare alla nostra manifestazione. Inoltre", prosegue Santese, "ogni anno ampliamo la programmazione offrendo nuove opportunità ai visitatori, recuperando e valorizzando luoghi del Centro storico di Maglie che diventano teatro di incontri e degustazioni, laboratori e cene".

Ottimo riscontro per le piazze e le vie dove era possibile degustare e acquistare prodotti: piazza del vino e della birra artigianale, via della Gastronomia, via dell'olio extravergine di oliva, via dell'ortofrutta, via dei presìdi e comunità del cibo, piazza del gelato, via dei dolci e piazza della Pizza e birra. Nell’Angolo del caffè, in collaborazione con Spinelli Caffè, migliaia di persone hanno potuto assistere alla torrefazione dal vivo. Grande successo a Villa Tamborrino dove ogni sera si è rinnovato l’appuntamento con le “Cene in villa” con gli chef Michele Rotondo (Mare azzurro in cucina), Ernesto Palma (La cucina del porto), Riccardo Barbera e Nicola Maino (Sapori dell'alta Murgia), Pietro Zito (L'orto in cucina) e Antonio Raffaele (L'arte in cucina). Le cene in strada hanno dato la possibilità invece di scegliere tra i Sapori del Salento, i Sapori dei due mari e le Carni alla brace.

"Tutto esaurito" per il Cibo di strada che, come ogni anno, proponeva un’ampia offerta di prodotti: dalle bombette alla focaccia barese, dalla puccia salentina al calzone fritto, dai pezzetti ai pipi russi, dal rustico alla zampina murgiana, da fish and chips alla pugliese alla municeddha, novità di questa edizione, e molto altro ancora. Molto ricco e articolato il programma del GustoLab dove esperti e produttori hanno condotto i curiosi e gli appassionati alla scoperta delle peculiarità di olio extravergine d’oliva, cereali, birra, dolci, pesce crudo e formaggi. I bambini sono stati protagonisti di una serie di appuntamenti giocosi al Mercatino Junior, molto apprezzati dai piccoli e dai genitori. Tutte le serate sono state accompagnate da buona musica a cura dell’Associazione Culturale Jazz Bud Powell di Maglie che ha selezionato ensemble di musicisti salentini e alcuni ospiti italiani e internazionali. Il ritmo incalzante della pizzica e delle tarantelle del sud Italia ha risuonato in Gusto Folk con le danzatrici di Tarantarte, diretta da Maristella Martella.

Al Mercatino non potevano poi mancare i cocktail di Michele di Carlo, protagonista ogni sera di Fashion Wine e del Gusto di far tardi, e di Mr Mojito. Tra le novità di questa edizione il Caffè Letterario, dove dialoghi sui libri si alterneranno a musica e caffè, con la partecipazione, tra gli altri del "gastronauta" Davide Paolini, Giacomo Mojoli, Fabio Piccini (medico e psicoanalista), Beppe Croce (Responsabile Nazionale Agricoltura di Legambiente), Pierluigi Cesari e Mara Monopoli, che hanno illustrato l'articolato progetto sulla riscoperta delle foglie di vite. Ottimo riscontro anche per le Cene a Vista, nell'atrio di Palazzo Capece con Francesco Paldera, chef impegnato nella diffusione della cultura gastronomica, in compagnia di Valentina De Palma. Sempre nell’atrio del Liceo Capece l'anteprima della manifestazione ha ospitato la cerimonia di consegna della prima edizione del Premio Mercatino del Gusto, assegnato a tre giornalisti che hanno partecipato al bando di concorso con servizi su enogastronomia, itinerari del gusto, storia della cucina, produzioni d’eccellenza o temi legati ai giacimenti enogastronomici pugliesi. La giuria ha selezionato Nunzio Pacella (Gamberi di Gallipoli - Sapori d'Italia), Sandro Romano (Mordi la Puglia - Italia a Tavola), Danilo Giaffreda (Verso Sud: il viaggio del Culinary Institute of America - Gazzetta Gastronomica).

