ISTITUTO COMPRENSIVO 'CAPPUCCINI': BRINDISI PORTA D’ORIENTE

Nel 2016 saranno trascorsi centocinquanta anni da quando, il 25 agosto 1866, Italia e Giappone firmavano il Trattato di amicizia e di commercio per la “pace perpetua ed amicizia costante tra Sua maestà il Re d’Italia e Sua maestà Taicoun, i loro eredi e successori”… da allora, i due Paesi hanno costruito ottime relazioni.

 

BRINDISI - Nel 2016 saranno trascorsi centocinquanta anni da quando, il 25 agosto 1866, Italia e Giappone firmavano il Trattato di amicizia e di commercio per la “pace perpetua ed amicizia costante tra Sua maestà il Re d’Italia e Sua maestà Taicoun, i loro eredi e successori”… da allora, i due Paesi hanno costruito ottime relazioni.

Il centocinquantesimo anniversario delle relazioni Giappone-Italia offre l’occasione per approfondire i rapporti tra i due Paesi con iniziative promosse anche attraverso scuole ed enti locali. Il Comprensivo Cappuccini di Brindisi è stato inserito nell’elenco ufficiale (consultabile on-line www.it.amb_japan.go.jpper le celebrazioni per il 150esimo anniversario della firma del “Trattato di amicizia e commercio” tra Italia e Giappone.

Il programma delle celebrazioni prevede una due giorni di iniziative e laboratori tenuti da maestri d’arte giapponese che si svolgeranno il 18 e il 19 marzo prossimi, dalle 9.00 alle 12.00 presso la scuola secondaria di primo grado L. Da Vinci in via Don Guanella a Brindisi.

A darne notizia la dirigente scolastica Rosetta Carlino che si è detta convinta “del progetto didattico (Con l’approvazione da parte dell’Ambasciata del Giappone) nel perseguire il raggiungimento degli obbiettivi di diffusione, implementazione di pace e di confronto e conoscenza di culture diverse in riferimento alla pax augustea tra Oriente-Occidente di allora e di oggi. La gloriosa tradizione culturale giapponese giunge in Puglia, arca di pace e a Brindisi porta d’Oriente e sede ONU europea per la pace”.

Si tratta di un interscambio culturale che vede partecipi e protagonisti i docenti e gli alunni delle classi terze della scuola, informati durante l’anno scolastico nello studio e nella valorizzazione dei contenuti inseriti nel Trattato d’Amicizia Italia-Giappone.  

Al fine di far conoscere ed apprezzare la tradizione artistica e culturale del Paese del Sol Levante, saranno presentate le opere di maestri giapponesi contemporanei e avviati laboratori con la guida di maestri giapponesi di ikebana, calligrafia, artigianato e pittura.

In laboratorio Hironichi Nacayama (fotografia), Akemi Mizuma (poesia “tanka”), Etsuro Ohara (acquerello), Hisako Yonezawa (pittura ad olio), Keisetsu Yoshida (pittura), Hiroyasu Yoshida (matita), Etsuko Hata e Tamiko Kawahara (scultura), Momoyo Yamamoto (ceramica), Kyoko Tsuchiya (”kirie”, pittura a intaglio) e Momoyo Imagura e Shisui Mizutani (calligrafia).

Il progetto sarà un’occasione per riflettere su differenze e analogie tra culture molto diverse nell’ ottica del dialogo.

La ricchezza della cultura giapponese si può apprezzare nella varietà e nel valore intrinseco delle sue opere artistiche. Il percorso focalizzerà l’attenzione sulle arti visive che esercitano un forte impatto espressivo ed emozionale.

L’arte giapponese verrà introdotta e presentata attraverso una breve conferenza espositiva. 

Marco Marinaci

 

  • Scritto da Redazione

CasaPound Italia contro il Consorzio Arneo: “Illegittimi gli avvisi pagamento”

“Arneo: bonificatori di Euro”, questo il testo dello striscione affisso nella notte da CasaPound Italia a Nardò e a Oria, nei pressi delle sedi del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, per protestare contro gli avvisi pagamento inviati dall’ente per mezzo della società di riscossione Soget.

 
NARDO' (Lecce)  – “Arneo: bonificatori di Euro”, questo il testo dello striscione affisso nella notte da CasaPound Italia a Nardò e a Oria, nei pressi delle sedi del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, per protestare contro gli avvisi pagamento inviati dall’ente per mezzo della società di riscossione Soget.

“E’ paradossale che in un momento di  grave crisi, i cittadini vengano vessati con ulteriori balzelli peraltro a fronte di servizi ritenuti alquanto carenti o addirittura inesistenti. Non è tollerabile infatti,  che un cittadino debba pagare un contributo di bonifica, ove questa non venisse effettuata, e che sembra avere come fine unicamente quello di rimpinguare le casse di un ente da anni in gestione straordinaria”, si legge nella nota diffusa da CasaPound Italia.
 

“In assenza di lavori o di diretti e comprovati benefici per i cittadini – spiega la nota - tali avvisi di pagamento sono da considerarsi assolutamente illegittimi, in quanto nei territori interessati non sono stati effettuati interventi di bonifica, opere di tutela del suolo, valorizzazione e tutela del territorio, o altre operazioni che possano giustificare la richiesta di pagamento”.
 

“Invitiamo pertanto i cittadini che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento – conclude la nota di Cpi - a richiedere l’annullamento dell’atto tramite un’istanza in autotutela da inviare al Consorzio Arneo  e alla società di riscossione, che potranno scaricare dalle pagine Facebook di CasaPound Lecce e CasaPound Brindisi”.

  • Scritto da Redazione

MARINE DI UGENTO, TREVISI (M5S): “NO ALL’ECCESSIVA PRIVATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE”

Il Comune di Ugento, con delibera di giunta n. 286 del 22 Dicembre 2015, ha adottato il piano comunale delle coste che prevede una nuova rimodulazione del litorale sabbioso di Lido Marini con l’assegnazione di tre aree da destinarsi a nuovi stabilimenti balnearie/o spiagge libere con servizi, quasi tutta Lido Marini sarà privatizzata.

 

 

 

 

UGENTO (Lecce) - Il Comune di Ugento, con delibera di giunta n. 286 del 22 Dicembre 2015, ha adottato il piano comunale delle coste che prevede una nuova rimodulazione del litorale sabbioso di Lido Marini con l’assegnazione di tre aree da destinarsi a nuovi stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi, quasi tutta Lido Marini sarà privatizzata.

 

Su questa decisione interviene il consigliere regionale M5S, Antonio Trevisi:

 

Mare e paesaggio sono beni comuni e come tali vanno custoditi, per questo sono contrario alla privatizzazione oltre misura della spiaggia di Lido Marini o di altre spiagge pugliesi che si trovano in analoga situazione. Dovrebbe essere, innanzitutto il piano delle coste comunale – dichiara il consigliere salentino - a garantire il corretto rapporto tra le spiagge in concessione e le spiagge libere, ma non solo: sarebbe opportuno che le attività e strutture che oggi sono autorizzate si occupassero anche della manutenzione delle spiagge libere circostanti nell’interesse di tutto il settore.”

 

Secondo uno studio della Doxa nel periodo estivo nel nostro Paese c’è in media uno stabilimento ogni meno di 350 metri di costa utile alla balneazione. Si calcola che complessivamente gli stabilimenti balneari occupino non meno di 900 km di costa, ovvero quasi un quarto della costa idonea complessiva.

 

“Ecco perché – conclude Trevisi – è assolutamente necessario mettere fine a questa logica speculativa ricominciando a pensare seriamente agli interessi collettivi e per farlo dobbiamo prima di tutto ricominciare a tutelare seriamente il nostro patrimonio ambientale”

  • Scritto da Redazione

Lidl Italia inaugura un nuovo punto vendita a Lecce: 12 nuovi assunti in occasione dell’apertura

Format innovativo e più green, con oltre 1.300 mq di superficie e impianto fotovoltaico di 36 KW. Giovedì 25 febbraio il taglio del nastro con il Sindaco Paolo Perrone.

 

 

 

 

Arcole - Lidl, catena di supermercati leader in Italia, recentemente premiata per il terzo anno consecutivo come “Insegna dell’anno”, apre un nuovo punto vendita a Lecce, in Via della Libertà. Il taglio ufficiale del nastro si terrà giovedì 25 febbraio alle ore 8.00 alla presenza del Sindaco Paolo Perrone.