Un premio speciale è stato, inoltre, assegnato a cinque personalità che si sono particolarmente distinte nel corso dell'ultimo anno impegnandosi verso la tutela e la valorizzazione della biodiversità: Pietro Zito, chef/contadino e ideatore del ristorante Antichi Sapori a Montegrosso; Pierangelo Argentieri, general manager di Tenuta Moreno Viverde Hotel di Mesagne (Br), un luogo in cui riscoprire il piacere della natura da raccontare; Davide Paolini, che dalla metà degli anni '90 si occupa di enograstronomia, saperi e sapori con lo pseudonimo di "Gastronauta"; Francesco Minonne,  esperto naturalista del Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Alessandra Felline, responsabile Ufficio Aree Protette e Tutela Naturalistica della Provincia di Lecce. Nel corso della serata, presentata dall’attore Antonio Stornaiolo, è stata assegnata una menzione particolare al giornalista Rai Marcello Favale.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Mercatino del Gusto con il sostegno di Camera di Commercio di Lecce, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Maglie, Gal Terra D'Otranto e alcune aziende private e con il patrocino del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

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NARDO', "Il servizio di ristorazione scolastica devetutelare la salute dei nostri figli"

"Premiare chi offre il pasto al prezzo più basto significherebbe risparmiare sulla qualità degli alimenti che verrebbero preparati ai nostri figli. Nel settore della refezione scolastica, privilegiare il prezzo più basso è come dire vinco se offro il cibo di peggiore qualità."

NARDO' (Lecce) - "È imminente la valutazione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale del nuovo bando di gara per la ristorazione scolastica. Nella veste di Rappresentanti Istituzionali attenti alle esigenze della Comunità Cittadina, soprattutto quando i destinatari di tale servizio sono i bambini, riteniamo che la nostra attenzione debba essere massima."

Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali Andrea Frassanito, Pierpaolo Losavio e Sergio Vaglio, che così proseguono: "I mezzi di comunicazione riportano quasi quotidianamente di sequestri da parte dei NAS di derrate alimentari, destinate alla ristorazione, avariate ed in cattivo stato di conservazione.

Da quello che ci è dato sapere, nel bando cittadino è previsto un incremento del numero di pasti giornalieri, incremento di carico di lavoro che la cucina comunale ubicata in via Torino non è in grado di sopportare, sia per dimensioni che per rispetto delle norme.

Quello che chiediamo all'ufficio che deve predisporre la gara ed al Sindaco ed Assessori che dovranno autorizzarla, è di operare affinchè si dia attenzione soprattutto alla qualità tecnica delle Aziende che si proporranno e non ad una valutazione che premi il ribasso su base d'asta.

Nulla sarebbe più sbagliato!!!

Premiare chi offre il pasto al prezzo più basto significherebbe risparmiare sulla qualità degli alimenti che verrebbero preparati ai nostri figli.

Nel settore della refezione scolastica, privilegiare il prezzo più basso è come dire vinco se offro il cibo di peggiore qualità.

Nella predisposizione del bando, l'ufficio deve soprattutto tenere conto degli aspetti fondamentali che caratterizzano la qualità dell'impresa che opera nel campo della ristorazione e previste dalla normativa Europea n. 852/2004 recepita dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia - BURP n. 181 del 24/11/2008.

Tali aspetti riguardano le caratteristiche e le certificazioni che devono possedere le imprese che operano nella ristorazione e che sono:

- spazi ben divisi ed organizzati per far procedere le derrate secondo il criterio della marcia in avanti, in tutte le fasi del processo di lavorazione e preparazione degli alimenti;

- presenza di abbattitori della temperatura;

- presenza di celle frigorifere differenziate per: carni rosse, carni bianche, formaggi, salumi, prodotti surgelati, frutta e verdura, prodotti finiti;

- presenza di locali ed attrezzature per la lavorazione separata dei vari prodotti ( carni rosse e bianche, frutta e verdura, pesce e surgelati) con la planimetria degli spazi e la descrizione delle attrezzature utilizzate nei vari processi produttivi;

- certificazioni di qualità come: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, S A 8000 possedute dalla singola impresa;

- presenza di un Laboratorio di analisi merceologico e microbiologico interno.

Altro aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dalla presenza nei centri di cottura - soprattutto nella refezione scolastica - di una cucina separata per i celiaci e per la preparazione di diete speciali ( allergie ed intolleranze alimentari certificate), in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 890 del 9/05/2012.

Pertanto chiediamo che:

- il Dirigente Responsabile del Settore tenga presente, nell'espletamento della nuova gara, di tali indispensabili requisiti utili per garantire che ai bambini vengano dati prodotti genuini e controllati;

- al Sindaco ed agli Assessori se sia il caso che il bando di gara preveda a carico dell'impresa aggiudicataria la realizzazione di una nuova cucina comunale avente i requisiti previsti dalla DGR 890/2012 e congrua al carico di lavoro previsto.

Se ciò non fosse possibile, che il bando di gara preveda, oltre alla possibilità di utilizzo dell'attuale cucina comunale - nei limiti di produttività prevista dalla norma - che l'impresa aggiudicataria sia in possesso di un proprio centro di cottura, autorizzato secondo le norme citate ed in grado di soddisfare la produzione, il confezionamento ed il trasporto del restante numero di pasti, necessario all'espletamento del servizio."

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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