 

Il nuovo supermercato Lidl occuperà una superficie di oltre 1.300 mq e metterà a disposizione della clientela un ampio parcheggio, con oltre 170 posti auto gratuiti. Il punto vendita di Lecce è uno store di nuova concezione caratterizzato da ampie vetrate che migliorano la luminosità interna e un layout più agevole da percorrere per il cliente, con corsie più spaziose e una disposizione dei prodotti più intuitiva e visivamente più efficace.

 

Un’altra novità importante è l’approccio più green, essendo dotato di un impianto fotovoltaico per ridurre l’impatto ambientale di 36 KW.

 

L’azienda ha contribuito al rifacimento di una strada pubblica come da piano regolatore generale, con relativa sistemazione di un’area verde antistante il punto vendita.

Il supermercato sarà aperto tutti i giorni, inclusa la domenica, con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21, per offrire alla propria clientela la massima flessibilità di servizio, e sarà gestito da un affiatato team di 15 collaboratoridi cui 12 nuovi assunti in occasione della nuova apertura.

 

Sugli scaffali del nuovo punto vendita ci sarà un ampio assortimento con circa 1.800 prodotti, dagli alimentari confezionati, frutta e verdura, carni e latticini, surgelati, insaccati, ai prodotti per la pulizia della casa, l’igiene personale e il fai da te.

 

Lidl Italia è presente in Puglia con 22 punti vendita e nella sola provincia di Lecce conta circa 60 dipendenti. 

  • Scritto da Redazione

LECCE, E’pronto, dopo 12 anni di «lavori», il nuovo reparto di Endoscopia digestiva del “Vito Fazzi”. Peccato, manca l’eco-endoscopio che la Asl non ha ancora acquistato

Da domani il reparto di Endoscopia digestiva, diretto da Armando Dell’Anna, riapre i battenti nei nuovi locali dove sono state trasferite le attrezzature. Si lascia alle spalle circa 12 anni di sfortunate circostanze che hanno visto fallire, una dopo l’altra, due imprese incaricate della ristrutturazione al 3° piano del Fazzi. 

 

 

LECCE - Da domani il reparto di Endoscopia digestiva, diretto da Armando Dell’Anna, riapre i battenti nei nuovi locali dove sono state trasferite le attrezzature. Si lascia alle spalle circa 12 anni di sfortunate circostanze che hanno visto fallire, una dopo l’altra, due imprese incaricate della ristrutturazione al 3° piano del Fazzi. 

Lungaggini sofferte da tutto il personale, condite dai tempi di gara biblici, dalle proteste dei pazienti costretti ad attendere in uno stretto corridoio una colonscopia, senza lo straccio di un bagno.

Eppure parliamo dell’unica Endoscopia di 2° livello in tutto il Salento. Un reparto di eccellenza, considerati i circa 6mila interventi all’anno (la casistica più alta in Puglia). All’Endoscopia digestiva del “Vito Fazzi” i tre medici e i 5 infermieri del reparto effettuano interventi ed esami complessi, al colon e alle vie biliari; trattano i cancri dello stomaco o il tumore del pancreas, i drenaggi e il posizionamento delle protesi dei casi inoperabili. 

Gli unici che garantiscono la reperibilità di notte (sanguinamenti inarrestabili) per le tre province di Lecce, Brindisi e Taranto.

E’ un vero peccato che questo reparto, che odora di fresco, non sia stato dotato dell’Eco-endoscopio, una strumentazione che non può mancare, visto che oggi l’endoscopia è orientata verso l’interventistica operativa.

«La gara per l’acquisto doveva essere avviata entro il 31 dicembre scorso – fa sapere sconsolato il dottore Dell’Anna – Adesso si rischia di perdere un milione di euro dei fondi comunitari».

L’eco-endoscopia è una procedura diagnostica che consente di studiare la parete dell'esofago, dello stomaco, del duodeno e del retto, i linfonodi adiacenti alla parete intestinale, il mediastino posteriore, il pancreas, le vie biliari extraepatiche. E' una metodica molto utile nella stadiazione delle neoplasie del tratto gastrointestinale (esofago, stomaco, retto) e fornisce informazioni utili alla scelta del trattamento più adeguato, grazie a una sonda miniaturizzata collocata sulla punta dello strumento.

A breve dovrebbero aprirsi le procedure per il concorso di primario alla Gastroenterologia di Galatina. Siamo convinti che il dottore Dell’Anna parteciperà e che farà valere tutto il peso del suo bagaglio professionale e umano.

  • Scritto da Redazione

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Utenti on line

Abbiamo 711 visitatori e nessun utente online